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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:302
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0630 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 30 aprile 2025 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza dell’8 luglio 2025] «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera – Articoli 6 e 7 – Clausola abusiva che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola del genere – Invalidità del contratto – Effetti dell’annullamento del contratto nella sua interezza Nella causa C‑630/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 26 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2023, nel procedimento ZH, KN contro AxFina [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE (Decima Sezione), composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per ZH e KN, da L. Marczingós, ügyvéd, – per AxFina [OSCURATO:PERSONA]., da G. Stanka, ügyvéd, – per il governo ungherese, da M.Z.

Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e Zs.

Teleki, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, ZH e KN (in prosieguo, congiuntamente: i «due consumatori») e, dall’altro, la AxFina [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «AxFina») relativamente alle conseguenze giuridiche dell’eliminazione di una clausola relativa al rischio di cambio contenuta in un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera concluso tra la AxFina e ZH (in prosieguo: la «clausola relativa al rischio di cambio»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il ventunesimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 così recitano: «considerando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono prendere le misure necessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive; (...) considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva in parola: «Le clausole contrattuali che rispecchiano disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». 5 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 6 L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto ungherese Codice civile previgente 7 L’articolo 209/A della Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi

IV. törvény (legge n.

IV del 1959, che istituisce il codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile previgente»), prevede che sono nulle le clausole abusive inserite in contratti stipulati con consumatori in quanto condizioni generali o che il professionista abbia redatto unilateralmente, preventivamente e senza negoziato individuale.

In virtù di detto articolo 209/A, la nullità può essere fatta valere solo nell’interesse del consumatore. 8 Ai sensi dell’articolo 237, paragrafo 1, del codice civile previgente, in caso di contratto invalido, occorre ritornare alla situazione esistente prima della conclusione di tale contratto. 9 Ai sensi dell’articolo 237, paragrafo 2, del codice in parola: «Se non è possibile ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del contratto invalido, il giudice può dichiarare tale contratto applicabile fino a che non si sia pronunciato.

Detto contratto può essere dichiarato valido se è possibile rimuovere la causa di invalidità, in particolare mediante l’eliminazione del vantaggio sproporzionato in caso di sproporzione tra le prestazioni delle parti nonché nel caso di un contratto usurario.

In una fattispecie del genere, occorre ordinare la restituzione della prestazione ancora dovuta, se del caso, senza controprestazione». 10 Dall’articolo 361, paragrafo 1, di detto codice risulta che chiunque abbia ottenuto un vantaggio patrimoniale a danno di terzi è tenuto a rimborsare tale vantaggio. 11 Ai sensi dell’articolo 363 del medesimo codice, «[l] e norme relative al possesso senza titolo (...) sono applicabili alla restituzione dei vantaggi patrimoniali connessi all’arricchimento; la persona tenuta al rimborso può esigere il rimborso delle spese necessarie che sono state dedicate alla cosa».

Legge DH1 12 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII.

Törvény [legge n.

XXXVIII del 2014, relativa alla definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia resa dalla Kúria (Corte suprema) nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile relativamente ai contratti di mutuo conclusi da istituti di credito con i consumatori], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH1»), così prevede: «1.

In un contratto di mutuo concluso con un consumatore, è nulla – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale oggetto di negoziato individuale – la clausola in virtù della quale l’istituto di credito decide di applicare il tasso di acquisto al momento dell’erogazione dei fondi destinati all’acquisto del bene oggetto del mutuo o della locazione finanziaria, mentre al rimborso si applica il tasso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell’erogazione dei fondi.

2. La clausola viziata da nullità in virtù del paragrafo 1 è sostituita (...) da una disposizione che prevede l’applicazione del tasso di cambio ufficiale fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] (Banca nazionale d’Ungheria) per la valuta corrispondente, sia per quanto riguarda l’erogazione dei fondi sia per quanto riguarda il rimborso (compreso il pagamento delle rate mensili e di tutti i costi, le spese e le commissioni, fissati in valuta)».

Legge DH2 13 L’articolo 3, paragrafo 1, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [legge n.

XL del 2014, relativa alle norme applicabili al calcolo del dovuto previsto nella legge n.

XXXVIII del 2014, relativa a definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia resa dalla Kúria (Corte suprema) nell’interesse dell’uniformità del diritto relativamente ai contratti di mutuo da istituti di credito con i consumatori, nonché a varie altre disposizioni], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH2»), enuncia quanto segue: «In caso di esecuzione di una clausola viziata da nullità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [legge DH1], si deve dedurre a favore del consumatore, in quanto importo percepito in eccesso imputabile a una differenza di cambio, la differenza tra l’importo del mutuo concesso in applicazione di tale clausola e quello risultante da una conversione conforme al paragrafo 2, e tra gli importi del rimborso versati in applicazione di detta clausola e quelli risultanti da una conversione conforme al paragrafo 2». 14 Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2: «La parte non può, riguardo ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge, chiedere al giudice di dichiarare l’invalidità del contratto o di talune sue clausole (...) – qualunque sia il motivo di invalidità – se non chiedendo altresì al suddetto giudice di applicare le conseguenze giuridiche dell’invalidità, ossia che il contratto sia dichiarato o valido o produttivo di effetti fino alla data della pronuncia della decisione [d’invalidità]. (...)».

La legge DH7 15 L’articolo 3 della Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény (legge n.

