CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 5303/2023, depositata il 20 giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/20261. – L’[OSCURATO:PERSONA] (oggi Catania ReteGas), nella qualità di fornitrice di gas metano per le utenze diCatania, chiedeva all’amministrazione fiscale il rimborso delleaccise che riteneva di aver pagato in eccesso in relazione allatariffa ordinaria anziché a quella agevolata per usi industriali, nelperiodo tra aprile 1997 e febbraio 1999 (recte tra novembre 1998 edicembre 1999). La contribuente specificava di aver erroneamentecorrisposto l’aliquota ordinaria dell’accisa sul gas metano,seguendo le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, conseguentia processi verbali con i quali era stata recuperata l’aliquotaordinaria per tutte le utenze dei ristoratori, prima assoggettati adaliquota agevolata, sul presupposto che i consumi di gas metanoda parte dei ristoratori non sarebbero rientrati negli usi industriali enon avrebbero potuto, pertanto, usufruire dell’aliquota agevolataper essi prevista. Tale interpretazione si era rivelata errata, allaluce delle sentenze pronunciate in materia, che avevano statuito ildiritto dei ristoratori a corrispondere l’accisa sul gas metano conaliquota ridotta degli usi industriali. Con istanza presentataall’[OSCURATO:PERSONA] di Finanza il 27 febbraio 2001, la contribuenterichiedeva il rimborso delle maggiori imposte versate.In mancanza di riscontro, la contribuente si rivolgeva allaCommissione tributaria provinciale di Catania avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenzan. 10/3/2007, depositata l’8 febbraio 2007, respingeva il ricorso.Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto diappello.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Numero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/2026La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 277/31/11 depositata il 22settembre 2011, ha rigettato l’appello.Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponevaricorso per cassazione.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si costituiva allo scopodi partecipare all’udienza di discussione.La Corte di cassazione, con sentenza dell’1 ottobre 2015, n.19619, accoglieva il ricorso della società, cassava la sentenzaimpugnata e rinviava la causa alla Commissione tributaria regionaledella Sicilia in diversa composizione.Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Commissione tributariaregionale della Sicilia.Si costituiva l’Ufficio.Con sentenza n. 3209/34/2016, depositata il 15 settembre2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in riforma della sentenza della Commissionetributaria provinciale di Catania, condannava l’Agenzia delleDogane a corrispondere all’azienda il rimborso richiesto per ilperiodo compreso tra novembre 1998 e dicembre 1999, oltreinteressi di legge decorrenti dal giorno di presentazione dell’istanzafino all’effettivo pagamento.Con ricorso per cassazione, l’Agenzia delle dogane e deimonopoli si opponeva alla pronuncia formulando tre motivi diimpugnazione.Con la sentenza n. 2810, depositata il 6 febbraio 2020, laCorte di cassazione dichiarava inammissibile il primo motivo diricorso, accoglieva il secondo e il terzo motivo, cassava la sentenzaimpugnata e rinviava alla Commissione tributaria regionale dellaSicilia, in diversa composizione.Numero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/20262. – Il giudizio veniva riassunto dalla società.L’Ufficio resisteva e chiedeva la conferma della sentenzaimpugnata.Con sentenza n. 5303/2023, depositata il 20 giugno 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia harigettato l’appello. A fondamento della decisione il giudice d’appelloha evidenziato che l’Agenzia aveva dato prova della traslazionedell’imposta a mezzo della produzione dei bilanci della societàrelativi agli anni dal 1998 al 2000, nei quali le accise versate ineccedenza risultavano appostate nel conto economico quali costi diproduzione, in tal modo contribuendo a determinare sia il risultatoprima delle imposte, sia l’utile (perdita) di esercizio, secondo loschema progressivo previsto dall’art. 2425 cod. civ., per cui, haproseguito la CGT2, di tali costi “l’impresa ha certamente tenutoconto nella determinazione del prezzo finale del metano pagatodagli utenti, avendo trattato ai fini contabili il prezzo di acquisto delmetano stesso, al lordo delle relative imposte”; la stessacontribuente aveva del resto riconosciuto di aver proceduto alla“bollettazione del maggiore importo” nei confronti dei propriutenti.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita concontroricorso, illustrato con memoria.