Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:ES:TS:2012:1425
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0683
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 15 aprile 2021 (
1
)
Causa C‑683/19
[OSCURATO:PERSONA], SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Estado,
Iberdrola, SA,
[OSCURATO:PERSONA], SA, già [OSCURATO:PERSONA] SDG, SA,
EDP España, SA,
Cide, Asociación de Distribuidores de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], SA,
Agri‑[OSCURATO:PERSONA], SA,
[OSCURATO:PERSONA], SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Imposizione di obblighi relativi al servizio pubblico – Finanziamento di un bonus sociale che si applica solo a talune società – Requisiti di trasparenza e non discriminazione»
I.
Introduzione
1.
Le ricorrenti sono società che operano nel mercato spagnolo dell’energia elettrica. Esse sono state obbligate a contribuire al finanziamento di una misura di assistenza sociale destinata ai consumatori vulnerabili in Spagna. Il legislatore spagnolo ha dichiarato che tale obbligo è un «obbligo relativo al servizio pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE (
2
). Una delle ricorrenti ha contestato la compatibilità con il diritto dell’Unione di tale obbligo di finanziamento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) (in prosieguo: la «Corte suprema»).
2.
Tale giudice ha accolto il ricorso delle ricorrenti. Secondo la Corte suprema, i requisiti di compatibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 costituivano un «acte clair», il che implicava che non fosse necessaria alcuna domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, in sede di ricorso per la tutela di diritti costituzionali, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Spagna; in prosieguo: la «Corte costituzionale») ha annullato tale sentenza. Esso ha dichiarato che la Corte suprema aveva erroneamente constatato l’esistenza di un «acte clair» e, in tal modo, aveva violato i diritti costituzionali dell’[OSCURATO:PERSONA] del Estado (amministrazione statale spagnola) in quanto aveva dichiarato il diritto interno incompatibile con il diritto dell’Unione senza aver previamente proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.
3.
A seguito di tale sentenza, la Corte suprema ha proposto la presente domanda alla Corte per chiedere se l’obbligo di finanziamento imposto alle ricorrenti sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
La direttiva 2009/72 ha sostituito la direttiva 2003/54/CE (
3
) al fine di sviluppare ulteriormente le norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Il considerando 50 di tale direttiva così recita:
«Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell’Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e i prezzi ragionevoli. (...)».
5.
L’articolo 2 della direttiva 2009/72 prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
21)
“impresa verticalmente integrata”: un’impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica;
(…)».
6.
L’articolo 3 della direttiva 2009/72 riguarda gli «obblighi relativi al servizio pubblico» e la tutela di consumatori. Ai sensi dei paragrafi 2 e 6:
«2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. (…)
(…)
6. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria».
B.
Diritto spagnolo
7.
Intitolato «Consumatori vulnerabili», l’articolo 45 della Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del [OSCURATO:PERSONA] (legge 24/2013, del 26 dicembre 2013, sul settore dell’energia elettrica; in prosieguo: la «legge 24/2013»), stabilisce, nella parte qui pertinente, quanto segue:
«2. Il bonus sociale si applica ai consumatori vulnerabili che rispondono alle caratteristiche sotto il profilo sociale, del consumo e del potere d’acquisto stabilite con regio decreto del Consiglio dei Ministri. (…)
(…)
3. Il bonus sociale copre la differenza tra il valore del prezzo volontario destinato ai consumatori a basso utilizzo e un valore di base, denominato «tariffa di ultima istanza», ed è applicato dal fornitore di riferimento pertinente alle fatture dei consumatori che beneficiano del bonus sociale.
(…)
4. Il bonus sociale è considerato un obbligo relativo al servizio pubblico ai sensi della direttiva [2009/72] ed è a carico delle società controllanti di gruppi societari o, se del caso, di società che svolgono simultaneamente attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica.
La percentuale di ripartizione degli importi da finanziare viene calcolata, per ciascun gruppo societario, come rapporto tra, da un lato, un termine corrispondente alla somma dei valori medi annuali del numero di forniture collegate alle reti di distribuzione delle imprese distributrici e del numero di clienti delle imprese di commercializzazione appartenenti al gruppo e, dall’altro, un termine che sarà dato dalla somma di tutti i valori medi annuali delle forniture e dei clienti di tutti i gruppi di societari da prendere in considerazione ai fini di tale ripartizione.
Tale percentuale di ripartizione è calcolata annualmente dalla [OSCURATO:PERSONA] de los Mercados y la Competencia [[OSCURATO:PERSONA] nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna], conformemente al procedimento e alle condizioni stabilite dal regolamento. (…)
(…)
In ogni caso, i contributi ai quali è tenuta ciascuna di tali società sono versati su un conto di deposito specifico creato a tal fine dall’organo amministrativo incaricato della sua gestione».
8.
[OSCURATO:PERSONA]‑ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (regio decreto legge 9/2013, del 12 luglio 2013, recante misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria del sistema elettrico; in prosieguo: il «regio decreto legge 9/2013»), enuncia, al suo quinto considerando, nella parte qui pertinente, quanto segue:
«Il presente regio decreto legge modifica anche il sistema che disciplina le modalità di accollo dei costi del bonus sociale.
(…)
Su tale base, e al fine di contribuire alla riduzione necessaria e urgente dei costi del sistema, si ritiene necessario modificare il regime di ripartizione dei costi istituito dal decreto IET/843/2012 (...) imponendo, a titolo di obbligo relativo al servizio pubblico, che il costo del bonus sociale sia sostenuto dalle società controllanti di società o gruppi societari che esercitano attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e che costituiscono gruppi verticalmente integrati.
L’imposizione di un siffatto obbligo a tali società controllanti consente, anche indirettamente, di ripartire l’onere tra le principali attività commerciali del settore dell’energia elettrica. Le attività di trasmissione sono pertanto escluse da tale ripartizione, ma tale eccezione è considerata giustificata dal fatto che si tratta di un’attività regolamentata, esercitata nell’ambito di un monopolio legale e di un regime di esclusività, fermo restando che la singola impresa di trasmissione non può, contrariamente alle società o ai gruppi societari di cui sopra, recuperare dal mercato qualsiasi costo che essa dovesse sostenere al riguardo, in quanto ciò vanificherebbe in definitiva l’obiettivo perseguito da tale modifica».
9.
[OSCURATO:PERSONA] 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas a bono social (regio decreto 968/2014, del 21 novembre 2014, che fissa il metodo per stabilire le percentuali di ripartizione degli importi da finanziare per il bonus sociale; in prosieguo: il «regio decreto 968/2014»), agli articoli 2 e 3, stabilisce le modalità di finanziamento del bonus sociale previsto all’articolo 45, paragrafo 4, della legge 24/2013.
III.
Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
10.
[OSCURATO:PERSONA]‑ley 6/2009 (in prosieguo: il «regio decreto legge 6/2009») ha istituito un meccanismo volto ad offrire a taluni consumatori con particolari caratteristiche sotto il profilo sociale, del consumo e del potere d’acquisto (in prosieguo: i «consumatori vulnerabili») un bonus sul prezzo dell’energia elettrica in Spagna. Pertanto, i consumatori idonei beneficiano di una riduzione automatica del prezzo dell’energia elettrica (in prosieguo: il «bonus sociale»), che viene applicata direttamente sulla loro bolletta dell’elettricità dal fornitore di ultima istanza (
4
). Tali fornitori applicano quindi ai consumatori idonei un prezzo inferiore al prezzo di mercato dell’energia elettrica (
5
).
11.
Inizialmente, ai sensi del regio decreto legge 6/2009, tale sistema era finanziato mediante l’applicazione di un’imposta a tutte le società proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica. Tuttavia, il 7 febbraio 2012, la Corte suprema ha annullato il regio decreto legge 6/2009 con la motivazione che il suo sistema di finanziamento era incompatibile con la direttiva 2009/72 (in prosieguo: la «sentenza del 2012») (
6
). Un ricorso per la tutela dei diritti costituzionali («
recurso de amparo
»), proposto avverso tale sentenza dinanzi alla Corte costituzionale, è stato dichiarato irricevibile.
12.
Al fine di prendere in considerazione la sentenza del 2012 della Corte suprema e di sostituire il regio decreto legge 6/2009, il legislatore spagnolo ha adottato il regio decreto legge 9/2013. In tale legge si afferma, in particolare, che la Corte suprema non ha indicato un metodo specifico di ripartizione dei costi relativi al bonus sociale, consentendo all’amministrazione statale spagnola di optare per qualsiasi sistema da essa ritenuto più appropriato. L’obbligo di sostenere i costi derivanti dal bonus sociale incombe pertanto alle «società controllanti di gruppi societari o, se del caso, alle società che svolgono simultaneamente le attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica».
13.
Il 26 dicembre 2013 è stata adottata la legge 24/2013. L’articolo 45, paragrafo 3, di tale legge stabilisce che il bonus sociale copre la differenza tra il prezzo fatturato ai consumatori vulnerabili idonei e il prezzo di base dell’energia elettrica sul mercato spagnolo dell’elettricità. L’articolo 45, paragrafo 4, di tale legge descrive quindi il bonus sociale come «obbligo relativo al servizio pubblico». Esso stabilisce inoltre che il finanziamento di tale obbligo incombe alle «società controllanti di gruppi societari o, se del caso, alle società che svolgano simultaneamente le attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica» (in prosieguo: il «contributo obbligatorio»).
14.
Il 21 novembre 2014 è stato adottato il regio decreto 968/2014 al fine di attuare la legge 24/2013. Esso fissa il metodo per stabilire le percentuali di ripartizione degli importi destinati al finanziamento del sistema.
15.
L’Orden IET/350/2014, de 7 de marzo, por la que se fijan los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2014 (decreto IET/350/2014, del 7 marzo 2014, che fissa le percentuali di distribuzione degli importi da finanziare a titolo di bonus sociale per il 2014; in prosieguo: il «decreto IET/350/2014»), individua le entità interessate dal contributo obbligatorio e fissa le percentuali di distribuzione degli importi da finanziare per il 2014, in base al sistema considerato nel suo insieme (
7
).
16.
Ai sensi del decreto IET/350/2014, quattro società devono contribuire al 96,64131% dei costi del bonus sociale: [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») (41,612696%), Iberdrola, SA (in prosieguo: l’«Iberdrola») (38,474516%), [OSCURATO:PERSONA] SDG, SA (14,185142%) e E.ON España, SLU (divenuta successivamente la [OSCURATO:PERSONA], SL; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (2,368956%). Per contro, conformemente a tale decreto, ad altre 23 società vengono attribuiti coefficienti fortemente ridotti, tutti inferiori all’1%. Tali importi sono calcolati annualmente dalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale dei mercati e della concorrenza e devono essere versati su un conto di deposito appositamente designato a tal fine. [OSCURATO:PERSONA] nazionale dei mercati e della concorrenza è altresì incaricata di regolare i pagamenti in questione con le imprese interessate e di restituire loro un importo corrispondente al bonus sociale concesso ai consumatori vulnerabili dal fornitore di ultima istanza interessato.