CXLV del 2015, sulla definizione delle questioni connesse alla conversione in fiorini ungheresi di taluni crediti derivanti da contratti di mutuo conclusi con i consumatori), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH7»), prevede quanto segue: «L’istituto di credito è tenuto a: a) convertire i suoi crediti derivanti da contratti di mutuo espressi in valute estere rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge in crediti espressi in fiorini ungheresi (in prosieguo: la “conversione in fiorini”) in applicazione del capitolo 4, b) convertire i suoi crediti derivanti da contratti di mutuo espressi in valute estere rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge che sono stati conclusi con consumatori e che sono stati già risolti in crediti espressi in fiorini in applicazione del capitolo 5». 16 L’articolo 9, paragrafo 1, della legge DH7 dispone quanto segue: «Una modifica di un contratto di mutuo espresso in valuta estera in applicazione del presente capo non può avvenire a danno del consumatore interessato per quanto riguarda il livello degli interessi, delle spese e dei costi connessi all’operazione». 17 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della legge in parola: «Il tasso di cambio applicato per la conversione in fiorini è il tasso di cambio ufficialmente fissato per la valuta dalla Banca nazionale di Ungheria il 19 agosto 2015». 18 L’articolo 15, paragrafo 1, della suddetta legge dispone quanto segue: «I crediti derivanti da contratti di mutuo denominati in valuta estera che sono già stati risolti sono convertiti dall’istituto di credito in crediti espressi in fiorini secondo le modalità previste nel presente capo e al tasso di cambio di cui all’articolo 12, paragrafo 1».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 19 Il 21 giugno 2007 ZH ha concluso con la AxFina, ai fini dell’acquisto di un autoveicolo, un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera, vale a dire in franchi svizzeri (CHF), mentre KN, dal canto suo, si era dichiarato garante in solido dell’esecuzione da parte di ZH dei suoi obblighi contrattuali.

Le parti hanno concordato che il credito di cui si tratta nel procedimento principale doveva essere rimborsato in 120 rate mensili fisse espresse in fiorini ungheresi (HUF).

Il contratto in parola conteneva inoltre la clausola relativa al rischio di cambio, in forza della quale la variazione del tasso di cambio di tale valuta estera sarebbe stata oggetto di un calcolo del dovuto al termine di detto contratto e che aveva come effetto che il rischio connesso alla valutazione di detta valuta estera rispetto al fiorino ungherese fosse posto integralmente a carico dei due consumatori. 20 Il 7 maggio 2013 la AxFina ha risolto il contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale con effetto immediato a causa di ritardi di pagamento imputabili ai due consumatori, e la totalità del debito calcolato in fiorini ungheresi e derivante da tale contratto era quindi divenuta esigibile in un’unica soluzione.

Dal debito in parola la AxFina ha segnatamente dedotto l’importo risultante dal calcolo del dovuto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della legge DH2, in quanto importo percepito in eccesso imputabile a una differenza di cambio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della legge DH1, nonché l’importo proveniente dalla vendita del veicolo di cui si tratta. 21 La AxFina ha proposto un ricorso diretto a che, nel caso in cui il carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio e, di conseguenza, l’invalidità di detto contratto fossero stati accertati, lo stesso contratto fosse dichiarato valido con effetto retroattivo alla data della sua conclusione e i due consumatori fossero condannati in solido al pagamento della somma pari a HUF 1637682 (circa EUR 4000) a titolo di capitale e di interessi di mora.

In tale importo, HUF 972960 (circa EUR 2250) sarebbero dovuti a titolo di rischio di cambio. 22 Nella sua sentenza, il giudice di primo grado, pur constatando l’invalidità del contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale a causa del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio, ha dichiarato che i due consumatori erano nondimeno tenuti a sopportare tale rischio in misura limitata.

A tal fine, detto giudice ha ridotto il credito della AxFina, fondato sul contratto in parola, dichiarato valido dal medesimo giudice, dell’importo che ZH aveva perso rispetto alla situazione in cui detto contratto fosse stato espresso in fiorini ungheresi. 23 Il giudice chiamato a pronunciarsi sull’appello interposto dai due consumatori avverso tale sentenza ha confermato quest’ultima.

A suo avviso, la soluzione adottata in detta sentenza consentiva di eliminare il pregiudizio agli interessi di tali consumatori causato dalla clausola relativa al rischio di cambio.

Inoltre, il carattere irreversibile delle prestazioni previste dal contratto in parola avrebbe escluso il ripristino della situazione in cui si sarebbero trovati detti consumatori in assenza della clausola relativa al rischio di cambio. 24 Gli stessi consumatori hanno impugnato la decisione emessa in appello dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), giudice del rinvio.

In detto contesto, essi chiedono, in particolare, che sia emessa una decisione di rigetto del ricorso iniziale proposto dalla AxFina, deducendo, a tal fine, che l’esclusione della soluzione consistente nel ripristinare la situazione in cui si sarebbero trovati in assenza della clausola relativa al rischio di cambio è contraria al diritto dell’Unione e che il giudice non è peraltro autorizzato a modificare il contenuto della clausola abusiva in discussione. 25 Il giudice del rinvio rileva di essere quindi chiamato a pronunciarsi sulla sorte da riservare a un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera quando una clausola contenuta in detto contratto, in forza della quale il rischio di cambio è interamente sopportato dal consumatore interessato, è dichiarata abusiva a causa di un’informazione insufficiente di tale consumatore per quanto riguarda la natura del rischio in parola e la soppressione di detta clausola, che definirebbe l’oggetto principale del contratto in discussione, comporterebbe l’invalidità del medesimo contratto nel suo complesso. 26 Al riguardo, il giudice del rinvio spiega, in primo luogo, che, nel diritto ungherese, le conseguenze giuridiche dell’invalidità di un contratto nel suo complesso sono disciplinate dall’articolo 237, paragrafi 1 e 2, del codice civile previgente.

