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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 15127/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.È proposto ricorso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data01.12.2025, con cui il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione,decidendo a seguito della sentenza n. 34137, depositata in data 17.10.2025 dallaCorte di Cassazione, la quale aveva dichiarato la competenza del medesimoTribunale, ha disposto la correzione dell'errore materiale del decreto di confisca del31.03.2011 emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione,nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di D’[OSCURATO:PERSONA], nel sensoche dove è scritto “appartamento e autorimesse siti in via Gamenario nr. 5 diSantena (in provincia di Torino), così censito: foglio 11, particella 154, sub. 1,natura A7, foglio 11, particella 154, sub. 2, natura C6, foglio 11, particella 154,sub. 3, natura C6" deve seguire l'indicazione ''foglio 11, particella 154, sub. 4”.2.A fondamento del ricorso, il difensore di fiducia e procuratore speciale diD’[OSCURATO:PERSONA], adduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. con riferimento all’art. 130 c.p.p. e,nello specifico, alla configurazione nel caso di specie di un "errore materiale”.Nei casi di errore ''omissivo" può integrare un errore materiale solo l'ipotesi in cuiciò si traduca in una mera incompletezza, potendosi conseguentemente desumerel'elemento da aggiungere dalla restante parte dell'atto.In ogni caso, la correzione è preclusa ove la medesima si risolva nellasostituzione o modificazione essenziale della decisione.Non è, dunque, consentito modificare l’atto mediante l'inserimento di elementinon inclusi nella ratio decidendi e tali da alterare il contenuto essenziale delladecisione già adottata.Ad ogni modo, l'errore in questione deve essere ''materiale", ovverosia non deveessere attinente alla volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento, "ma soltantoalla sua manifestazione all’esterno e, come tale, deve presentarsi come diimmediata rilevazione e soluzione attraverso un semplice intervento diadeguamento sostitutivo o integrativo".Alla luce di queste considerazioni di carattere giurisprudenziale, occorre rilevareche, nel caso di specie, non è possibile ravvisare un errore materiale.Nell'ordinanza del Tribunale di Torino citata si dispone la correzione dell'erroremateriale del decreto del 31.03.2011, emesso dal medesimo Tribunale.

In taleprovvedimento, si evidenzia, infatti, che l'omessa indicazione del subalternocostituirebbe una mera incompletezza, come risulta dagli estremi del rogito notarileche individuano il bene in modo certo, in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione, corrispondendo ad una statuizionenecessitata a contenuto predeterminato.Tuttavia, la difesa ritiene che, attraverso l'applicazione dell'istituto dellacorrezione di errore materiale, si sia in realtà modificato il contenuto essenziale delprovvedimento dal momento che si è aggiunto un ulteriore subalterno - ovverosia iln. 4 - tra quelli oggetto di confisca.Ciò ha inevitabilmente alterato la volontà decisoria iniziale: non si tratta,dunque, di errore materiale in quanto, come in precedenza affermato, lagiurisprudenza richiede che l'errore riguardi solamente la manifestazione versol'esterno e non la volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento.L'ordinanza depositata in data 01.12.2025 modifica, pertanto, la ratio decidendidel decreto iniziale, incrementando il numero dei beni oggetto della misura diprevenzione patrimoniale disposta nel 2011.In sostanza, non si tratta di un caso nel quale sussiste una divergenza tra lavolontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione, in quanto il Tribunale diTorino, con decreto del 31.03.2011, ha espressamente indicato i subalterni oggettodi confisca.Da questo punto di vista, poco rileva l'omessa indicazione del subalterno n. 4sotto il profilo dell'errore materiale, in quanto ciò non rappresenta una meraincompletezza, ma una scelta del giudice.Peraltro, queste considerazioni necessitano di essere integrate con quantoformulato dalla [OSCURATO:PERSONA] COLOMBO, nella "[OSCURATO:PERSONA] al foglio 11 Particella 154 sub. 4, SANTENA - VIAGAMENARIO N. 5, redatta il 10.12.2025.La finalità di tale relazione è quella di documentare che il subalterno n. 4,potrebbe essere inteso come unità immobiliare non annessa ai sub. n. 1, n. 2 e n. 3oggetto della confisca iniziale.Dalla lettura della relazione in questione, emerge un quadro in virtù del qualecon riferimento al sub. 4, nel 2011, dagli atti catastali risulta l'attribuzione di unarendita presunta.Inoltre, tale immobile si presentava con una recinzione, con un autonomoaccesso pedonale e autonomi allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettricaed acquedotto, dimostrabili mediante le individuali bollette e fatture di fornitura deiservizi.La geometra COLOMBO delinea due modalità che sarebbero state opportune alfine di una corretta procedura di aggiornamento catastale per l'attribuzione dellarelativa rendita.Entrambe le alternative conducono al medesimo risultato: il nuovo subalterno 4che si sarebbe creato ed insistente su parte dell'attuale area urbana foglio 11particella n. 154 avrebbe avuto categoria C/2 classe U, con relativa area dipertinenza, che formava una propria unità immobiliare, in ragione della recinzionegià esistente atta ad identificare una proprietà autonoma e indipendente dagli altrisubalterni.Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il Tribunale di Torino, conl'ordinanza oggetto di ricorso, abbia applicato erroneamente la legge penale conparticolare riferimento alla configurazione, nel caso di specie, di un errore materialeex art. 130 c.p.p.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.Ha ritenuto, in buona sostanza, il Tribunale, con congrua motivazione fondatasulla base degli atti oggetto di valutazione, che l'inserimento del subalterno n. 4accanto a quelli già indicati facenti parte della medesima particella 154 delmedesimo foglio 11, pur comportando, di fatto, un ampliamento dell'oggetto dellaconfisca e, dunque, del contenuto essenziale dell'atto, si sia risolto in una meraoperazione di tipo materiale finalizzata ad ovviare ad una incompletezza delprovvedimento e non abbia comportato una nuova valutazione della misura diprevenzione patrimoniale, sia con riferimento alla portata della stessa che ai suoipresupposti.Ha rilevato il Tribunale che il subalterno 4, come risultante dagli atti, èsempre stato compreso all'interno dell'immobile sequestrato e confiscato, oggettodell'atto di compravendita espressamente valutata nell'ambito del giudizio disproporzione sia in primo che in secondo grado, effettuata mediante rogito notaioMambretti del 18.11.1993 (nell'ambito del quale si vende e trasferisce in pienaproprietà l'entità immobiliare “fatta ed accettata a corpo”); che gli estremiidentificativi di tale immobile sono indicati nell'atto notarile in are, centiare, mappa154, foglio 11, con entrostanti casetta di civile abitazione, locale sgombero e duerimesse in lamiera, il tutto confinante con la proprietà indicata e i mappali pureindicati; che il subalterno 4 nell'atto notarile non era stato esplicitamente indicato,risultando corrispondente a un bene comune non censibile (giardino, cortile), quindinon suscettibile di autonomi rapporti giuridici in quanto servente a più unitàimmobiliari; che in ordine a tale subalterno 4 si registra oggi una difformità poiché,dalla visura per immobile dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta corrisponderead una tettoia di mq. 44, pacificamente abusiva, accatastata evidentemente dopol'apposizione del vincolo reale, la quale, in ogni caso, insiste sull'area oggetto disequestro e confisca di cui al predetto rogito, come si trae dall'indicazione delmedesimo foglio 11, particella 154, che includono tale subalterno; che, pertanto, imotivi che hanno determinato la discrasia tra i dati del [OSCURATO:PERSONA] e quelli dell'Agenziadelle Entrate in ordine al sub. 4, che, peraltro, possono essere riallineati solo da chivanti un legittimo titolo di proprietà, sono del tutto irrilevanti poiché è certo chel'immobile corrispondente a tale subalterno, comunque, è incluso entro quellooggetto di confisca per esserne parte, come attestato dall'atto notarile i cui estremi,individuati altresì dal perimetro, a