17.
Il 18 dicembre 2014 l’E.ON España, SLU (divenuta successivamente la [OSCURATO:PERSONA]) ha avviato dinanzi al giudice del rinvio un procedimento amministrativo di impugnazione del regio decreto 968/2014. Essa ha sostenuto che le modalità di finanziamento del bonus sociale, previste all’articolo 45, paragrafo 4, della legge 24/2013, come attuato dagli articoli 2 e 3 del regio decreto 968/2014, erano incompatibili con la direttiva 2009/72.
18.
Con sentenza del 24 ottobre 2016, la Corte suprema ha accolto il ricorso. Essa ha annullato gli articoli 2 e 3 del regio decreto 968/2014 con la motivazione che tali articoli erano incompatibili con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Tale giudice spiega di essere giunto alla sua conclusione basandosi sulle sentenze della Corte Federutility e a. (
8
) e ANODE (
9
).
19.
L’amministrazione statale spagnola ha proposto un ricorso per la tutela di diritti costituzionali («
recurso de amparo
») dinanzi alla Corte costituzionale. Con sentenza del 26 marzo 2019, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso costituzionale dell’amministrazione statale. Essa ha constatato che la Corte suprema aveva violato il diritto a un «processo con tutte le garanzie», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della Costituzione spagnola, in quanto aveva dichiarato il diritto interno incompatibile con il diritto dell’Unione senza aver previamente proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.
20.
Secondo la decisione di rinvio, la Corte costituzionale ha considerato, in particolare, che la giurisprudenza richiamata dal giudice del rinvio per affermare l’incompatibilità con la direttiva 2009/72 non costituiva un «acte clair» in relazione alla controversia di cui era investito. Per tali motivi, la Corte suprema non era esente dall’obbligo di procedere a un rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere ribaltata e la situazione avrebbe dovuto ritornare a quella esistente prima della pronuncia della sentenza.
21.
È in tale contesto di fatto e di diritto che la Corte suprema ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, conformemente alla giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia, segnatamente, con le sentenze del 20 aprile 2010 (Federutility, C‑265/08) e del 7 settembre 2016 (ANODE, C‑121/15), risulti compatibile con gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2009/72] una normativa nazionale – come quella prevista dall’articolo 45, paragrafo 4, della [legge 24/2013], successivamente attuato dagli articoli 2 e 3 del [regio decreto 968/2014] – in forza della quale il finanziamento del bonus sociale ricade su determinati operatori del sistema elettrico, ossia le controllanti dei gruppi societari o, se del caso, le società che svolgono simultaneamente attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica – ancorché taluni di questi soggetti obbligati abbiano un peso specifico assai modesto all’interno del settore complessivamente considerato –, pur rimanendo esenti da tale onere altri soggetti o gruppi di imprese che possono risultare maggiormente idonei a farsi carico di detti costi, in considerazione del loro fatturato o della loro importanza relativa in uno dei settori di attività, oppure perché svolgono simultaneamente e in maniera integrata due delle attività di cui trattasi.
2)
Se sia o meno compatibile con la condizione di proporzionalità stabilita dal citato articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2009/72] una normativa nazionale in base alla quale l’obbligo di finanziare il bonus sociale viene stabilito non con carattere eccezionale né per un periodo limitato, bensì in maniera indefinita e senza contropartite né misure di compensazione».
22.
Hanno presentato osservazioni scritte l’Agri‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (in prosieguo: l’«Agri‑[OSCURATO:PERSONA]»), l’EDP España, l’[OSCURATO:PERSONA], l’Iberdrola, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA], il governo spagnolo nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. Tali parti hanno risposto anche ai quesiti scritti della Corte.
IV.
Analisi
23.
Le presenti conclusioni sono strutturate come segue. Inizierò con le questioni di ricevibilità sollevate dalle parti interessate (A). Avvierò poi la mia analisi nel merito esaminando, anzitutto, cosa sia stato precisamente designato come «obbligo relativo al servizio pubblico» (B.1). In seguito, verificherò se tale «obbligo relativo servizio pubblico» rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 e se esso possa essere considerato compatibile con le condizioni di tale disposizione (B.2). Infine, mi occuperò della seconda questione sollevata dal giudice del rinvio, relativa alla proporzionalità dell’«obbligo relativo al servizio pubblico» e all’eventuale obbligo di compensazione a favore del titolare dell’obbligo relativo al servizio pubblico (B.3).
A.
Sulla ricevibilità
24.
[OSCURATO:PERSONA], l’Iberdrola e l’[OSCURATO:PERSONA] deducono due serie di argomenti relativi alla ricevibilità.
25.
In primo luogo, esse sostengono che il giudice del rinvio, in quanto massima autorità giudiziaria, competente a decidere se una domanda di pronuncia pregiudiziale fosse necessaria al fine di pronunciarsi sulla compatibilità del regio decreto 968/2014 con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, ha considerato che la dottrina dell’«acte clair» lo esonerava dall’obbligo di rinvio pregiudiziale. Poiché solo tale giudice è tenuto a garantire l’effettività del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale non è competente a sindacare tale decisione né a sostituirsi al giudice del rinvio al fine di valutare l’esistenza di un «acte clair».
26.
In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale qualsiasi giudice spagnolo è tenuto a procedere ad un rinvio pregiudiziale ogni qual volta una normativa nazionale sia giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione (
10
), priva i giudici di ultima istanza del potere di valutare la necessità del rinvio. Il giudice del rinvio e le parti spiegano che tale giurisprudenza dipende dal risultato, nel senso che un obbligo analogo non sorgerebbe se il giudice nazionale dovesse constatare la compatibilità di una legge nazionale con il diritto dell’Unione.
27.
Pertanto, dato che le ragioni in base alle quali è stata proposta una domanda di pronuncia pregiudiziale nel caso di specie derivano dal procedimento e dalla giurisprudenza nazionali che compromettono il primato e l’effettività del diritto dell’Unione, la Corte dovrebbe dichiararsi incompetente a statuire sulle questioni sollevate. In subordine, essa dovrebbe respingere la domanda in quanto irricevibile.
28.
A mio avviso, la presente causa non è irricevibile né esula dalla competenza della Corte.
29.
In primo luogo, le questioni vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione, sollevate da un giudice nazionale, sono assistite in generale da una presunzione di rilevanza (
11
). Il giudice del rinvio è l’unico responsabile della definizione del contesto di fatto e di diritto in base al quale chiede indicazioni alla Corte (
12
). Lo stesso vale anche nei casi in cui il potere discrezionale del giudice nazionale di decidere se proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale sia limitato in qualche modo dal diritto nazionale. Anche in tali situazioni resta la prerogativa del giudice del rinvio di formulare le questioni da sottoporre, di illustrare il diritto e il procedimento nazionali e di definire efficacemente la portata della causa di cui è investita la Corte. Inoltre, il giudice del rinvio mantiene altresì la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (
13
).
30.
In secondo luogo, nel caso di specie, l’oggetto verte chiaramente su una controversia effettivamente pendente dinanzi al giudice del rinvio. Tale giudice chiarisce che la domanda di pronuncia pregiudiziale è necessaria al fine di risolvere la controversia. Esso sottolinea che vi è disaccordo tra sé stesso e un giudice di grado superiore circa l’esistenza di un «acte clair» per quanto riguarda il requisito di non discriminazione contenuto nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Contrariamente, ad esempio, a cause artificiose, la risposta alle questioni sottoposte alla Corte è quindi effettivamente
necessaria
al fine di consentire al giudice del rinvio di risolvere la controversia di cui è investito (
14
).
31.
In terzo luogo, anche supponendo che la giurisprudenza su cui si basa il giudice del rinvio per la sua interpretazione costituisca effettivamente un «acte clair» (il che è lungi dall’essere evidente, dal momento che il giudice del rinvio e la Corte costituzionale dissentono sull’applicabilità di tale giurisprudenza), resta il fatto che un’ipotetica constatazione dell’«acte clair» ai fini dell’esenzione dall’obbligo di rinvio pregiudiziale, ai sensi della sentenza CILFIT (
15
), non incide sulla ricevibilità della questione o delle questioni sollevate. È vero che la constatazione dell’«acte clair» può rendere una causa «non necessaria» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Tuttavia, tale causa è comunque manifestamente ricevibile se rinviata alla Corte. Tutt’al più, la Corte può trattare una causa così rinviata con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte.
32.
In sintesi, la presente causa è ricevibile. Inoltre, l’oggetto della causa rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
33.
Ciò precisato, occorre concordare tuttavia sul fatto che se l’obbligo di rinvio pregiudiziale, derivante, e definito in modo autonomo, dal diritto dell’Unione, dovesse essere «adattato» o piuttosto asimmetricamente «troncato» nel modo suggerito dal giudice del rinvio e ulteriormente chiarito dalle parti, ciò potrebbe far sorgere una questione di diritto dell’Unione, ma non necessariamente una questione di ricevibilità. Tuttavia, poiché il giudice del rinvio non ha formulato questioni su tale punto, mi limiterò a concludere con le seguenti considerazioni generali.
34.
In primo luogo, il diritto dell’Unione non osta certamente al fatto che un giudice nazionale di grado superiore o un giudice costituzionale scelga di sanzionare la violazione dell’obbligo di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE. Infatti, diversi sistemi nazionali, in particolare quelli in cui è previsto un controllo individuale di costituzionalità delle decisioni emesse da giudici nazionali di ultima istanza (
16
), controllano effettivamente l’adempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali di ultima istanza (
17
).
35.
In secondo luogo, siffatto coinvolgimento di un organo giurisdizionale di rango superiore o costituzionale può, naturalmente e inevitabilmente, avere come effetto di privare i giudici, la cui decisione è soggetta a controllo, del loro potere discrezionale o di parte di esso. Tale effetto è tuttavia inerente a qualsiasi forma di controllo di decisioni specifiche. È vero che la Corte ha dichiarato che qualsiasi prassi costituzionale, legislativa, amministrativa o giudiziaria, comprese quelle relative alle impugnazioni formulate contro provvedimenti che escludono la necessità di un rinvio pregiudiziale, non può privare un giudice della possibilità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale (
18
). La Corte ha perfino dichiarato che un giudice di grado inferiore è legittimato a non tener conto del parere giuridico di un giudice di grado superiore qualora consideri tale parere incompatibile con il diritto dell’Unione (
19
).
36.