In forza della menzionata disposizione, le conseguenze giuridiche principali, «e di pari rango», di tale invalidità sarebbero il ripristino della situazione originaria o, se il motivo di invalidità può essere eliminato, una dichiarazione secondo la quale il contratto in parola è valido ex tunc , potendo tale validità essere dichiarata, segnatamente, quando il ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto in parola è impossibile.

Se nemmeno una siffatta dichiarazione di validità fosse possibile, il giudice adito dichiarerebbe detto contratto come produttivo di effetti fino alla pronuncia della sua decisione e ordinerebbe il rimborso del controvalore della prestazione eventualmente rimasta senza corrispettivo. 27 Per quanto riguarda, in particolare, i contratti rientranti nell’ambito di applicazione delle leggi DH1 e DH2, come il contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale, l’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2 impone di considerare che le conseguenze dell’invalidità di un siffatto contratto consistono nel dichiarare valido il contratto o nel constatare che esso produce effetti fino alla pronuncia della decisione di invalidità ed escluderebbe quindi il ripristino della situazione originaria.

Analogamente, nella dottrina e nella giurisprudenza ungheresi si sarebbe ritenuto che, in considerazione della natura dei contratti di credito e dei contratti di locazione finanziaria, non sia possibile, in caso di invalidità di tali contratti, concepire un ripristino della situazione originaria. 28 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che, sebbene la Corte si sia più volte, e in particolare nelle sentenze del 27 aprile 2023, AxFina [OSCURATO:PERSONA] ( C‑705/21 , EU:C:2023:352 ) e del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto) ( C‑520/21 , EU:C:2023:478 ), pronunciata sulle conseguenze giuridiche, alla luce della direttiva 93/13, del carattere abusivo di una clausola la cui eliminazione comporta l’invalidità del contratto in discussione, la giurisprudenza derivante da tali sentenze non verte su tutte le questioni interpretative pertinenti riguardo alla normativa e alla prassi ungheresi e non può essere conciliata con queste ultime in tutti i casi. 29 Nella fattispecie, l’applicazione delle leggi DH1 e DH2 avrebbe come effetto che il valore della prestazione da fornire a titolo del contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale possa sempre essere calcolato, vuoi in franchi svizzeri, vuoi in fiorini ungheresi, anche se la clausola relativa al rischio di cambio è «inoperante», il che consentirebbe a tale contratto di continuare a produrre i suoi effetti.

Più in generale, nel diritto ungherese, l’invalidità di un contratto non ne provocherebbe necessariamente la nullità, cosicché considerare la « restitutio in integrum » come l’unica conseguenza giuridica possibile di una siffatta nullità sarebbe una conclusione logicamente errata. 30 Il giudice del rinvio sottolinea, a tal riguardo, che non risulta che la direttiva 93/13, che avrebbe realizzato solo un’armonizzazione minima in materia, disciplini l’aspetto di quali conseguenze giuridiche si impongano in caso di invalidità di un contratto.

Pertanto, la determinazione di tali conseguenze rientrerebbe nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, purché il giudice nazionale abbia l’obbligo di garantire che il consumatore interessato si trovi, in definitiva, nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita. 31 Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se non si debba ritenere che un contratto «possa sussistere» senza le clausole abusive, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quando, in caso di invalidità di tale contratto nel suo complesso a seguito dell’eliminazione di una delle sue clausole dichiarata abusiva, un giudice nazionale può, in applicazione della sua normativa nazionale, dichiarare valido detto contratto, con effetto retroattivo alla data della sua conclusione, in modo tale che la clausola abusiva che esso contiene non comporti alcun obbligo per il consumatore interessato, mentre le altre clausole, non abusive, del medesimo contratto continuano a vincolare le parti allo stesso modo. 32 Una soluzione del genere non implicherebbe una modifica contrattuale vietata secondo la giurisprudenza, poiché la clausola relativa al rischio di cambio sarebbe eliminata e il contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale potrebbe sussistere senza tale clausola.

Neppure la natura di detto contratto sarebbe modificata, giacché il calcolo del dovuto effettuato sulla base della valuta estera in cui è espresso il mutuo continuerebbe a sussistere per il fatto che sarebbe ormai l’istituto di credito a sopportare il rischio di cambio. 33 Peraltro, l’effetto dissuasivo associato alla mera eliminazione della clausola abusiva sarebbe garantito, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni, vale a dire che il mutuo di cui si tratta sarebbe mantenuto ad un tasso d’interesse adeguato alla valuta estera concordata e favorevole al consumatore interessato, ma senza che ciò sia compensato dall’«indennità» inerente al rischio di cambio sopportato da tale consumatore, essendo allora l’istituto di credito obbligato a rimborsare a tale consumatore gli importi percepiti in forza della clausola relativa al rischio di cambio. 34 Nel caso in cui l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio non fosse compatibile con il diritto dell’Unione, quest’ultimo chiede alla Corte di fornirgli indicazioni rispetto a quali siano le conseguenze giuridiche che potrebbe trarre direttamente da detto diritto nell’ipotesi di un contratto invalido, nella misura in cui ritiene di poter, in tale ipotesi, essere indotto ad interpretare contra legem il proprio diritto interno. 35 In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che il contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale rientra del pari nell’ambito di applicazione della legge DH7.

