CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 12983/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione del ruolo dell'udienza pubblica [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione, sezione Prima penale, relativo a ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 5 ottobre 2021 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è stato segnalato di ufficio l'errore materiale incorso nella compilazione del dispositivo, trascritto sul ruolo di udienza, della sentenza- decisione relativa ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento n. 9017/2022, nel senso che sul ruolo di udienza, è scritto «[...] elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa [...]», invece che «[...] elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa [...1». Considerato che trattasi di mero errore materiale, come si ricava dalla circostanza che la pena da elidere per ciascuno degli imputati, per la dichiarata estinzione dei reati di cui ai capi a) e d), è pari alla pena irrogata in aumento (con la sentenza di primo grado, confermata in appello) nella misura complessiva di mesi nove di reclusione ed euro trecento di multa, poi ridotta per il rito. Ritenuto, pertanto, che trattasi di mero errore emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale e che va disposta la correzione del ruolo di udienza nel senso precisato in dispositivo. Considerato che la correzione va disposta con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica, che non comporta modifica essenziale (artt. 625-bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen.). P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 della Corte di cassazione, sezione Prima penale, relativo ai ricorsi iscritti al n. 9017/2022 Reg. Gen., nel senso che laddove è scritto «[...] elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa [...1», deve leggersi «[...] elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa [...]». Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il