differenza delle risultanze catastali, hanno valoredi prova e non di mera presunzione.Sulla base di tali argomenti ha concluso il Tribunale che, pertanto, l'omessaesplicita indicazione del subalterno 4 costituisce mera incompletezza, come risultadagli estremi del rogito che individuano il bene in modo certo, in rapporto di strettadipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione, corrispondendo ad unastatuizione necessitata a contenuto predeterminato.Il Tribunale ha inteso avvalersi del procedimento di correzione dell'erroremateriale per integrare il provvedimento di confisca con elementi chenecessariamente ne dovevano – già - far parte, con la conseguenza che la modificada esso apportata non ha introdotto elementi estranei alla "ratio decidendi" né hacomportato, a differenza di quanto assume la difesa, l'esercizio di un poterediscrezionale.Tale impostazione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, Sez.1, Sentenza n. 30483 del 06/05/2010 Rv. 248316 – 01 relativa a fattispecie nellaquale questa Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto disequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di unprocedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensionedei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che taleintervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solouna descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insitanell'originaria individuazione dello stesso bene.Applicando tale principio al caso in esame, deve riconoscersi la legittimità dellacorrezione dell’errore materiale, disposta con il provvedimento impugnato, neldecreto di confisca, con l’inclusione del sub 4 facente parte della medesimaparticella 154, in quanto le circostanze suindicate consentono di ritenere che larelativa integrazione non alteri la ‘ratio decidendi’ e non incida su di un aspettoessenziale del medesimo decreto, ma ne espliciti il contenuto, nel senso di offrireuna descrizione più dettagliata e particolareggiata dell'immobile oggetto dellamisura di prevenzione patrimoniale, in coerenza con l'originaria individuazione dellostesso immobile.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.È proposto ricorso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data01.12.2025, con cui il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione,decidendo a seguito della sentenza n. 34137, depositata in data 17.10.2025 dallaCorte di Cassazione, la quale aveva dichiarato la competenza del medesimoTribunale, ha disposto la correzione dell'errore materiale del decreto di confisca del31.03.2011 emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione,nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di D’[OSCURATO:PERSONA], nel sensoche dove è scritto “appartamento e autorimesse siti in via Gamenario nr. 5 diSantena (in provincia di Torino), così censito: foglio 11, particella 154, sub. 1,natura A7, foglio 11, particella 154, sub. 2, natura C6, foglio 11, particella 154,sub. 3, natura C6" deve seguire l'indicazione ''foglio 11, particella 154, sub. 4”.2.A fondamento del ricorso, il difensore di fiducia e procuratore speciale diD’[OSCURATO:PERSONA], adduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. con riferimento all’art. 130 c.p.p. e,nello specifico, alla configurazione nel caso di specie di un "errore materiale”.Nei casi di errore ''omissivo" può integrare un errore materiale solo l'ipotesi in cuiciò si traduca in una mera incompletezza, potendosi conseguentemente desumerel'elemento da aggiungere dalla restante parte dell'atto.In ogni caso, la correzione è preclusa ove la medesima si risolva nellasostituzione o modificazione essenziale della decisione.Non è, dunque, consentito modificare l’atto mediante l'inserimento di elementinon inclusi nella ratio decidendi e tali da alterare il contenuto essenziale delladecisione già adottata.Ad ogni modo, l'errore in questione deve essere ''materiale", ovverosia non deveessere attinente alla volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento, "ma soltantoalla sua manifestazione all’esterno e, come tale, deve presentarsi come diimmediata rilevazione e soluzione attraverso un semplice intervento diadeguamento sostitutivo o integrativo".Alla luce di queste