CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I.: 03ZP3HN) (CUI: 0161FX2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07 12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per il reato di concorso in rapina aggravata Si contestava allo stesso di avere agito con violenza consistita nello strattonare la persona offesa di nazionalità coreana, impossessandosi del denaro contenuto nel portafoglio caduto a terra dopo lo strattonamento. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (143 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla assenza dell'interprete al momento della redazione della querela da parte della persona offesa: questa firmava in caratteri coreani, e dagli atti non si evinceva che fosse consapevole di quanto contenuto nel verbale di querela che sarebbe, pertanto, inutilizzabile. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Premesso che - come rilevato dalla Corte di appello - non emergevano elementi idonei a far ritenere che il denunciante non conoscesse la lingua italiana, il collegio rileva che la questione si risolve nella ipotetica violazione del diritto di difesa, ovvero in una nullità generale a regime intermedio sanata dalla richiesta di accesso al rito a prova contratta (Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006, Cielinsky, Rv. 234835 - 01.) 2.2. violazione di legge (521 cod. proc. pen., 624 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata come furto: non sarebbe emersa alcune attività violenta contro la persona dato che la condotta funzionale a far cadere a terra gli oggetti poi trafugati sarebbe semplicemente un mezzo fraudolento per consentire il furto. 2.2.1. la doglianza non supera la soglia di ammissibilità tenuto conto che reitera le deduzioni proposte con la prima impugnazione e, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, insta per la rivalutazione che la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Con motivazione ineccepibile la Corte territoriale riteneva corretta la qualificazione del fatto in rapina dato che le modalità di commissione del delitto non consentivano di ravvisare gli estremi di un furto aggravato: le prove indicavano univocamente che ricorrente t aveva trattenuto e strattonato la persona offesa assumendo un comportamento violento contro la persona funzionale proprio alla apprensione dei beni trafugati.La motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata dg cm444;Q Così deciso in Roma, il giorno