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo si deduce l’erroneità e illegittimità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinatodisposto dell’art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertitoNumero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/2026con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1982, n. 873, dell’art.29 della l. 29 dicembre 1990, n. 428, dell’art. 2729 c.c. e dell’art.2697, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Si evidenzia che la Corte di giustizia tributaria avrebbe erratonell'applicazione del principio di diritto indicato dalla Corte diCassazione nella sentenza n. 2810 del 2020. La Corte ha ritenutosufficiente la prova della traslazione delle accise basandosisull’inserimento dei relativi costi nel conto economico,presupponendo che l’impresa li abbia trasferiti sui prezzi finali.Tuttavia, secondo l’ordinanza della Cassazione n. 2810/2020, laprova della traslazione deve essere effettiva e desumibile dalbilancio solo se risulta che l’imprenditore abbia realmente inciso taliesborsi sui prezzi praticati agli utenti, e non semplicemente perchésono stati registrati come costi di produzione. Il principio affermatodalla Corte imponeva alla Corte di giustizia di secondo grado diverificare che dei “relativi esborsi” l’imprenditore ne avesse tenutoconto nella determinazione del prezzo praticato all’utente. Di talevalutazione giuridica non vi sarebbe nessun riferimento in sentenzain quanto i giudici hanno fatto derivare la prova su tale ulterioreprofilo dal mero inserimento delle accise nella voce “costo diproduzione” nel conto economico; invero, con un’espressionepresuntiva ha concluso asserendo “non si potrà dubitare che diesse l’odierna impresa” ne ha tenuto conto nelle determinazionedel prezzo finale. Si evidenzia, inoltre, che la traslazione di impostanon sarebbe stata provata. La tesi sostenuta dalla Corte di giustiziadi secondo grado che fa derivare dall’allocazione in bilancio, comecosti di produzione, la traslazione dell’imposte di cui si chiede ilrimborso sarebbe illegittima ed erronea perché non univoca dellatraslazione dell’imposta agli utenti. Inoltre, l’inserimentodell’importo in bolletta della cifra da pagare costituirebbe solo unaNumero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/2026fase preliminare poiché la traslazione dell’imposta si realizzerebbesolo con il pagamento effettivo da parte dell’utente. Non essendostato dimostrato che la maggiore imposta sia stata effettivamentetraslata, manca uno dei presupposti ostativi al rimborso. Anchel’indebito arricchimento della contribuente non sarebbe statoprovato. Secondo la Cassazione, tale valutazione sarebbe statapossibile solo dopo aver accertato la traslazione, ma i giudiciavrebbero erroneamente ritenuto provato il primo requisito e sisono espressi sul secondo. Peraltro, anche ammettendo latraslazione, non è certo che ci sia stato un effettivo arricchimento,poiché l’aumento del tributo può aver causato una diminuzionedelle vendite. L’onere della prova spettava comunqueall’Amministrazione, che non ha fornito elementi gravi, precisi econcordanti in tal senso. Infine, anche l’Agenzia delle dogane, nelproprio ricorso, ha riconosciuto che l’indebito arricchimento sarebbeconseguente solo alla prova della traslazione, che però non è statafornita. Pertanto, la Corte avrebbe errato nel ritenere provatientrambi i fatti impeditivi al rimborso.1.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In tema di accisa armonizzata, la prova indiziaria dellatraslazione dell'imposta, quale fattore impeditivo del diritto alrimborso, ai sensi dell'art. 29 l. n. 428 del 1990 può essere fornitadall'Agenzia delle dogane anche mediante produzione del bilanciod'esercizio dell'imprenditore percosso (o contribuente di diritto), acondizione che dallo stesso si evinca che dei relativi esborsil'imprenditore stesso ha tenuto conto nella determinazione delprezzo finale praticato all'utente inciso (o contribuente di fatto)(Cass. n. 2810/2020).Cass. n. 19619/2015, nell'annullare la sentenza d'appello e nelrinviare alla Commissione tributaria regionale, ha affermato iNumero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/2026seguenti principi di diritto cui questa avrebbe dovuto attenersi: «a)in caso di richiesta di rimborso di una accisa armonizzata, lamancata traslazione del tributo stesso non è elemento del fattocostitutivo del diritto al rimborso, essendo, invece, l'avvenutatraslazione un fatto impeditivo di detto diritto, con conseguenteonere a carico dell'amministrazione finanziaria di provare tale fattoimpeditivo; b) nella medesima ipotesi, l'amministrazionefinanziaria, per escludere il diritto al rimborso, ha anche l'onere didimostrare l'esistenza di un effettivo arricchimento che l'operatoreconseguirebbe per effetto del rimborso; e) sempre nella medesimaipotesi, la prova del fatto impeditivo costituito della traslazionedell'imposta può essere fornita dall'amministrazione