considerazioni di carattere giurisprudenziale, occorre rilevareche, nel caso di specie, non è possibile ravvisare un errore materiale.Nell'ordinanza del Tribunale di Torino citata si dispone la correzione dell'erroremateriale del decreto del 31.03.2011, emesso dal medesimo Tribunale. In taleprovvedimento, si evidenzia, infatti, che l'omessa indicazione del subalternocostituirebbe una mera incompletezza, come risulta dagli estremi del rogito notarileche individuano il bene in modo certo, in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione, corrispondendo ad una statuizionenecessitata a contenuto predeterminato.Tuttavia, la difesa ritiene che, attraverso l'applicazione dell'istituto dellacorrezione di errore materiale, si sia in realtà modificato il contenuto essenziale delprovvedimento dal momento che si è aggiunto un ulteriore subalterno - ovverosia iln. 4 - tra quelli oggetto di confisca.Ciò ha inevitabilmente alterato la volontà decisoria iniziale: non si tratta,dunque, di errore materiale in quanto, come in precedenza affermato, lagiurisprudenza richiede che l'errore riguardi solamente la manifestazione versol'esterno e non la volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento.L'ordinanza depositata in data 01.12.2025 modifica, pertanto, la ratio decidendidel decreto iniziale, incrementando il numero dei beni oggetto della misura diprevenzione patrimoniale disposta nel 2011.In sostanza, non si tratta di un caso nel quale sussiste una divergenza tra lavolontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione, in quanto il Tribunale diTorino, con decreto del 31.03.2011, ha espressamente indicato i subalterni oggettodi confisca.Da questo punto di vista, poco rileva l'omessa indicazione del subalterno n. 4sotto il profilo dell'errore materiale, in quanto ciò non rappresenta una meraincompletezza, ma una scelta del giudice.Peraltro, queste considerazioni necessitano di essere integrate con quantoformulato dalla [OSCURATO:PERSONA] COLOMBO, nella "[OSCURATO:PERSONA] al foglio 11 Particella 154 sub. 4, SANTENA - VIAGAMENARIO N. 5, redatta il 10.12.2025.La finalità di tale relazione è quella di documentare che il subalterno n. 4,potrebbe essere inteso come unità immobiliare non annessa ai sub. n. 1, n. 2 e n. 3oggetto della confisca iniziale.Dalla lettura della relazione in questione, emerge un quadro in virtù del qualecon riferimento al sub. 4, nel 2011, dagli atti catastali risulta l'attribuzione di unarendita presunta.Inoltre, tale immobile si presentava con una recinzione, con un autonomoaccesso pedonale e autonomi allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettricaed acquedotto, dimostrabili mediante le individuali bollette e fatture di fornitura deiservizi.La geometra COLOMBO delinea due modalità che sarebbero state opportune alfine di una corretta procedura di aggiornamento catastale per l'attribuzione dellarelativa rendita.Entrambe le alternative conducono al medesimo risultato: il nuovo subalterno 4che si sarebbe creato ed insistente su parte dell'attuale area urbana foglio 11particella n. 154 avrebbe avuto categoria C/2 classe U, con relativa area dipertinenza, che formava una propria unità immobiliare, in ragione della recinzionegià esistente atta ad identificare una proprietà autonoma e indipendente dagli altrisubalterni.Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il Tribunale di Torino, conl'ordinanza oggetto di ricorso, abbia applicato erroneamente la legge penale conparticolare riferimento alla configurazione, nel caso di specie, di un errore materialeex art. 130 c.p.p.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.Ha ritenuto, in buona sostanza, il Tribunale, con congrua motivazione fondatasulla base degli atti oggetto di valutazione, che l'inserimento del subalterno n. 4accanto a quelli già indicati facenti parte della medesima particella 154 delmedesimo foglio 11, pur comportando, di fatto, un ampliamento dell'oggetto dellaconfisca e, dunque, del contenuto essenziale dell'atto, si sia risolto in una meraoperazione di tipo materiale finalizzata ad ovviare ad una incompletezza delprovvedimento e non abbia comportato una nuova valutazione della misura diprevenzione patrimoniale, sia con riferimento