In applicazione della legge in parola, i crediti derivanti da tale contratto dovrebbero, per il futuro, essere convertiti in crediti espressi in fiorini ungheresi al tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale di Ungheria il 19 agosto 2015 per la valuta estera concordata.

A tal riguardo, dalle norme e dall’illustrazione delle motivazioni della legge DH7 non risulterebbe che quest’ultima sia volta a porre rimedio a una qualsivoglia invalidità, avendo il legislatore inteso, al contrario, dispensare, in maniera generale, i consumatori interessati dal dover sopportare, per un gran numero di contratti validi, il rischio di cambio per il futuro. 36 Ciò posto, il giudice in parola tende a ritenere che, sebbene le clausole contrattuali che rispecchiano disposizioni legislative imperative, come quelle previste dalla legge DH7, non siano soggette alle disposizioni della direttiva 93/13, detta legge sia tuttavia contraria a quest’ultima direttiva in quanto ha l’effetto di far gravare sul consumatore interessato un rischio di cambio di un certo livello, mentre tale consumatore dovrebbe esserne totalmente esonerato, cosicché detta legge dovrebbe essere disapplicata. 37 In tale contesto, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se sia corretto interpretare l’espressione “il contratto (...) possa sussistere senza le clausole abusive”, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nel senso che un contratto stipulato con un consumatore ed espresso in valuta estera possa sussistere senza una clausola contrattuale afferente all’ambito della prestazione principale del contratto e che attribuisce illimitatamente al consumatore il rischio di cambio, tenuto conto che il diritto dello Stato membro disciplina il meccanismo di conversione delle valute mediante disposizioni [legislative] imperative.

Se sia compatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una prassi giudiziaria di uno Stato membro (fondata su un’interpretazione del diritto dello Stato membro effettuata alla luce della direttiva in parola e conforme ai principi interpretativi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea), secondo la quale, tenuto conto del principio dell’arricchimento senza causa, a) si ordina il rimborso al consumatore (o ad un calcolo del dovuto a favore di quest’ultimo) delle somme incassate dal creditore in forza di una clausola dichiarata abusiva, ma l’ordine di cui trattasi non è disposto nell’ambito di una restitutio in integrum , perché una norma speciale di diritto nazionale esclude tale eventuale conseguenza giuridica dell’invalidità, né vengono applicate autonomamente le norme sull’arricchimento senza causa, dal momento che il diritto nazionale non prevede detta conseguenza giuridica per l’invalidità del contratto, bensì si solleva il consumatore dalle conseguenze che gli sono particolarmente pregiudizievoli e si ripristina contemporaneamente l’equilibrio contrattuale tra le parti mediante l’applicazione della principale conseguenza giuridica che il diritto dello Stato membro prevede per la nullità, vale a dire la dichiarazione di validità del contratto, cosicché le clausole abusive non impongono alcun obbligo al consumatore, ma gli altri elementi (non abusivi) del contratto (compresi gli interessi contrattuali e altri costi) restano vincolanti per le parti secondo i medesimi termini; b) nel caso in cui una dichiarazione di validità non sia possibile, determina le conseguenze giuridiche dell’invalidità dichiarando, ai fini del calcolo del dovuto, l’efficacia del contratto fino alla pronuncia della sentenza e procedendo al calcolo del dovuto fra le parti attraverso l’applicazione del principio dell’arricchimento senza causa. 2) Se, al momento di determinare le conseguenze giuridiche di un contratto invalido per il motivo sopra esposto, si possa disapplicare una disposizione di uno Stato membro entrata in vigore successivamente e che ha introdotto da allora in poi l’obbligo di conversione in fiorini ungheresi, poiché tale disposizione, in conseguenza della fissazione del tasso di cambio risultante dalla conversione, attribuisce un certo livello del rischio di cambio al consumatore interessato, il quale – a causa della clausola contrattuale abusiva – dovrebbe essere completamente sollevato da detto rischio. 3) Nel caso in cui, conformemente al diritto dell’Unione, non sia possibile determinare le conseguenze giuridiche dell’invalidità né mediante una dichiarazione di validità né mediante una dichiarazione di efficacia, quali siano le conseguenze giuridiche, con la corrispondente base dottrinaria, che devono essere determinate pertanto contra legem , indipendentemente dalla normativa dello Stato membro relativa alle conseguenze giuridiche e sulla base del solo diritto dell’Unione, tenuto conto del fatto che la direttiva 93/13 non disciplina le conseguenze giuridiche dell’invalidità».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima e sulla terza questione 38 La prima e la terza questione vertono sull’inquadramento, all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, delle modalità secondo le quali deve essere valutata la possibilità di lasciare sussistere un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera di cui è stata esclusa, in quanto abusiva, la clausola che pone integralmente a carico del consumatore interessato il rischio di cambio associato a tale valuta. 39 Occorre precisare, in via preliminare, che, poiché tali questioni riguardano un contratto contenente una clausola dichiarata abusiva ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esse presuppongono necessariamente che detta clausola rientri nell’ambito di applicazione della direttiva in parola e non sia quindi ad essa sottratta in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, che ne esclude in particolare le clausole contrattuali che rispecchiano disposizioni legislative o regolamentari imperative. 40 A tal riguardo, sebbene il giudice del rinvio faccia riferimento, nell’ambito della sua prima questione, a un «meccanismo di conversione delle valute [previsto in] disposizioni [legislative] imperative», nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte indica che detta clausola, la quale verte sul rischio di cambio in quanto tale e non sulle modalità di conversione delle valute, rispecchierebbero il contenuto di siffatte disposizioni, e il giudice in parola non espone peraltro le ragioni per le quali sarebbe tuttavia necessario che la Corte fornisca un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. 41 In tali circostanze, si deve ritenere che, con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso consente di considerare che un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera, divenuto invalido dopo che ne è stata esclusa, in quanto abusiva, una clausola che pone a carico del consumatore interessato il rischio di cambio associato a tale valuta estera, può «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi della prima delle disposizioni in parola, qualora detto contratto rientri nell’ambito di applicazione di una normativa nazionale che impone come conseguenza giuridica dell’invalidità di contratti del genere quella consistente nel liberare completamente tale consumatore dagli effetti pregiudizievoli della sola clausola abusiva preservando al contempo la validità e il carattere vincolante degli altri elementi del contratto in discussione.