finanziaria,quantomeno in relazione, come nella specie, a fattispecie anteriorial 3 marzo 2007 (data di entrata in vigore della legge n. 13 del2007, modificativa dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 29 dellalegge n. 428 del 1990, la cui interpretazione qui non si affronta),anche attraverso presunzioni aventi i requisiti richiesti dall'art.2729 cod. civ.».Cass. n. 2810/2020, nell'accogliere il secondo e il terzo motivodel ricorso, nei termini di cui in motivazione, ha ulteriormenteindicato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384,comma 1, c.p.c.: "in tema di rimborso di accisa armonizzata, laprova indiziaria della traslazione dell'imposta, quale fattoimpeditivo del diritto al rimborso stesso, ai sensi dell'art. 29 dellalegge n. 428 del 1990, può essere fornita dall'Agenzia delle Doganeanche mediante la produzione del bilancio d'eserciziodell'imprenditore percosso (o contribuente di diritto), a condizioneche da esso possa evincersi che dei relativi esborsi l'imprenditorestesso abbia tenuto conto nella determinazione del prezzo finalepraticato all'utente inciso (o contribuente di fatto)". Si evidenziava,Numero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/2026inoltre, che qualora, all'esito, risulti dimostrata la traslazione,l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cuitale appostazione di bilancio non costituisce univoco indice dellatraslazione dell'imposta agli utenti è erronea e si pone in violazionedelle norme in rubrica, perché tanto avrebbe potuto affermarsi solose la contribuente avesse inserito i costi in discorso nell'ambitodegli "oneri diversi di gestione", o comunque in una voce diversada quella per acquisto di "materie prime, sussidiarie, di consumo emerci", di cui l'imprenditore tiene ordinariamente conto nelladeterminazione del prezzo dei servizi resi. Cass. n. 2810/2020, alriguardo, concludeva che «Si tratta, però, di un accertamentopreliminare totalmente omesso dalla C.T.R., che dovrà procedervinel nuovo giudizio di rinvio. Si aggiunga che è la stessa ASEC ariconoscere, nell'atto d'appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di aver procedutoalla "bollettazione del maggiore importo" nei confronti dei propriutenti (la circostanza non è stata smentita in controricorso), e ditale affermazione la stessa C.T.R., nel valutare la stessa questionedella traslazione dell'imposta, non ha tenuto il minimo conto».Nel caso di specie, la censura appare inammissibile nella partein cui mira a conseguire una rivalutazione del compendioistruttorio, preclusa in sede di legittimità. In punto di fatto, è statoaccertato, che l’inserimento dei costi per accise nel contoeconomico ha rappresentato per la società un “costo diproduzione”. L’impresa ne ha tenuto conto nella determinazione delprezzo finale del metano pagato dagli utenti, avendo trattato ai finicontabili il prezzo di acquisto del metano stesso, al lordo dellerelative imposte, ribaltandolo sull’utente mediante la "bollettazione”del maggiore importo. La sentenza impugnata ha svolto la verificarichiesta da questa S.C., attraverso un apprezzamento in fattodegli elementi emergenti dagli atti di causa, non limitandosi allaNumero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/2026constatazione della mera iscrizione contabile dell’onere, mavalorizzando il significato economico–funzionale che taleappostazione assumeva nel contesto dell’attività svolta dallasocietà.La doglianza risulta infondata lì dove si contesta l'erroneaapplicazione del principio di diritto poiché la pronuncia ne ha fattocorretta applicazione anche riguardo all'effettivo arricchimento dellasocietà, con riferimento alla presunzione dell'avvenuto pagamentoda parte degli utenti delle bollette, che contenevano l’importo delleaccise versate in eccedenza, e dell'onere della prova riguardante unminor incasso rispetto ai consumi fatturati. L'oneredell'amministrazione finanziaria di provare l'avvenuta traslazionedel carico d'imposta, quale fatto impeditivo del diritto al rimborsostesso, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 428 del 1990 - letto alla lucedella sentenza della Corte di giustizia UE 9 dicembre 2003,Commissione c. Italia, C-129/00 - può essere assolto con la provaper presunzioni, fondate, secondo la regola generale di cui all'art.2729 c.c., su elementi gravi, precisi e concordanti (Cass. n.19975/2019), la quale non può essere considerata - in assenza diuno specifico divieto - di rango inferiore rispetto ad altri mezzi(Cass. n. 10939/2005).2. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e lespese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondosoccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Numero registro generale 3101/2024Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 10699/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]