Tuttavia, la motivazione sottesa a tale giurisprudenza è di evitare che gli organi giurisdizionali di grado superiore vietino ai giudici di grado inferiore, nell’ambito del proprio sistema giudiziario, un accesso diretto alla Corte attraverso il procedimento pregiudiziale, il che sarebbe manifestamente contrario all’articolo 267, secondo comma, TFUE (
20
). A mio avviso, tale giurisprudenza non è mai stata intesa nel senso di concedere ai giudici nazionali una «licenza di ignorare» generale e diretta, che ricorda una semplice battuta di un film di
[OSCURATO:PERSONA]
più che un sistema giudiziario organizzato in modo razionale. Al contrario, tale giurisprudenza istituisce una «licenza di dissentire» (limitata e discreta), se non addirittura una «licenza di discostarsi» in casi specifici in cui tale decisione sia debitamente motivata e suffragata. La regola d’oro è quindi una
presa di posizione motivata
nei confronti della decisione che si presume incompatibile (
21
).
37.
In terzo luogo, qualsiasi esecuzione a livello nazionale dell’obbligo di rinvio pregiudiziale deve tuttavia rispettare la natura e la portata dello stesso articolo 267 TFUE,
come definite dalla giurisprudenza
della Corte (
22
). Naturalmente, il diritto nazionale può «rimpolpare» in termini specifici a livello processuale ciò che il diritto dell’Unione stabilisce più in generale. Tuttavia, il punto è che, quando uno Stato membro decide di stabilire criteri di attuazione per garantire la corretta applicazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, esso non può
modificare
(unilateralmente)
la portata dell’obbligo
di cui allo stesso articolo 267 TFUE, in quanto, in caso contrario, i requisiti di uniformità e di certezza del diritto, anch’essi inerenti a tale disposizione, sarebbero indeterminati (
23
).
38.
In quarto luogo, quali che possano essere le riserve sulla fattibilità dei criteri CILFIT, in particolare quelle relative all’esistenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione nel procedimento dinanzi al giudice nazionale (
24
), è del tutto evidente che tali criteri si riferiscono a
qualsiasi questione di interpretazione
del diritto dell’Unione. Tali criteri sono quindi «dipendenti dalla questione» o «dipendenti dall’oggetto», ma completamente «indifferenti al risultato». Infatti, l’«acte clair» non diviene più chiaro a seconda che l’esito sia una dichiarazione di incompatibilità o di compatibilità da parte del giudice nazionale. La conseguenza di tale valutazione è del tutto irrilevante ai fini della questione se esista o meno di un «acte clair».
39.
Inoltre, la struttura giudiziaria dell’Unione autorizza, in modo chiaro e costante, i giudici nazionali a pronunciarsi d’ufficio sulla (in)compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione (
25
). Ciò fa parte del mandato conferito dal diritto dell’Unione a
tutti
gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Se tali giudici ritengono di non necessitare dell’assistenza della Corte su una determinata materia di diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE o se, a loro avviso, non sono soggetti ad alcun obbligo ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, essi
non devono necessariamente rivolgersi
alla Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale. Suggerire il contrario può non solo contraddire il contenuto autonomo della portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dal diritto dell’Unione, ma anche rendere ineffettivo l’esercizio del mandato indipendente dei giudici nazionali nell’applicare e nel far rispettare il diritto dell’Unione a livello nazionale (
26
).
40.
Infine, in quinto luogo, se il giudice nazionale di grado superiore o costituzionale adito con un mezzo di ricorso straordinario inizia a verificare se il giudice di ultima istanza abbia applicato correttamente o meno l’eccezione CILFIT dell’«acte clair», è alquanto probabile che tale giudice del ricorso proceda esso stesso all’interpretazione del diritto dell’Unione (
27
). Tuttavia, in tale momento, detto giudice del ricorso diviene una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Inoltre, poiché tale giudice del ricorso sarà, per definizione, un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE (
28
), esso erediterà tutti gli obblighi e le responsabilità che derivano da tale posizione, ivi compreso, eventualmente, l’obbligo di sollevare esso stesso una questione pregiudiziale.
B.
Nel merito
1.
In che cosa consiste esattamente l’«obbligo relativo al servizio pubblico» di cui trattasi?
41.
In base alle spiegazioni fornite nel fascicolo, comprendo che il sistema istituito dal legislatore spagnolo funziona come segue: i fornitori di ultima istanza applicano direttamente uno sconto fisso sulla bolletta dell’energia elettrica di taluni consumatori vulnerabili. Si tratta del «bonus sociale». I costi di tale sistema sono poi sostenuti da varie società operanti nel mercato dell’energia elettrica in Spagna (tra cui le società controllanti dei fornitori di ultima istanza). Si tratta del «contributo obbligatorio».
42.
Sebbene vi sia stato, a quanto pare, un disaccordo in proposito nelle osservazioni iniziali, tutte le parti, in risposta a un quesito scritto della Corte, hanno assunto la posizione secondo cui esiste un solo «obbligo relativo al servizio pubblico». Tale obbligo, previsto all’articolo 45, paragrafo 4, della legge 24/2013, comprende due elementi costitutivi: (i) il bonus sociale
e
(ii) il contributo obbligatorio. In altri termini, l’«obbligo relativo al servizio pubblico» di cui trattasi è un «pacchetto» composto da due elementi.
43.
Questo «pacchetto» può essere concepito in due modi. O si accetta la designazione del legislatore così com’è (anche se ciò implica più «obblighi relativi al servizio pubblico» in uno), oppure si suddivide il «pacchetto» designato nei suoi elementi costitutivi e si procede a valutazioni di compatibilità separate. Qualunque sia il modo in cui si affronta la questione, deve sussistere un certo controllo, di modo che l’«obbligo relativo al servizio pubblico» designato non sia composto da molteplici misure autonome che riguardano solo marginalmente la stessa problematica.
44.
Non si tratta soltanto di controllare il potere discrezionale degli Stati membri. Infatti, non è affatto necessario sottolineare che esistono alcuni limiti a ciò che potrebbe essere «designato» da uno Stato membro come rientrante nella nozione autonoma di «obbligo relativo al servizio pubblico», quale definita dal diritto dell’Unione. Inoltre, esiste anche una ragione molto pratica: come verrà dimostrato più avanti nelle presenti conclusioni, diventa, in un certo senso, logicamente difficile valutare la compatibilità di un «pacchetto» di elementi molteplici e diversi compresi in un solo «obbligo relativo al servizio pubblico» con i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Quale parte dell’«insieme costitutivo» dovrebbe essere valutata alla luce del criterio di proporzionalità? Quale parte dovrebbe essere sottoposta a un riesame periodico da parte delle autorità nazionali? Per quale parte dovrebbe esistere, se del caso, una compensazione?
45.
La difficoltà di rispondere a tali interrogativi può anche essere la ragione per cui gli «obblighi relativi al servizio pubblico»«riuniti in un pacchetto» sono comparsi, finora, una sola volta nella giurisprudenza della Corte. Nella causa Оvergas Mrezhi e Balgarska gazova asotsiatsia, la controversia di cui era investita la Corte implicava taluni obblighi di stoccaggio di gas naturale al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell’approvvigionamento di gas in Bulgaria, il cui costo è stato ripercosso sui consumatori mediante la fissazione del prezzo di tale gas secondo una metodologia stabilita dal governo (
29
). Per contro, la giurisprudenza «classica» della Corte, relativa all’«obbligo relativo al servizio pubblico»«semplice», assai più diffuso, ha incluso specifici servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Napoli (
30
); taluni servizi di trasporto marittimo tra le isole di Malta e di Gozo (
31
); alcuni servizi di trasporto di passeggeri mediante l’utilizzo di autobus, veicoli elettrici e ascensori meccanici nella città di Lisbona (
32
); nonché servizi di dispacciamento di energia elettrica in Italia (
33
).
46.
Nel caso di specie, risulta che la Corte si trova di fronte ad un «obbligo relativo al servizio pubblico» composto da due elementi che, funzionalmente, possono riguardare la medesima problematica, ma le cui
finalità
e i cui
mezzi
sono completamente diversi.
47.
Da un lato, vi è il
bonus sociale
, il cui obiettivo è di aiutare taluni consumatori vulnerabili in Spagna con la bolletta dell’energia elettrica. Tale obiettivo è raggiunto mediante uno sconto del 25% o del 40% sul prezzo di mercato dell’energia elettrica. Una valutazione di proporzionalità di tale elemento potrebbe esaminare se il gruppo dei consumatori vulnerabili sia sufficientemente rappresentativo e/o se lo sconto concesso sia insufficiente per raggiungere l’obiettivo perseguito.
48.
D’altro lato, vi è il
contributo obbligatorio
, il cui scopo è di finanziare il sistema del bonus sociale. Tale scopo viene realizzato mediante un obbligo di finanziamento imposto a talune società verticalmente integrate operanti nel mercato spagnolo dell’energia elettrica. In questo caso, un’analisi della proporzionalità potrebbe valutare la rappresentatività del gruppo di società soggette a tale obbligo di finanziamento e/o l’importo che ciascuna società deve fornire.
49.
Tuttavia, è ben chiaro che il bonus sociale e il contributo obbligatorio riguardano operatori diversi, interessi diversi e obblighi diversi. Questi due elementi sono funzionalmente connessi, poiché entrambi sono elementi di uno schema più ampio. Tuttavia, essi non possono essere discussi contemporaneamente come se si trattasse di un’unica misura, in particolare con riferimento alla discriminazione e alla proporzionalità (o alla loro insussistenza).
50.
Avendo piena conoscenza del diritto nazionale e del contesto di fatto della causa in esame, il giudice del rinvio sembra condividere la conclusione collettiva delle parti secondo cui la formulazione dell’articolo 45, paragrafo 4, della legge 24/2013 indica che
l’intero schema
è stato classificato come «obbligo relativo servizio pubblico» e che
sia
il bonus sociale
sia
il contributo obbligatorio sono elementi costitutivi di tale schema (
34
). Tuttavia, al contempo, tale giudice solleva le proprie questioni
unicamente
in relazione alla compatibilità del
contributo obbligatorio
con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. In altri termini, nonostante l’apparente esistenza di un singolo «obbligo relativo al servizio pubblico» (composto da due elementi), il giudice del rinvio sembra ammettere una certa separabilità del contributo obbligatorio dall’«obbligo relativo al servizio pubblico» considerato nel suo insieme.
51.
In sintesi, rimango perplesso su cosa venga richiesto alla Corte. Tuttavia, nell’analisi che segue, terrò per buono il punto di partenza come definito dal giudice del rinvio e tratterò il
contributo obbligatorio
come un elemento
autonomo
(o separato) di un «pacchetto» complessivo di «obblighi relativi al servizio pubblico». Ciò detto, come spiegherò nel corso delle presenti conclusioni, tale approccio darà inevitabilmente origine a ulteriori questioni man mano che si analizzeranno i diversi elementi richiesti dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/21 ai fini della sussistenza di un
vero e proprio
«obbligo relativo al servizio pubblico».