In caso di risposta negativa, il giudice in parola chiede inoltre chiarimenti sulle conseguenze che gli spetterebbe trarre dall’invalidità del medesimo contratto, fermo restando che, in tale ipotesi, esso ritiene di poter trovarsi ad operare un’interpretazione contra legem del proprio diritto interno.

Sulla possibilità per un contratto di sussistere senza le clausole abusive 42 Da una giurisprudenza costante risulta che, tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale il consumatore si trova nei confronti del professionista, l’articolo 6, paragrafo 1, prima parte di frase, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolano il consumatore.

La disposizione in parola è una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale tale da ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime [sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura del procedimento concluso con una decisione definitiva), C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punto 72 e giurisprudenza citata]. 43 Peraltro, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» [sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punto 73 e giurisprudenza citata]. 44 A tal fine, spetta ai giudici nazionali disapplicare le clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e BRD [OSCURATO:PERSONA], C‑698/18 e C‑699/18 , EU:C:2020:537 , punto 53 e giurisprudenza citata). 45 Ne consegue che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore.

Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino in diritto e in fatto della situazione in cui tale consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 57 e giurisprudenza citata]. 46 L’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli importi in parola, in quanto l’assenza di un tale effetto potrebbe compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 58 e giurisprudenza citata]. 47 Inoltre, se l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, di detta direttiva precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive non vincolano il consumatore «alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali», l’inquadramento da parte del diritto nazionale della tutela garantita dalla medesima direttiva ai consumatori non può tuttavia modificare la portata e, di conseguenza, la sostanza di tale tutela (sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank, C‑300/23 , EU:C:2024:1026 , punto 160 e giurisprudenza citata). 48 Di conseguenza, per quanto spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante le loro legislazioni nazionali, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, quest’ultima deve tuttavia consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenza del 25 aprile 2024, Caixabank (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 20 e giurisprudenza citata]. 49 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, per quanto riguarda i contratti di locazione finanziaria espressi in valuta estera contenenti una clausola abusiva relativa al rischio di cambio e divenuti invalidi a seguito dell’eliminazione di tale clausola, come quello di cui si tratta nel procedimento principale, il diritto ungherese prevede una soluzione consistente in una «dichiarazione di validità» o in una «dichiarazione secondo la quale il contratto produce effetti fino alla data della pronuncia della decisione [di invalidità]», secondo i termini utilizzati all’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2.

In tale contesto, l’articolo 3 della legge DH1 prevedrebbe un meccanismo di conversione delle valute tale da garantire che, dopo l’eliminazione della clausola abusiva relativa al rischio di cambio, il valore delle prestazioni da fornire in base al contratto in discussione possa sempre essere calcolato. 50 Come illustrato dal giudice in parola, quest’ultimo parte dalla premessa secondo cui una soluzione siffatta rispetta i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, prima parte di frase, della direttiva 93/13, come interpretati nella giurisprudenza ricordata ai punti da 42 a 48 della presente sentenza, in quanto tale soluzione consentirebbe al contempo di liberare completamente i consumatori interessati dalla clausola abusiva relativa al rischio di cambio contenuta nel contratto da essi concluso, pur mantenendo in vigore tutte le altre clausole di detto contratto, e di garantire allo stesso tempo l’effetto dissuasivo associato all’eliminazione di tale clausola abusiva.

Effettivamente, a seguito dell’attuazione di detta soluzione, non sarebbero più tali consumatori, bensì l’istituto di credito interessato a sopportare le conseguenze finanziarie provocate dalla menzionata clausola abusiva, mentre tali consumatori continuerebbero a beneficiare del tasso di interesse favorevole collegato alla valuta estera pattuita nel contratto in parola, e ciò senza che sia necessaria alcuna modifica della stessa clausola. 51 Orbene, il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene elementi tali da far dubitare che un siffatto risultato sia, in linea di principio, in grado di garantire che siano restituite agli stessi consumatori le somme indebitamente acquisite da detto istituto di credito sulla base della stessa clausola abusiva, conformemente alla disposizione in parola. 52 Ciò posto, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, alla seconda parte di frase dispone che, una volta eliminate le clausole abusive, il contratto in discussione «resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza [tali] clausole abusive». 53 Al riguardo, è certo vero che l’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13 non enuncia esso stesso i criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi della disposizione in parola, ma lascia all’ordinamento giuridico nazionale il compito di stabilirli nel rispetto del diritto dell’Unione.