alla portata della stessa che ai suoipresupposti.Ha rilevato il Tribunale che il subalterno 4, come risultante dagli atti, èsempre stato compreso all'interno dell'immobile sequestrato e confiscato, oggettodell'atto di compravendita espressamente valutata nell'ambito del giudizio disproporzione sia in primo che in secondo grado, effettuata mediante rogito notaioMambretti del 18.11.1993 (nell'ambito del quale si vende e trasferisce in pienaproprietà l'entità immobiliare “fatta ed accettata a corpo”); che gli estremiidentificativi di tale immobile sono indicati nell'atto notarile in are, centiare, mappa154, foglio 11, con entrostanti casetta di civile abitazione, locale sgombero e duerimesse in lamiera, il tutto confinante con la proprietà indicata e i mappali pureindicati; che il subalterno 4 nell'atto notarile non era stato esplicitamente indicato,risultando corrispondente a un bene comune non censibile (giardino, cortile), quindinon suscettibile di autonomi rapporti giuridici in quanto servente a più unitàimmobiliari; che in ordine a tale subalterno 4 si registra oggi una difformità poiché,dalla visura per immobile dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta corrisponderead una tettoia di mq. 44, pacificamente abusiva, accatastata evidentemente dopol'apposizione del vincolo reale, la quale, in ogni caso, insiste sull'area oggetto disequestro e confisca di cui al predetto rogito, come si trae dall'indicazione delmedesimo foglio 11, particella 154, che includono tale subalterno; che, pertanto, imotivi che hanno determinato la discrasia tra i dati del [OSCURATO:PERSONA] e quelli dell'Agenziadelle Entrate in ordine al sub. 4, che, peraltro, possono essere riallineati solo da chivanti un legittimo titolo di proprietà, sono del tutto irrilevanti poiché è certo chel'immobile corrispondente a tale subalterno, comunque, è incluso entro quellooggetto di confisca per esserne parte, come attestato dall'atto notarile i cui estremi,individuati altresì dal perimetro, a differenza delle risultanze catastali, hanno valoredi prova e non di mera presunzione.Sulla base di tali argomenti ha concluso il Tribunale che, pertanto, l'omessaesplicita indicazione del subalterno 4 costituisce mera incompletezza, come risultadagli estremi del rogito che individuano il bene in modo certo, in rapporto di strettadipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione, corrispondendo ad unastatuizione necessitata a contenuto predeterminato.Il Tribunale ha inteso avvalersi del procedimento di correzione dell'erroremateriale per integrare il provvedimento di confisca con elementi chenecessariamente ne dovevano – già - far parte, con la conseguenza che la modificada esso apportata non ha introdotto elementi estranei alla "ratio decidendi" né hacomportato, a differenza di quanto assume la difesa, l'esercizio di un poterediscrezionale.Tale impostazione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, Sez.1, Sentenza n. 30483 del 06/05/2010 Rv. 248316 – 01 relativa a fattispecie nellaquale questa Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto disequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di unprocedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensionedei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che taleintervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solouna descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insitanell'originaria individuazione dello stesso bene.Applicando tale principio al caso in esame, deve riconoscersi la legittimità dellacorrezione dell’errore materiale, disposta con il provvedimento impugnato, neldecreto di confisca, con l’inclusione del sub 4 facente parte della medesimaparticella 154, in quanto le circostanze suindicate consentono di ritenere che larelativa integrazione non alteri la ‘ratio decidendi’ e non incida su di un aspettoessenziale del medesimo decreto, ma ne espliciti il contenuto, nel senso di offrireuna descrizione più dettagliata e particolareggiata dell'immobile oggetto dellamisura di prevenzione patrimoniale, in coerenza con l'originaria individuazione dellostesso immobile.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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