2.
Sulla prima questione
52.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il
contributo obbligatorio
, quale stabilito dalla legge 24/2013 e attuato dal regio decreto 968/2014, sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.
53.
Tenuto conto del fatto che tale disposizione riguarda gli «obblighi relativi al servizio pubblico», esaminerò anzitutto se il contributo obbligatorio ne soddisfi i criteri (a). Solo nel caso in cui ciò sia dimostrato prenderò in esame la compatibilità di tale misura con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 (b).
a)
Il contributo obbligatorio rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72?
54.
Il governo spagnolo osserva che, alla luce della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
35
), si pone la questione se il contributo obbligatorio possa effettivamente costituire un «obbligo relativo al servizio pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE.
55.
Ad eccezione del governo spagnolo, tutte le parti interessate ritengono che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
36
) non incida sulla natura del contributo obbligatorio quale «obbligo relativo al servizio pubblico». Dette parti, infatti, sostengono che, contrariamente alla misura discussa nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’«obbligo relativo al servizio pubblico» imposto nella causa in esame non costituisce una misura generale, bensì piuttosto una misura
specificamente designata
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Inoltre, l’«obbligo relativo al servizio pubblico» di applicare il bonus sociale direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica di consumatori idonei è intrinsecamente connesso al contributo obbligatorio, essendo entrambi «aspetti inscindibili di una singola misura», poiché è attraverso il secondo che viene finanziato il primo.
56.
Dato che le parti fanno valere frequentemente la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
37
), illustrerò brevemente i dettagli di tale causa (i). In seguito, esaminerò le considerazioni che derivano da tale causa e la loro eventuale incidenza sulla presente causa, considerando in particolare la questione se il contributo obbligatorio possa essere classificato o meno come imposta parafiscale (ii), prima di concludere che, anche se fosse considerato un’imposta, ciò non significherebbe che esso esuli completamente dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/72, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1 (iii).
i)
Sulla causa [OSCURATO:PERSONA] e sulla natura degli «obblighi di servizio pubblico»
57.
L’[OSCURATO:PERSONA] era una società operante nel mercato dell’energia elettrica in Spagna. Essa ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di un’ingiunzione di finanziamento di taluni importi determinati sulla base del [OSCURATO:PERSONA] Decreto‑ley 14/2010 de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico (regio decreto legge 14/2010, del 23 dicembre 2014, recante misure urgenti per la correzione del deficit tariffario nel settore dell’energia elettrica; in prosieguo: il «regio decreto legge 14/2010»). L’[OSCURATO:PERSONA] era una delle undici imprese tenute ad agire in tal senso al fine di ridurre il deficit tariffario nel settore dell’energia elettrica in Spagna, risultante dal lancio di un piano di azione nazionale per il risparmio e l’efficienza energetica (
38
). Il medesimo decreto legge aveva classificato tale finanziamento come «obbligo relativo al servizio pubblico». A tale titolo, la questione sottoposta alla Corte era, in particolare, se detto finanziamento costituisse un «obbligo relativo al servizio pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, delle direttive 2003/54 e 2009/72 (
39
).
58.
La risposta della Corte è stata in senso negativo. Anzitutto, essa ha rilevato che tale nozione richiedeva un’interpretazione autonoma del diritto dell’Unione (
40
). Essa ha poi esaminato le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, vale a dire l’esistenza di un «obbligo relativo al servizio pubblico» e la sua compatibilità con l’articolo 106 TFUE (
41
). Essa ha spiegato che, poiché il primo autorizza una deroga alle norme in materia di concorrenza, la nozione di «obbligo relativo al servizio pubblico» deve essere intesa nel senso che esso costituisce un intervento nel funzionamento del mercato al fine di raggiungere un obiettivo di interesse generale. Ciò obbligherebbe le imprese del settore dell’energia elettrica ad operare nel mercato in un determinato modo e sulla base di criteri imposti dalle autorità pubbliche (
42
). Siffatta interpretazione sarebbe confermata dalle definizioni della medesima nozione, come contenuta in altri atti di diritto dell’Unione, in particolare in quelli rientranti nei settori di competenza previsti all’articolo 4 TFUE (
43
).
59.
La Corte ha concluso che la
libertà
di tali imprese
di operare
in tale mercato
sarebbe quindi limitata
nel senso che, tenuto conto unicamente del loro interesse commerciale, le medesime imprese non avrebbero fornito determinati beni o servizi, o non li avrebbero forniti nella stessa misura o alle stesse condizioni (
44
). Tuttavia, le somme dovute dalle imprese interessate non imponevano loro alcun obbligo che limitasse la loro libertà di operare nel mercato dell’energia elettrica. Esse dovevano soltanto contribuire offrendo fondi per ridurre il deficit tariffario delle autorità spagnole. Pertanto, un siffatto contributo non poteva rientrare nella nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 (
45
).
60.
La sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dimostrato e affermato lo spirito della nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico», come risulta, in particolare, dall’elenco contenuto nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Gli esempi riportati in tale elenco corrispondono a determinate misure pubbliche che interferiscono col libero funzionamento di un mercato, richiedendo a imprese selezionate, operanti in tale mercato, di fornire taluni beni o servizi oppure di astenersi dall’agire, in una maniera che si discosta dal «normale» comportamento commerciale in un mercato altrimenti concorrenziale (
46
).
61.
Tuttavia, il comune denominatore di tale elenco è chiaro: gli esempi forniti riguardano diversi tipi di prestazioni, che si discostano, in un modo o nell’altro, nell’interesse comune, da un comportamento economico normale. I tipi di misure previsti non riguardano principalmente misure monetarie, con le quali la Tesoreria dello Stato richieda semplicemente denaro per le «casse pubbliche». Pertanto, obblighi di finanziamento o altri obblighi di pagamento esulerebbero dall’ambito di applicazione di tale nozione (
47
).
ii)
Un obbligo relativo al servizio pubblico o un’imposta parafiscale?
62.
Nel contesto della sentenza [OSCURATO:PERSONA], il governo spagnolo esprime giustamente dubbi quanto alla natura del contributo obbligatorio.
63.
Come spiegato dal giudice del rinvio e dalle parti, il contributo obbligatorio assume la forma di un obbligo finanziario, imposto dall’articolo 45, paragrafo 4, della legge 24/2013 e attuato dagli articoli 2 e 3 del regio decreto 968/2014. In tal modo, il legislatore spagnolo intende coprire i costi derivanti dal bonus sociale, senza che esso sia sostenuto dai consumatori o dal sistema dell’energia elettrica nel suo insieme. Tale obbligo finanziario viene personalizzato mediante un provvedimento annuale, che individua le società interessate e la percentuale dei ricavi complessivi richiesti. Il versamento di tali somme non è connesso ad alcun obbligo di esecuzione. Esse non devono fornire determinati beni o servizi che non avrebbero fornito o che non avrebbero fornito nella stessa misura o alle stesse condizioni, se considerassero soltanto il proprio interesse commerciale. Infatti, sotto il profilo della valutazione della «libertà di agire nel mercato dell’energia elettrica», non si incide affatto sulle attività delle imprese interessate. Si incide sulle loro operazioni aziendali come si inciderebbe con qualsiasi altra imposta o qualsiasi altro pagamento fiscale.
64.
In base a tale informazione, sembra possibile sostenere che il contributo obbligatorio si limita a finanziare, ma non costituisce di per sé, un intervento pubblico nel funzionamento del mercato spagnolo dell’energia elettrica al fine di adempiere un «obbligo relativo servizio pubblico» riconosciuto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Come tale, esso potrebbe distinguersi dall’obbligo discusso nella causa Оvergas Mrezhi e Balgarska gazova asotsiatsia, – l’unico altro «pacchetto» di «obblighi relativi al servizio pubblico» apparso finora nella giurisprudenza della Corte –, dal momento che, in tale causa, il governo bulgaro sembra aver effettivamente limitato la libertà degli operatori nel mercato bulgaro del gas, fissando il prezzo del gas che poteva essere applicato ai consumatori (
48
).
65.
Seguendo l’approccio della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], e salvo verifica, si potrebbe infatti sostenere che il contributo obbligatorio imposto dal legislatore spagnolo all’articolo 45, paragrafo 4, della legge 24/2013 e attuato mediante gli articoli 2 e 3 del regio decreto 968/2014 non soddisferebbe le condizioni di un «obbligo relativo al servizio pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.
66.
Ma se così è, qual è allora l’esatta natura del contributo obbligatorio?
67.
Le parti hanno descritto il contributo obbligatorio alla Corte come costituente un obbligo finanziario, imposto dallo Stato a un certo numero di società, di versare una determinata somma di denaro utilizzata per finanziare un particolare servizio richiesto dallo Stato.
68.
A mio avviso, proprio come nella citazione shakespeariana «ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo», tale descrizione è assimilabile a un’imposta parafiscale. Nel caso di specie, tale determinazione assume maggiore importanza in quanto la direttiva 2009/72 non costituisce un atto di diritto dell’Unione finalizzato al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri. Infatti, la base giuridica in forza della quale tale direttiva è stata approvata, l’articolo 95, paragrafo 1, CE (ora articolo 114 TFUE), nel suo secondo paragrafo, spiega specificamente che esso non si applica alle imposte (
49
).
69.
In risposta a un quesito scritto posto alle parti, l’EDP España, l’Iberdrola e la [OSCURATO:PERSONA] rilevano che la natura del contributo obbligatorio non è tale da costituire un’imposta. Essi osservano che i fondi raccolti mediante tale misura diventano parte delle entrate dello Stato spagnolo. In tale prospettiva, il contributo obbligatorio è più simile a una misura regolamentare che a un’imposta e rientra quindi chiaramente nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72.
70.
Tali spiegazioni non mi convincono.
71.
Ai fini del diritto dell’Unione, la determinazione della natura di un’imposta costituisce una valutazione autonoma effettuata dalla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo ed è indipendente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale (
50
).
72.
È vero che, analogamente a quanto sembrava accadere nella causa [OSCURATO:PERSONA], gli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale non consentono alla Corte di stabilire (con certezza) se detto contributo obbligatorio sia di tale natura (
51
). Tuttavia, dalle indicazioni limitate contenute nel fascicolo, risulta che il contributo obbligatorio risponde effettivamente alle caratteristiche principali di un’imposta.
73.
In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che la metodologia di ripartizione dei costi derivanti dal bonus sociale è prevista dal diritto spagnolo, in particolare dal regio decreto legge 9/2013. Tale decisione di rinvio precisa altresì che decreti ministeriali successivi (decreto n. IET/350 del 7 marzo 2014 e decreto n. IET/1451 dell’8 settembre 2016), emessi in conformità al decreto legge 9/2013 e al decreto legge 968/2014, ripartiscono i costi esatti tra le imprese interessate.