Pertanto, in via di principio, è alla luce dei criteri previsti dal diritto nazionale che, in una situazione concreta, deve essere esaminata la possibilità di mantenere un contratto di cui alcune clausole sono state dichiarate nulle (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , punto 40 ). 54 Inoltre, l’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 consiste nel ripristinare l’equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell’annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive (sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punto 40 e giurisprudenza citata). 55 Ciò nondimeno, resta il fatto che il margine di discrezionalità di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la fissazione dei criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di sussistere senza le sue clausole abusive ha dei limiti. 56 Pertanto, da un lato, dal tenore dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13 risulta che il contratto in discussione deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dall’eliminazione delle sue clausole abusive, purché, conformemente alle norme del diritto nazionale, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile, e i giudici nazionali sono quindi tenuti unicamente ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore interessato, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto di quest’ultima. (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito, C‑618/10 , EU:C:2012:349 , punto 65 ). 57 In siffatto contesto, la Corte ha statuito che, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13.

Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati ad utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑70/17 e C‑179/17 , EU:C:2019:250 , punto 54 e giurisprudenza citata). 58 D’altro lato, purché sia soddisfatta la condizione di cui al punto 56 della presente sentenza, la possibilità che il contratto in discussione possa, conformemente alle norme del diritto nazionale, essere mantenuto senza le sue clausole abusive deve essere verificata secondo un approccio oggettivo (sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punto 81 e giurisprudenza citata).

Quindi, la situazione di una delle parti di tale contratto non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura di detto contratto (sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , punto 32 ). 59 Si pone allora la questione se la soluzione di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, di tale direttiva, come interpretato nella giurisprudenza richiamata ai punti da 53 a 58 di questa sentenza. 60 Il giudice del rinvio tende a ritenere che ciò si verifichi posto che, nel caso di specie, la clausola abusiva relativa al rischio di cambio è, a suo avviso, semplicemente esclusa dal contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale, cosicché tale clausola non comporta più alcun obbligo per i due consumatori.

Il contratto in parola potrebbe quindi «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13, per effetto del meccanismo di conversione previsto nelle leggi DH1 e DH2 e, pertanto, «rest[are] vincolante per le parti secondo i medesimi termini», ai sensi della menzionata disposizione. 61 Nondimeno, una siffatta configurazione del diritto nazionale non può, di per sé, essere sufficiente per poter ritenere che un contratto possa «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13. 62 A tal fine occorre, infatti, dimostrare che una siffatta sopravvivenza del contratto in discussione è giuridicamente possibile e che essa non implica modifiche se non quella risultante dall’eliminazione delle clausole in parola, come emerge dalla giurisprudenza menzionata ai punti 56 e 58 della presente sentenza, altrimenti la sopravvivenza di tale contratto sarebbe contraria alla summenzionata disposizione. 63 Orbene, quando, come nel caso di specie, il giudice del rinvio ha già constatato che una clausola relativa al rischio di cambio definisce l’oggetto principale del contratto in discussione nel procedimento principale e che l’eliminazione della stessa comporterebbe l’invalidità di tale contratto, la sopravvivenza del contratto non appare giuridicamente possibile, circostanza che spetta tuttavia a detto giudice valutare. (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2019, GT, C‑38/17 , EU:C:2019:461 , punto 43 , e del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punto 52 ). 64 Inoltre, la Corte ha dichiarato che il giudice nazionale non può porre rimedio all’invalidità di un contratto, risultante dal carattere abusivo di una clausola ivi contenuta, dichiarando valido tale contratto nonché modificando simultaneamente la valuta di quest’ultimo.

Un siffatto intervento da parte del giudice equivarrebbe, in definitiva, a rivedere il contenuto di tale clausola (sentenza del 27 aprile 2023, AxFina [OSCURATO:PERSONA], C‑705/21 , EU:C:2023:352 , punto 41 ). 65 Orbene, contrariamente a quanto suggerisce il giudice del rinvio, tale valutazione non è messa in discussione dalle precisazioni supplementari, quali sintetizzate ai punti 49 e 50 della presente sentenza, fornite dal medesimo per quanto riguarda una «dichiarazione di validità», come intende attuarla e a cui indica di poter, eventualmente, sostituire una «dichiarazione secondo la quale il contratto produce effetti fino alla data della pronuncia della decisione [di invalidità]». 66 Infatti, dato che una soluzione del genere ha in definitiva come conseguenza, secondo tali precisazioni supplementari, che il rischio di cambio e le sue conseguenze finanziarie, che gravavano inizialmente sui consumatori interessati in applicazione della clausola relativa al rischio di cambio, sono ormai sopportati dall’istituto di credito, è giocoforza constatare che queste ultime implicano necessariamente una modifica della clausola in parola. 67 Ne consegue che non si può ritenere che il contratto in discussione possa «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13. 68 È certo vero che la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta, in una situazione del genere, a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, elimini la clausola abusiva contenuta in un contratto sostituendola con una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva, o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto, in situazioni in cui l’invalidazione di tale clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto in parola nel suo complesso, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, cosicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑70/17 e C‑179/17 , EU:C:2019:250 , punti 56 , 59 e 64 nonché giurisprudenza citata). 69 In proposito, va sottolineato che, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’invalidazione di un contratto nel suo complesso, quali prese in considerazione nella menzionata giurisprudenza, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante [sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutuo ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 74 e giurisprudenza citata]. 70 Orbene, nel caso di specie, e anche indipendentemente dall’esistenza o meno di una disposizione del diritto ungherese di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto in discussione, ai sensi di detta giurisprudenza, i due consumatori hanno chiaramente espresso, tanto dinanzi al giudice del rinvio quanto nelle loro osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, di auspicare che il contratto di locazione finanziaria in discussione nel procedimento principale sia annullato nel suo complesso.