74.
In secondo luogo, risulta che le imprese individuate in conformità a tali decreti sono qualificate come pagatori (collettivi) del contributo obbligatorio. Risulta altresì che tale importo non può essere riversato su un’altra persona (
52
). Inoltre, sembrerebbe che il pagamento di tale importo sia obbligatorio per legge, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] nazionale dei mercati e della concorrenza è incaricata di liquidare tali contributi. Ciò implica altresì, a mio avviso, che le società interessate siano perseguite da tale autorità o eventualmente da altri organismi dello Stato membro per il mancato pagamento del loro contributo (
53
).
75.
In terzo luogo, dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che il contributo obbligatorio è destinato a finanziare i costi derivanti dal bonus sociale (
54
). Pertanto, per la sua struttura, il contributo obbligatorio è una misura istituita nell’interesse generale, conformemente ai criteri di assegnazione previsti dalla legge 24/2013, come attuata dal regio decreto legge 9/2013. Esso mira a raccogliere fondi per colmare il «deficit tariffario» derivante dalla decisione politica di proporre ai consumatori vulnerabili in Spagna prezzi dell’energia elettrica inferiori. Contrariamente agli argomenti dell’Agri‑[OSCURATO:PERSONA], dell’EDP España, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta ad un quesito scritto della Corte, il fatto che tale contributo non sia destinato al bilancio generale nazionale, ma sia invece destinato a un fine specifico, non svolge alcun ruolo in tale valutazione (
55
).
iii)
Il punto di partenza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72: un mercato concorrenziale che non opera alcuna discriminazione tra imprese
76.
Se il giudice del rinvio dovesse confermare quanto precede, ciò implicherebbe che il contributo obbligatorio esula dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/72, come sostiene il governo spagnolo (
56
)?
77.
Non ritengo che sia così.
78.
La ragione della natura fiscale di una misura, nonché la correlata esitazione a interferire con l’imposizione fiscale interna degli Stati membri, non implicano che non possa aver luogo, alla luce del diritto dell’Unione, un riesame degli effetti di tali misure. Ciò è particolarmente vero, come sottolineano l’Agri‑[OSCURATO:PERSONA], l’EDP España, l’[OSCURATO:PERSONA], l’Iberdrola, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quando le modalità di finanziamento di un «obbligo relativo al servizio pubblico» possono incidere sul funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica (
57
).
79.
Nel caso di specie, il legislatore spagnolo interviene nel mercato dell’energia elettrica in Spagna trasferendo il costo del bonus sociale solo a una manciata di imprese ivi operanti. Siffatta configurazione non è di per sé esclusa (
58
), in particolare perché la direttiva 2009/72, nella sua forma attuale, non mira ad una piena armonizzazione del mercato dell’energia elettrica nell’Unione europea.
80.
Tuttavia, nonostante la mancanza di una piena armonizzazione, come rilevato, in sostanza, dall’EDP España, dall’[OSCURATO:PERSONA], dall’Iberdrola e dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta a un quesito scritto della Corte, ciò non dispensa il contributo obbligatorio dal conformarsi anch’esso alle «norme comuni» della direttiva 2009/72, e in particolare all’articolo 3, paragrafo 1, della stessa. Tale disposizione impone agli Stati membri di assicurare, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, che le imprese elettriche siano gestite conformemente alla finalità, in particolare, di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale e in modo tale che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese (
59
).
81.
Per le ragioni sopra esposte, basandosi in particolare sulle indicazioni fornite dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], si potrebbe ancora discutere se il contributo obbligatorio soddisfi le condizioni di un «obbligo relativo al servizio pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Infatti, ritengo che esistano indizi del fatto che il contributo obbligatorio possa essere un’imposta parafiscale ai fini del diritto dell’Unione.
82.
Tuttavia, se il giudice nazionale dovesse giungere a tale conclusione, ciò non significa che siffatta imposta esuli completamente dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/72, come suggerito, in sostanza, dal governo spagnolo. L’esame passerebbe semplicemente dall’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. Inoltre, mentre i criteri specifici di valutazione ai sensi di ciascuna di tali disposizioni sono diversi,
il punto di partenza per entrambe è lo stesso
, legata all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva: in genere, non deve esistere alcuna distorsione della concorrenza nel mercato dell’energia elettrica da parte degli Stati membri. Qualora dovessero essere necessarie ingerenze, queste ultime devono essere ridotte al minimo (ed essere pertanto proporzionate) nonché adottate su base non discriminatoria, mantenendo la massima parità possibile in termini di diritti e di obblighi per tutte le imprese sul mercato.
83.
In conclusione, non intendo suggerire che il
bonus sociale
, considerato isolatamente, non possa soddisfare le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, e neppure che esso costituisca un’imposta. Tale questione non è stata sottoposta alla Corte e non sembra essere contestata dalle parti. Il punto è, piuttosto, che la mera circostanza che la destinazione finale delle entrate provenienti da un contributo finanziario (obbligatorio) possa contribuire alla realizzazione di un «vero e proprio»«obbligo relativo al servizio pubblico» non è sufficiente a rendere tale contributo, in quanto tale, rilevante ai fini del conseguimento di tale obiettivo (e quindi conforme all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72) (
60
).
84.
Il contrario falserebbe totalmente la nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico» presupponendo che la mera
assegnazione
di fondi provenienti da qualsiasi contributo finanziario possa determinarne la natura e il trattamento ai sensi del diritto dell’Unione (
61
). Ciò consentirebbe altresì, a sua volta, che il
finanziamento
di un «obbligo relativo al servizio pubblico» divenga un«obbligo relativo al servizio pubblico» a pieno titolo, anziché un semplice meccanismo di accumulo dei fondi necessari per compensare i prestatori del
vero e proprio
«obbligo relativo servizio pubblico» per la loro attività (
62
).
b)
Compatibilità con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72
85.
Qualora il contributo obbligatorio dovesse essere considerato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, diventa necessaria una valutazione di compatibilità di tale contributo.
86.
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 richiede che i provvedimenti adottati come «obblighi relativi al servizio pubblico» siano «chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantisc[a]no alle imprese [dell’Unione] che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali» (
63
).
87.
Anzitutto, occorre fare ancora una volta riferimento alle questioni da me sollevate ai paragrafi da 42 a 50 delle presenti conclusioni. La mia valutazione provvisoria sarà naturalmente effettuata partendo dal presupposto che il contributo obbligatorio può far parte di un «obbligo relativo al servizio pubblico» più ampio, ma può anche essere separato ai fini di un’eventuale valutazione alla luce delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, nonostante il fatto che tale direttiva sembri essere redatta al fine di valutare «obblighi relativi al servizio pubblico»
singoli
, e non costituenti un pacchetto o parti separate di «obblighi relativi al servizio pubblico».
88.
Dopo aver precisato tale presupposto, rilevo che tutte le parti, ad eccezione del governo spagnolo, fanno valere che il contributo obbligatorio, nella sua forma attuale, è discriminatorio. Tali parti fanno riferimento alla formulazione dell’articolo 45, paragrafo 4, della legge 24/2013, secondo cui il finanziamento del bonus sociale è assunto dalle società verticalmente integrate che producono, distribuiscono e vendono simultaneamente energia elettrica (in prosieguo: le «caratteristiche qualificanti»). Pur non identificando nominativamente alcuna società, tale disposizione stabilisce caratteristiche chiare e individuabili di taluni soggetti operanti nel mercato dell’energia elettrica in Spagna. Allo stesso tempo, essa esclude dal contributo obbligatorio le società verticalmente integrate che soddisfano due o meno delle caratteristiche qualificanti nel settore dell’energia elettrica in Spagna. In pratica, l’articolo 45, paragrafo 4, della legge 24/2013 fa così gravare l’onere del finanziamento del bonus sociale quasi esclusivamente su quattro gruppi di imprese operanti nel mercato spagnolo dell’energia elettrica. Tale trattamento lo renderebbe discriminatorio.
89.
Da parte sua, il governo spagnolo sostiene che la misura non è discriminatoria e, in ogni caso, è obiettivamente giustificata. I considerando del regio decreto legge 9/2013 enunciano che le società che soddisfano le caratteristiche qualificanti si trovano in una «posizione unica» per meglio coprire il costo del bonus sociale, dal momento che sono in grado di farsi carico dell’onere nell’ambito delle loro principali attività aziendali nel mercato dell’energia elettrica.
90.
Occorre ricordare che l’obiettivo della condizione di non discriminazione, quale prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, è che l’«obbligo relativo al servizio pubblico» di cui trattasi vincoli ugualmente tutti gli operatori del settore, in modo da non incidere negativamente sulla concorrenza in tale settore (
64
). Gli obblighi derivanti dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 devono essere quindi imposti in generale, e non specificamente a talune imprese (
65
). Sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 non preveda la possibilità di giustificare obiettivamente un trattamento discriminatorio, il requisito che ne deriva è un’espressione specifica del principio generale di uguaglianza (
66
). Pertanto, sul piano pratico, poco importa se gli stessi tipi di considerazioni siano sollevati a livello di valutazione della comparabilità o «a valle», a livello di giustificazioni (
67
). Il punto è che siffatta giustificazione oggettiva deve riferirsi, ed essere adeguata, alla garanzia della realizzazione dell’obiettivo di interesse economico generale perseguito dalla normativa di cui trattasi (
68
) ed essere proporzionata a tale obiettivo (
69
).
91.
Alla luce di tali condizioni, ritengo che possano sorgere i seguenti problemi in relazione al contributo obbligatorio.
92.
In primo luogo, sembra vero che il contributo obbligatorio, nel modo in cui viene imposto, è in grado di ostacolare la concorrenza nel mercato spagnolo dell’energia elettrica creando disparità tra le imprese operanti in tale settore (
70
). Tale disparità deriva dall’imposizione del contributo obbligatorio unicamente alle società che soddisfano le caratteristiche qualificanti, mentre, al contempo, sono escluse da tale obbligo altre società che operano nello stesso mercato, ossia le società verticalmente integrate che soddisfano due o meno delle caratteristiche qualificanti (vale a dire i concorrenti diretti) (
71
).
93.
In secondo luogo, l’obiettivo che giustifica (e che porta a) tale disparità di trattamento sembra insoddisfacente. Infatti, anche se l’obiettivo del
contributo obbligatorio
(contrapposto al bonus sociale) fosse quello di offrire tariffe sovvenzionate dell’energia elettrica a categorie di consumatori vulnerabili – circostanza che non è stata affermata nel caso di specie –, la differenza di trattamento non sarebbe comunque giustificata. Come rilevato da tutte le parti, ad eccezione del governo spagnolo, le «caratteristiche qualificanti» per il contributo obbligatorio non presentano alcun nesso con l’obiettivo di offrire il bonus sociale alle categorie vulnerabili di consumatori aventi caratteristiche particolari sotto il profilo sociale, del consumo e del potere d’acquisto. Infatti, su tale obiettivo non incide affatto il tipo o il numero di imprese che coprono i costi derivanti da tale sistema. In realtà, le categorie di consumatori vulnerabili rimangono ammissibili a tale sistema
indipendentemente da
chi contribuisce a coprire i costi derivanti da tale sistema.
94.
In terzo luogo, anche supponendo che l’obiettivo del contributo obbligatorio non fosse quello di offrire prezzi dell’energia elettrica sovvenzionati, ma fosse piuttosto allineato, in qualche modo, ad una visione di politica redistributiva secondo la quale le società «più ricche» sono chiamate, a quanto pare, a contribuire in misura maggiore rispetto alle società «più povere», mi chiedo tuttavia se tale obiettivo sia effettivamente raggiunto. Ciò accadrebbe, in particolare, quando le caratteristiche qualificanti e la loro spiegazione conducano ad una differenza di trattamento in base alla loro
potenziale
capacità finanziaria. Infatti, il giudice del rinvio spiega che alcune delle imprese tenute a versare il contributo obbligatorio hanno scarso peso nell’intero settore, mentre, al contempo, esistono altre imprese che sembrano più idonee a sostenere i costi del bonus sociale (perché detengono una quota maggiore di mercato dell’energia elettrica, beneficiano di un fatturato più elevato oppure svolgono una o due delle attività utilizzate per determinare i soggetti contribuenti). Tale distacco dalla realtà economica del mercato sembra essere stato compreso anche dall’amministrazione statale spagnola, che, come spiegato dal giudice del rinvio nel corso del procedimento principale, ha ammesso che possono esistere sinergie ed economie di scala anche per le società che non soddisfano le caratteristiche qualificanti.
95.
In sintesi, esiste una chiara questione di discriminazione tra le imprese per la quale non sembra sussistere alcuna giustificazione ragionevole. Solo a una manciata di società operanti nel mercato viene richiesto di pagare il conto finale, sulla base di criteri che non riguardano direttamente l’interesse economico generale quale dichiarato. In tal modo, dette società non solo pagano per la politica sociale di uno Stato membro, ma finanziano anche indirettamente i loro concorrenti diretti operanti nello stesso mercato.
96.
Tutte queste problematiche sembrano essere già state considerate dal giudice del rinvio, culminando in una dichiarazione di incompatibilità delle norme nazionali con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Come sottolineato innanzi nella presente sezione, si potrebbe infatti discutere sull’esatta classificazione del contributo obbligatorio, in particolare se, come è stato fatto dal giudice del rinvio nelle sue questioni, tale contributo fosse effettivamente «separato» dal bonus sociale. Tuttavia, a parte tale disputa tassonomica, è altresì evidente che la logica e la sostanza di entrambi i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 della direttiva 2009/72 sono sostanzialmente simili. Così, in termini pratici, la valutazione di una misura nazionale può risultare la stessa con riferimento all’una o all’altra disposizione, e le ragioni esposte dal giudice del rinvio la rendono incompatibile se esaminata sotto l’uno o l’altro dei due paragrafi.
97.
Pertanto, ritengo sia meglio rimettere la questione della classificazione del contributo obbligatorio al giudice del rinvio, in quanto tale giudice mantiene una piena conoscenza del diritto nazionale e di fatti di cui posso non essere a conoscenza. Per quanto riguarda la questione specifica sollevata da tale giudice, che verte infatti su una «obbligo relativo al servizio pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione come segue:
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone, senza una giustificazione oggettiva che derivi chiaramente dalla natura dell’interesse economico generale perseguito, un contributo finanziario obbligatorio solo a talune imprese di energia elettrica che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita finalizzato al finanziamento di un sistema che applica bonus sociali sul prezzo dell’energia elettrica direttamente sulla bolletta dell’elettricità di consumatori idonei.
3.
Sulla seconda questione
98.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il contributo obbligatorio sia compatibile con il requisito di proporzionalità, quale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, in quanto non è limitato nel tempo e non fornisce compensazioni alle imprese contribuenti.
99.
Alla luce della risposta suggerita per la prima questione, non è necessario rispondere alla presente questione.
100.
Tuttavia, nei limiti in cui la sostanza sottesa a tale questione può comunque essere utile al giudice del rinvio, affronterò la questione se, in generale, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 consenta l’esistenza di un «obbligo relativo al servizio pubblico» senza limiti di tempo o un sistema di compensazione. Tale valutazione deve avvenire, naturalmente, alla stessa condizione da me esposta ai paragrafi da 42 a 50 e 87 delle presenti conclusioni. Conformemente a tale condizione, propongo di valutare la seconda questione sottoposta alla Corte, discutendo, anzitutto, sulla proporzionalità della misura (a), per poi esaminare la necessità di compensare i fornitori di ultima istanza per l’adempimento di un «obbligo relativo al servizio pubblico» (b).
a)
Sul rispetto del principio di proporzionalità
101.
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 non menziona direttamente, nella sua formulazione, il requisito di proporzionalità connesso a un qualsivoglia «obbligo relativo al servizio pubblico» imposto in forza di tale disposizione.
102.
Tale articolo richiede tuttavia che debba esservi «pieno rispetto», in particolare, dell’articolo 86 del Trattato CE (ora articolo 106 TFUE) (
72
). Assieme all’articolo 14 TFUE, al Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale e all’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), tale disposizione riguarda la conformità al Trattato dei «servizi di interesse economico generale» (
73
). In altri termini, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE è finalizzato a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese come strumento di politica economica o sociale con l’interesse dell’Unione europea all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato interno (
74
).
103.
Attraverso tale riferimento incrociato al dettato dell’articolo 106 TFUE, qualsiasi interferenza con le regole di concorrenza e con l’unità del mercato interno non può avvenire «se non nella misura necessaria al conseguimento dell’obiettivo di interesse economico generale da ess[a] perseguito e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo» (
75
).
104.
Pertanto, qualsiasi interferenza con le condizioni della concorrenza nel mercato dell’energia elettrica di uno Stato membro e, quindi, con l’unità del mercato interno dell’energia elettrica, anche se risulta da un «obbligo relativo al servizio pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, deve rispettare il principio di proporzionalità (
76
).
105.
Il principio di proporzionalità è stato interpretato in contesti analoghi, in relazione ad altre direttive volte a stabilire norme comuni per il mercato interno, per esigere un nesso chiaro tra (i) la realizzazione dell’obiettivo perseguito dallo Stato membro interessato, (ii) l’elemento temporale e (iii) l’elemento «personale» della misura in questione (
77
).
106.
Il giudice del rinvio sottolinea il secondo di tali requisiti e si chiede se la valida invocazione di un «obbligo relativo al servizio pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, non debba essere limitata nel tempo.
107.
Si ricorda che la nozione di «obbligo relativo al servizio pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, corrisponde a misure di intervento pubblico sul funzionamento del mercato dell’energia elettrica (
78
). Tale intervento limita necessariamente la libertà di talune imprese di operare sul mercato dell’energia elettrica (
79
). A sua volta, tale limitazione incide sull’obiettivo generale della direttiva 2009/72, consistente nel perseguire la realizzazione di un mercato interno dell’energia elettrica interamente ed effettivamente aperto e concorrenziale, in cui tutti i consumatori possano scegliere liberamente i propri fornitori e in cui ogni fornitore possa fornire liberamente i propri prodotti ai propri clienti (
80
).
108.
È qui che il rapporto con l’articolo 106 TFUE entra in gioco. Come interpretata nella sentenza Federutility, tale disposizione richiede che qualsiasi intervento con le forze della domanda e dell’offerta «deve essere limitato, sotto il profilo della durata, a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo da esso perseguito al fine, soprattutto, di non rendere duratura una misura che, per sua stessa natura, costituisce un ostacolo alla realizzazione di un effettivo mercato interno» dell’energia elettrica (
81
). Nel riesaminare la conformità all’articolo 106 TFUE, il giudice nazionale dovrebbe quindi esaminare se, e in che limiti, il diritto nazionale applicabile richieda «un obbligo di riesame periodico, a scadenze ravvicinate, della necessità e delle modalità [di] intervento [del governo] a seconda dell’evoluzione del settore [dell’energia elettrica]» (
82
).
109.
Naturalmente, spetta al giudice nazionale applicare tali principi. Tuttavia, anche supponendo che l’analisi si focalizzi esclusivamente sul contributo obbligatorio (
83
), tenuto conto di quanto è stato presentato alla Corte su tale punto, sembra che il riesame periodico dell’elemento personale (vale a dire i pagatori) della compensazione obbligatoria non sia richiesto dalla legge 24/2013 né dal regio decreto 968/2014. Per contro, le parti spiegano che l’unico elemento di tale sistema che sembra essere oggetto di un riesame periodico è costituito dalle percentuali di distribuzione degli importi da finanziare mediante il contributo obbligatorio, che sono adeguate annualmente.
110.
Se tali osservazioni fossero esatte, il summenzionato requisito di proporzionalità non sarebbe rispettato se il contributo obbligatorio, derivante dalla legge 24/2013, e attuato dal regio decreto 968/2014, fosse aperto e non soggetto ad alcun meccanismo di controllo. Dopo tutto, il principio di proporzionalità richiede che sia riflessa l’evoluzione dei costi (
84
). Salvo conferme da parte del giudice del rinvio, tale requisito non sembra essere soddisfatto nel caso di specie.
111.
Occorre sottolineare che tali principi non dovrebbero essere intesi nel senso che mettono in discussione il potere degli Stati membri di definire cosa sia «meritevole» di un «obbligo relativo al servizio pubblico». Per quanto riguarda il settore dell’energia elettrica, i considerando 47 e 50 della direttiva 2009/72 riconoscono espressamente l’autonomia degli Stati membri nel definire e designare gli «obblighi relativi al servizio pubblico» a livello nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali (
85
). Pertanto, quando agiscono conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 per stabilire la portata e l’organizzazione di tali servizi, gli Stati membri beneficiano di un ragionevole grado di discrezionalità (
86
)
112.
È solo a livello della sua attuazione che il diritto dell’Unione impone talune condizioni. Esse vertono, in primo luogo, sulla questione se la designazione, da parte degli Stati membri, rientri effettivamente nella nozione autonoma del diritto dell’Unione di «obbligo relativo al servizio pubblico», quale prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 (
87
). Se così è, si devono applicare le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 (
88
). La necessità di controllare tale obbligo alla luce delle condizioni stabilite in tale disposizione sorge solo quando l’asserita «compensazione di servizio pubblico» soddisfa i requisiti connessi ad un vero e proprio «obbligo relativo al servizio pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.
b)
Compensazione e «obblighi relativi al servizio pubblico»
113.