In tali circostanze, la condizione secondo cui l’annullamento del contratto nel suo complesso esporrebbe i consumatori interessati a conseguenze particolarmente dannose, necessaria affinché il giudice nazionale sia autorizzato a sostituire alla clausola abusiva annullata una disposizione del suo diritto interno di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto, non appare soddisfatta nel caso di specie [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutuo ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 78 ]. 71 In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri facciano cessare mediante una normativa l’uso di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista, salvaguardando così al contempo la validità dei contratti in parola, purché il legislatore nazionale rispetti, in tale contesto, i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva menzionata (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punti 40 e 42 , nonché del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , punto 77 e giurisprudenza citata). 72 Tuttavia, dal fascicolo di cui dispone la Corte non pare risultare che esista, nel caso di specie, una siffatta normativa per quanto riguarda la clausola relativa al rischio di cambio, dato che il giudice del rinvio fa riferimento unicamente, in tale contesto, a normative nazionali vertenti su clausole relative al divario nel cambio e dirette a «dispensare i consumatori dal sopportare, per un gran numero di contratti validi, il rischio di cambio per il futuro». 73 In proposito, la Corte ha dichiarato che l’esistenza di una normativa volta a porre rimedio ai problemi connessi alle clausole relative al divario nel cambio non pregiudica il controllo che occorre effettuare, alla luce della direttiva 93/13, su altre clausole dei contratti interessati, come quelle relative al rischio di cambio (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punti 46 e 42 , nonché del 2 settembre 2021, OTP Jelzálogbank e a., C 932/19 , EU:C:2021:673 punto 45 e giurisprudenza citata).

Sulle conseguenze da trarre dall’impossibilità per un contratto di sussistere senza le clausole abusive 74 Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione secondo cui un contratto contenente una clausola abusiva non può sussistere senza tale clausola, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13, va ricordato che è vero che la direttiva 93/13 non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute.

Pertanto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le conseguenze derivanti da una siffatta constatazione, fermo restando che le norme da essi stabilite al riguardo devono essere compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 64 ]. 75 Tuttavia, nel contesto in parola, la Corte ha altresì ricordato l’effetto dissuasivo che deve essere esercitato dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti di un consumatore delle clausole abusive, dovendo tale disapplicazione comportare il diritto di detto consumatore alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti dal professionista interessato sulla base di siffatte clausole.

La Corte ha quindi dichiarato che, poiché l’assenza di un siffatto effetto restitutorio potrebbe compromettere tale effetto dissuasivo, occorre riconoscere un effetto restitutorio analogo qualora il carattere abusivo di clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di dette clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punti 65 e 66 ]. 76 Ne consegue che la compatibilità con il diritto dell’Unione di norme nazionali che disciplinano le conseguenze pratiche della nullità di un contratto di mutuo ipotecario a causa della presenza di clausole abusive dipende dalla questione se tali norme, da un lato, consentano di ripristinare in diritto e in fatto la situazione in cui si sarebbe trovato il consumatore interessato in assenza di detto contratto e, dall’altro, non compromettano l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva 93/13 [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 68 ]. 77 Ai fini dell’attuazione di un siffatto ripristino in diritto e in fatto nel caso di un contratto di locazione finanziaria come quello di cui si tratta nel procedimento principale, da un lato, i consumatori devono avere diritto, quanto meno, al rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate a titolo dell’esecuzione del contratto in parola nonché al pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla diffida [v., in tal senso, riguardo a un contratto di mutuo ipotecario, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 74 ]. 78 Pertanto, non può essere sufficiente, nel caso di specie, restituire ai due consumatori le sole somme ottenute dall’istituto di credito interessato sulla base della clausola relativa al rischio di cambio, come suggerisce il giudice del rinvio, poiché i consumatori in parola devono, al contrario, beneficiare del rimborso della totalità delle rate mensili e delle spese pagate a titolo del contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale. 79 [Come rettificato con ordinanza dell’8 luglio 2025] Per quanto riguarda, d’altro lato, il professionista interessato, ossia, nel caso di specie, un istituto di credito, a quest’ultimo non può essere concesso il diritto di chiedere ai consumatori una compensazione che ecceda la restituzione del bene messo a loro disposizione a titolo dell’esecuzione del contratto di locazione finanziaria o del rimborso del valore corrispondente nonché, se del caso, il pagamento di interessi di mora.

In effetti, il fatto di concedere a tale istituto di credito un siffatto diritto e, pertanto, il diritto di ricevere una remunerazione per l’utilizzo di tale bene da parte di detti consumatori contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dall’annullamento del contratto in parola [v., in tal senso, riguardo a un contratto di mutuo ipotecario, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punti 76 e 78 ]. 80 Tale interpretazione non è messa in discussione dalla necessità, menzionata dal giudice del rinvio, di garantire che la «sanzione inflitta [sia] (...) proporzionata».