Come dimostrato dalla precedente sezione delle presenti conclusioni, non è sempre agevole valutare se l’«obbligo relativo al servizio pubblico» sia proporzionato, se considerato come un pacchetto di obblighi. Tuttavia, se il contributo obbligatorio dovesse essere ritenuto autonomo (o un elemento «separato» di un più ampio) «obbligo relativo al servizio pubblico», che dovesse essere quindi esaminato separatamente e di per sé, è alla luce dell’esistenza di un eventuale obbligo di compensazione che tale discussione passa dall’essere «impegnativa» all’essere «bizzarra».
114.
Ciò in quanto si pone, in tal caso, la questione se le ricorrenti possano pretendere una compensazione per il pagamento del contributo obbligatorio. In altri termini, la direttiva 2009/72 impone agli Stati membri l’obbligo di
versare denaro per il versamento di denaro
? Si tratta ancora, a mio avviso, di un’altra ragione per cui è difficile trattare il contributo obbligatorio, in quanto tale, come «obbligo relativo al servizio pubblico» (
89
).
115.
Tuttavia, in ogni caso, qualora la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio dovesse essere esaminata in astratto, nel caso in cui sorga un vero e proprio «obbligo relativo al servizio pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, tale disposizione prescrive un sistema di compensazione?
116.
Il governo spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA] spiegano che non esiste un obbligo automatico di compensazione in circostanze in cui esista un «obbligo relativo al servizio pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.
117.
In generale e in astratto concordo naturalmente con tale posizione: è evidente che siffatto requisito non discende dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Un obbligo del genere non discende neppure dall’articolo 106 TFUE, al quale tale disposizione si riferisce, o da altri strumenti del diritto dell’Unione relativi ai servizi di interesse economico generale (
90
). Infatti, come è stato costantemente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per decidere se concedere o meno una compensazione (
91
), fatti salvi i principi derivanti dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
92
).
118.
Benché contestata da tutte le parti, ad eccezione del governo spagnolo e della [OSCURATO:PERSONA], la stessa conclusione dovrebbe essere estesa all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72. Tale disposizione riguarda una situazione in cui la compensazione è stata concessa, e subordina la concessione di tale compensazione alla condizione di non discriminazione.
119.
Infatti, qualsiasi interpretazione ragionevole dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 porta alla conclusione che tale disposizione, di per sé, non contiene un obbligo, per il caso specifico del settore dell’energia elettrica, di concedere una compensazione per l’adempimento di un «obbligo relativo al servizio pubblico» (
93
). Né tale obbligo può essere dedotto dall’obiettivo generale perseguito dalla direttiva 2009/72. Ciò mi induce a constatare che una misura che non preveda una compensazione per l’adempimento di un (vero e proprio) «obbligo relativo al servizio pubblico» non è di per sé incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72.
120.
Per contro, i principi derivanti dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72 sono tali che tutte le imprese nel mercato dell’energia elettrica sono trattate in maniera uguale per quanto riguarda tanto i costi dell’adempimento di tale «obbligo relativo al servizio pubblico» quanto le eventuali compensazioni che uno Stato membro può concedere. In tal modo, non si verifica alcuna distorsione del mercato interessato e l’obiettivo della direttiva 2009/72 è preservato.
121.
Subordino tali osservazioni a due precisazioni.
122.
In primo luogo, e ancora una volta, come esposto ai paragrafi da 117 a 119 delle presenti conclusioni, la direttiva può ammettere una certa limitazione della libertà di operare nel mercato interno dell’energia elettrica nell’interesse generale dell’adempimento di un «obbligo relativo al servizio pubblico». Tuttavia, ciò avviene solo per quanto riguarda i
veri e propri
«obblighi relativi al servizio pubblico», e non per quanto riguarda «pacchetti» di misure vagamente collegate che includono (ciò che assomiglia molto a) un’imposta parafiscale. Altrimenti, come ho spiegato ai paragrafi 113 e 114 delle presenti conclusioni, l’intera valutazione di proporzionalità diviene circolare: una misura proporzionata richiede veramente una compensazione monetaria per sottrarre denaro?
123.
In secondo luogo, i costi legati all’adempimento dell’«obbligo relativo al servizio pubblico» devono essere ragionevoli. Naturalmente, gli Stati membri non possono costringere un’impresa operante in un determinato mercato a separarsi, de facto, dai propri beni con il pretesto di attuare un «obbligo relativo al servizio pubblico» per il semplice fatto che il quadro giuridico specifico dell’articolo 106 TFUE e della direttiva 2009/72 impone di per sé una compensazione in cambio dell’adempimento di tale obbligo (
94
).
124.
In altri termini, è ipotizzabile che, anche trattando in maniera uguale tutte le imprese sul mercato e assoggettandole allo stesso onere, detto onere, in quanto tale, sia semplicemente troppo gravoso. È ipotizzabile che, solo in casi eccezionali, in cui non vi sia più un «giusto equilibrio» tra l’interesse generale e l’interesse individuale, possa verificarsi un’interferenza con il contenuto essenziale del diritto di proprietà, in violazione dell’articolo 17 della Carta e dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (
95
).
V.
Conclusione
125.
Propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), nei seguenti termini:
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone, senza una giustificazione oggettiva che derivi chiaramente dalla natura dell’interesse economico generale perseguito, un contributo finanziario obbligatorio solo a talune imprese di energia elettrica che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita finalizzato al finanziamento di un sistema che applica bonus sociali sul prezzo dell’energia elettrica direttamente sulla bolletta dell’elettricità di consumatori idonei.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (
GU 2009, L 211, pag. 55
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE – Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (
GU 2003, L 176, pag. 37
).
(
4
) Nel contesto degli «obblighi relativi al servizio pubblico» ai sensi della direttiva 2009/72, la nozione di «fornitore di ultima istanza» riguarda una società, designata da uno Stato membro, che garantisce la continuità dell’approvvigionamento dei consumatori di energia (compresi i consumatori civili) a «prezzi ragionevoli» (cosiddette «tariffe di ultima istanza»). V. considerando 47, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2009/72.
(
5
) Conformemente all’articolo 6 del [OSCURATO:PERSONA] Decreto 897/2017 (regio decreto legge 897/2017), tale prezzo riflette uno sconto del 25% sul prezzo di mercato dell’energia elettrica in Spagna per i consumatori «vulnerabili» e uno sconto del 40% sullo stesso prezzo per i consumatori «estremamente vulnerabili».
(
6
) STS 1425/2012 del 7 febbraio 2012 (ECLI:ES:TS:2012:1425).
(
7
) Esistono analoghi decreti per gli anni successivi, quali l’Orden IET/2182/2015 (per il 2015) e l’Orden IET/1451/2016 (per il 2016).
(
8
) Sentenza del 20 aprile 2010 (
C‑265/08
,
EU:C:2010:205
).
(
9
) Sentenza del 7 settembre 2016 (
C‑121/15
,
EU:C:2016:637
).
(
10
) L’EDP España rileva che tale prassi si riflette altresì, in particolare, nelle sentenze 46/2019 dell’8 aprile 2019 (ECLI:ES:TC:2019:46), 54/2019 del 6 maggio 2019 (ECLI:ES:TC:2019:54), 58/2019 del 6 maggio 2019 (ECLI:ES:TC:2019:58), 59/2019 del 6 maggio 2019 (ECLI:ES:TC:2019:59), 67/2019 del 20 maggio 2019 (ECLI:ES:TC:2019:67), 71/2019 del 20 maggio 2019 (ECLI:ES:TC:2019:71), e 81/2019 del 17 giugno 2019 (ECLI:ES:TC:2019:81).
(
11
) Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. (
C‑621/18
,
EU:C:2018:999
, punto
27
).
(
12
) Sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne (
C‑376/18
,
EU:C:2019:1068
, punto
24
). Per le circostanze alquanto limitate in cui la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale, v., ad esempio, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
44
).
(
13
) Sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑311/18
,
EU:C:2020:559
, punto
73
e giurisprudenza ivi citata).
(
14
) V., a tal riguardo, sentenze dell’11 marzo 1980, Foglia (
104/79
,
EU:C:1980:73
, punto
11
), del 16 dicembre 1981, Foglia (
244/80
,
EU:C:1981:302
, punti
17
e
18
), e del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
53
).
(
15
) Sentenza del 6 ottobre 1982, CILFIT e a. (
283/81
,
EU:C:1982:335
, punti da
16
a
20
).
(
16
) Per esempi di sistemi diversi da quello della Spagna, v., ad esempio, decisioni di giudici costituzionali in Germania, Bundesverfassungsgericht, ordinanza del 9 maggio 2018 – 2 BvR 37/18; nella Repubblica ceca, Ústavní soud, 8 gennaio 2009, n. II. ÚS 1009/08; in Croazia, Ustavni sud [OSCURATO:PERSONA], decisione n. U‑III‑2521/2015 del 13 dicembre 2016; in Slovacchia, Ústavný súd, sentenza del 18 aprile 2012, n. II. ÚS 140/2010; in Slovenia, Ustavno sodišče, decision n. Up‑1056/11 del 21 novembre 2013, (ECLI:SI:USRS:2013:Up.1056.11).
(
17
) Per un quadro comparativo, v. già, Solar, N.,
Vorlagepflichtverletzung mitgliedstaatlicher Gerichte und ihre [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2004. Più di recente, v., ad esempio, le singole relazioni nazionali in Coutron, L. (a cura di),
L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice: une obligation sanctionnée
?, Bruylant, Bruxelles, 2014, o i singoli contributi nel numero speciale del 2015,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 16/6, in particolare Lacchi, C., «Review by [OSCURATO:PERSONA] of the Obligation of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] to Refer a [OSCURATO:PERSONA] to the Court of Justice of the EU», pag. 1663.
(
18
) V., ad esempio, sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio (
C‑210/06
,
EU:C:2008:723
, punti
94
e
95
e giurisprudenza ivi citata), del 5 aprile 2016, PFE (
C‑689/13
,
EU:C:2016:199
, punto
32
e giurisprudenza ivi citata), e del 4 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality e Commissioner of the [OSCURATO:PERSONA] (
C‑378/17
,
EU:C:2018:979
, punti
35
,
36
e
49
e giurisprudenza ivi citata).
(
19
) Come risulta, in particolare, dalle sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov (
C‑173/09
,
EU:C:2010:581
, punto
27
e giurisprudenza ivi citata), e del 15 gennaio 2013, Križan e a. (
C‑416/10
,
EU:C:2013:8
, punto
68
e giurisprudenza ivi citata).
(
20
) Già a partire dalla sentenza del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen‑Düsseldorf (
166/73
,
EU:C:1974:3
).
(
21
) V., in modo più dettagliato, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] – Parchetul de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie e a. (
C‑357/19 e C‑547/19
,
EU:C:2021:170
, paragrafi da
235
a
243
).
(
22
) V., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15
,
EU:C:2016:980
, punto
65
).
(
23
) Sentenza del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost (
314/85
,
EU:C:1987:452
, punto
15
).
(
24
) V., in senso critico, ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Wiener SI (
C‑338/95
,
EU:C:1997:352
), dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] expediteur (
C‑461/03
,
EU:C:2005:415
), o dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite X e van Dijk (
C‑72/14 e C‑197/14
,
EU:C:2015:319
).
(
25
) Sentenze del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci (
C‑555/07
,
EU:C:2010:21
, punti da
53
a
55
), del 5 ottobre 2010, Elchinov (
C‑173/09
,
EU:C:2010:581
, punto
28
), e ordinanza del 3 settembre 2020, Vikingo Fővállalkozó (
C‑610/19
,
EU:C:2020:673
, punto
75
).
(
26
) V. già sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal (
106/77
,
EU:C:1978:49
, punto
22
). V. anche più di recente, ad esempio, sentenza del 4 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality e Commissioner of the [OSCURATO:PERSONA] (
C‑378/17
,
EU:C:2018:979
, punti
36
e
37
e giurisprudenza ivi citata).
(
27
) Si potrebbe certo suggerire che un giudice costituzionale nazionale si occupi solo del diritto costituzionale nazionale. Pertanto, esso interpreta solo le norme costituzionali nazionali e non interpreta né il «semplice» diritto nazionale né, a fortiori, il «semplice» diritto dell’Unione, i quali possono essere equiparati entrambi a elementi di fatto. Per quanto un’idea di tal genere possa essere di conforto a livello dottrinale, la prassi giurisprudenziale dimostra spesso quanto sia insostenibile questa finzione. Inoltre, nell’ambito specifico del controllo dell’esistenza o meno di un
acte clair
dinanzi ad un giudice di ultima istanza in un caso concreto, non si può che ammirare l’abilità nell’esaminare il merito senza mai impegnarsi e senza mai interpretare tale merito. È come se il sogno di Schrödinger diventasse finalmente realtà: essere in grado di stabilire con certezza se il gatto (la sentenza CILFIT) sia vivo o morto senza dover mai aprire la scatola (il diritto dell’Unione).
(
28
) V., per analogia, sentenze del 4 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑337/95
,
EU:C:1997:517
, punti da
24
a
26
), del 4 giugno 2002, Lyckeskog (
C‑99/00
,
EU:C:2002:329
, punti
14
e
15
), e del 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑495/03
,
EU:C:2005:552
, punto
30
).
(
29
) Sentenza del 30 aprile 2020 (
C‑5/19
,
EU:C:2020:343
, punti
55
,
56
,
69
e
88
).
(
30
) Sentenza del 3 aprile 2014, CTP (
da C‑516/12 a C‑518/12
,
EU:C:2014:220
, punto
12
). Cfr., tuttavia, con le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa CTP (
C‑516/12
,
EU:C:2014:63
, paragrafi da
36
a
38
).
(
31
) Sentenza del 28 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Malta (
C‑508/08
,
EU:C:2010:643
punto
6
)
(
32
) Sentenza del 7 maggio 2009, Antrop e a. (
C‑504/07
,
EU:C:2009:290
, punto
9
),
(
33
) Sentenza del 21 dicembre 2011, ENEL (
C‑242/10
,
EU:C:2011:861
, punti da
51
a
52
,
55
e
81
).
(
34
) V., tuttavia, la formulazione del quinto considerando del regio decreto legge 9/2013, che sembra definire l’elemento del finanziamento del bonus sociale, presumibilmente il contributo obbligatorio, come un «obbligo relativo al servizio pubblico».
(
35
) Sentenza del 19 dicembre 2019 (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
).
(
36
) Ibid.
(
37
) Ibid.
(
38
) Ibid., punto 22.
(
39
) Ibid., punti 28 e 29.
(
40
) Ibid., punti 33 e 34.
(
41
) V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (
C‑265/08
,
EU:C:2010:205
, punto
26
).
(
42
) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
42
). V. anche punti 45 e 48 della stessa sentenza.
(
43
) Ibid., punto 43.
(
44
) Ibid., punto 45.
(
45
) Ibid., punto 51.
(
46
) Ibid., punti da 40 a 45.
(
47
) Ibid., punto 54.
(
48
) Sentenza del 30 aprile 2020 (
C‑5/19
,
EU:C:2020:343
, punti
55
,
56
e
88
).
(
49
) Sentenze del 7 novembre 2019, UNESA e a. (
da C‑80/18 a C‑83/18
,
EU:C:2019:934
, punto
56
), del 7 novembre 2019, UNESA e a. (
da C‑105/18 a C‑113/18
,
EU:C:2019:935
, punto
53
), e del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
50
).
(
50
) V sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS – [OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/15
,
EU:C:2017:17
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata).
(
51
) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
32
).
(
52
) V., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (
C‑163/14
,
EU:C:2016:4
, punto
44
).
(
53
) V sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS - [OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/15
,
EU:C:2017:17
, punto
32
e giurisprudenza ivi citata).
(
54
) Ibid., punto 34.
(
55
) Ibid., punto 35 e giurisprudenza ivi citata.
(
56
) Analogamente, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
32
e giurisprudenza ivi citata).
(
57
) V., per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/72 in relazione al mercato interno dell’energia elettrica, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
47
).
(
58
) Sentenza del 19 dicembre 2019 (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
55
).
(
59
) Sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne (
C‑376/18
,
EU:C:2019:1068
, punto
34
).
(
60
) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punti
52
e
53
).
(
61
) V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
54
).
(
62
) V. conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:769
, paragrafo
54
). Il corsivo è mio.
(
63
) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
48
e giurisprudenza ivi citata).
(
64
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa ANODE (
C‑121/15
,
EU:C:2016:248
, paragrafo
82
).
(
65
) V., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, Оvergas Mrezhi and Balgarska gazova asotsiatsia (
C‑5/19
,
EU:C:2020:343
, punto
80
).
(
66
) V., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑492/14
,
EU:C:2016:732
, punti da
79
a
81
e giurisprudenza ivi citata).
(
67
) Sulla transitività di tali argomenti, v. le mie conclusioni nella causa Hornbach‑Baumarkt (
C‑382/16
,
EU:C:2017:974
).
(
68
) Sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (
C‑121/15
,
EU:C:2016:637
, punto
55
e giurisprudenza ivi citata).
(
69
) Sentenza del 29 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑492/14
,
EU:C:2016:732
, punto
81
e giurisprudenza ivi citata).
(
70
) In tal senso, ibid., punto 97.
(
71
) V. sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (
C‑121/15
,
EU:C:2016:637
, punto
71
).
(
72
) V., per analogia, sentenza del 30 aprile 2020, Оvergas Mrezhi e Balgarska gazova asotsiatsia (
C‑5/19
,
EU:C:2020:343
, punto
57
e giurisprudenza ivi citata).
(
73
) Ibid., punto 58 e giurisprudenza ivi citata.
(
74
) Ibid., punto 60 e giurisprudenza ivi citata.
(
75
) Sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (
C‑121/15
,
EU:C:2016:637
, punto
53
e giurisprudenza ivi citata).
(
76
) V., per analogia, sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (
C‑121/15
,
EU:C:2016:637
, punto
36
).
(
77
) V., in tal senso, sentenza dell’11 April 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gas (
C‑473/17 e C‑546/17
,
EU:C:2019:308
, punti
55
,
56
e
62
e giurisprudenza ivi citata).
(
78
) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
45
).
(
79
) Ibid., punto 51.
(
80
) Ibid., punto 47 e giurisprudenza ivi citata.
(
81
) Sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (
C‑265/08
,
EU:C:2010:205
, punto
35
).
(
82
) Sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (
C‑265/08
,
EU:C:2010:205
, punto
35
). V. anche sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gas (
C‑473/17 e C‑546/17
,
EU:C:2019:308
, punto
56
).
(
83
) Lasciando completamente da parte il riesame temporale e la proporzionalità del bonus sociale, che richiederebbe a sua volta un tipo di valutazione assai diverso, riguardante operatori diversi e considerazioni diverse.
(
84
) Sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gas (
C‑473/17 e C‑546/17
,
EU:C:2019:308
, punto
59
e giurisprudenza ivi citata).
(
85
) Conformemente al Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato UE.V., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (
C‑121/15
,
EU:C:2016:637
, punti da
40
a
42
).
(
86
) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punti da
35
a
36
). V. anche, in tal senso, sentenze del 20 aprile 2010, Federutility e a. (
C‑265/08
,
EU:C:2010:205
, punti
28
e
29
), e del 21 dicembre 2011, ENEL (
C‑242/10
,
EU:C:2011:861
, punto
50
).
(
87
) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑523/18
,
EU:C:2019:1129
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata).
(
88
) Ibid., punto 48.
(
89
) V. supra, paragrafi 44 e da 48 a 49 delle presenti conclusioni.
(
90
) Come il Libro verde sui servizi di interesse generale [COM(2003) 270 definitivo], la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (
GU 2012, C 8, pag. 4
), la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] – disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (
GU 2012, C 8, pag. 15
), o la decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (
GU 2012, L 7, pag. 3
).
(
91
) Sentenze del 12 febbraio 2008, BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑289/03
,
EU:T:2008:29
, punto
214
e giurisprudenza ivi citata), del 7 novembre 2012, CBI/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑137/10
,
EU:T:2012:584
, punto
191
), del 16 luglio 2014, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑295/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:675
, punto
87
), e del 16 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑309/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:676
, punto
148
).
(
92
) Sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
, punto
95
).
(
93
) V. anche l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (
GU 2019, L 158, pag. 125
), che contiene praticamente la stessa formulazione.
(
94
) V. articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (
GU 1969, L 156, pag. 1
), che conteneva tale «diritto» a compensazione. V. sentenza del 3 aprile 2014, CTP (
da C‑516/12 a C‑518/12
,
EU:C:2014:220
, punto
34
).
(
95
) V., Corte EDU, 22 settembre 1994, Hentrich c. Francia (ECLI:CE:ECHR:1994:0922JUD001361688, § 49 e giurisprudenza ivi citata), e Corte EDU, 19 giugno 2006, Hutten‑Czapska c. Polonia (ECLI:CE:ECHR:2006:0619JUD003501497, § 167 e giurisprudenza ivi citata). V. anche, ad esempio, Corte EDU, 5 novembre 2002 Pincová e Pinc c. Repubblica ceca (ECLI:CE:ECHR:2002:1105JUD003654897, § 53).