Infatti, da un lato, la Corte ha dichiarato che l’invalidazione del contratto di cui sia stato accertato il carattere abusivo di una delle clausole non costituisce una sanzione prevista dalla direttiva 93/13 (ordinanza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑325/23 , EU:C:2024:453 , punto 74 e giurisprudenza citata). 81 D’altro lato, sebbene l’obiettivo del ripristino in diritto e in fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore interessato in assenza della clausola abusiva contenuta nel contratto che quest’ultimo ha concluso debba essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il principio in parola non può ostare a che si concluda nel senso dell’invalidazione di detto contratto nel suo complesso soltanto se la determinazione, secondo un approccio oggettivo, delle conseguenze che occorre trarre, conformemente al diritto nazionale, dall’accertamento del carattere abusivo di una clausola per quanto riguarda la sopravvivenza o meno del contratto in cui essa si inserisce lascia un certo margine di discrezionalità o di interpretazione al giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punti 85 e 86 ). 82 Orbene, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, si deve escludere l’esistenza di un siffatto margine, come discende dal punto 67 della presente sentenza. 83 Nei limiti in cui il giudice del rinvio reputi di trovarsi nell’impossibilità, alla luce del suo diritto interno, di attuare il ripristino, in diritto e in fatto, della situazione in cui si sarebbero trovati i consumatori interessati in assenza del contratto concluso, salvo procedere a un’interpretazione contra legem di tale diritto, occorre ricordare che, quando la giurisprudenza della Corte ha fornito una risposta chiara a una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione (sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20 , EU:C:2022:175 , punto 42 ). 84 Orbene, trattandosi, nel caso di specie, di disposizioni di una direttiva, è vero che queste ultime non possono, di per sé, creare obblighi nei confronti di un privato, e non possono quindi essere fatte valere in quanto tali nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale (sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20 , EU:C:2022:33 , punto 32 e giurisprudenza citata). 85 Ciò posto, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema dei Trattati, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono la controversia ad essi sottoposta [sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punto 61 ]. 86 In proposito, la Corte ha ripetutamente affermato che un giudice nazionale, cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, deve, quando applica le norme del diritto interno adottate ai fini della trasposizione degli obblighi previsti da una direttiva, prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima (sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20 , EU:C:2022:33 , punto 27 e giurisprudenza citata). 87 Il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra nondimeno determinati limiti.

In tal senso, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 65 e giurisprudenza citata). 88 Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi di una decisione quadro, e di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi interpretazione accolta da un organo giurisdizionale superiore alla quale essi siano vincolati, ai sensi di tale disposizione nazionale, se detta interpretazione non è compatibile con la direttiva di cui si tratta (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 78 e giurisprudenza citata). 89 Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione sia stata costantemente interpretata in senso incompatibile con tale diritto (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 79 e giurisprudenza ivi citata). 90 Tuttavia, nell’ipotesi in cui siffatta impossibilità fosse dimostrata, i due consumatori, in quanto parti lese dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione, dovranno potersi avvalere della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. ( C‑6/90 e C‑9/90 , EU:C:1991:428 ), per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subito (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20 , EU:C:2022:33 punto 41 e giurisprudenza citata). 91 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera, divenuto invalido dopo che ne è stata esclusa, in quanto abusiva, una clausola che pone a carico del consumatore interessato il rischio di cambio associato a tale valuta estera, possa «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi della prima delle disposizioni in parola, quando detto contratto rientra nell’ambito di applicazione di una normativa nazionale che impone come conseguenza giuridica dell’invalidità di un contratto del genere quella consistente nel liberare completamente tale consumatore dagli effetti pregiudizievoli della sola clausola abusiva, preservando al contempo la validità e il carattere vincolante degli altri elementi del contratto in discussione.

In un’ipotesi del genere, poiché detto contratto non può sussistere senza detta clausola, tali disposizioni impongono di ripristinare in diritto e in fatto la situazione in cui si sarebbe trovato detto consumatore in assenza dello stesso contratto.

Sulla seconda questione 92 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 consenta a un giudice nazionale di disapplicare una normativa nazionale che prevede, per quanto riguarda i contratti di locazione finanziaria denominati in valuta estera rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, che l’importo del credito di cui si tratta sia convertito in valuta nazionale a partire da una data fissata da detta normativa, allo scopo di liberare, per il futuro, i consumatori che hanno concluso siffatti contratti dalle conseguenze finanziarie connesse alla clausola relativa al rischio di cambio contenuta in tali contratti, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano validi o meno, quando una normativa del genere equivale a onerare tali consumatori di un rischio di cambio di un certo livello. 93 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, in considerazione della risposta fornita alla prima e alla terza questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese 94 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che: non consente di ritenere che un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera, divenuto invalido dopo che ne è stata esclusa, in quanto abusiva, una clausola che pone a carico del consumatore interessato il rischio di cambio associato a tale valuta, possa «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi della prima delle disposizioni in parola, quando detto contratto rientra nell’ambito di applicazione di una normativa nazionale che impone come conseguenza giuridica dell’invalidità di un contratto del genere quella consistente nel liberare completamente tale consumatore dagli effetti pregiudizievoli della sola clausola abusiva, preservando al contempo la validità e il carattere vincolante degli altri elementi del contratto in discussione.

In un’ipotesi del genere, poiché detto contratto non può sussistere senza detta clausola, tali disposizioni impongono di ripristinare in diritto e in fatto la situazione in cui si sarebbe trovato detto consumatore in assenza dello stesso contratto.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0630 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 30 aprile 2025 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza dell’8 luglio 2025] «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera – Articoli 6 e 7 – Clausola abusiva che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola del genere – Invalidità del contratto – Effetti dell’annullamento del contratto nella sua interezza Nella causa C‑630/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 26 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2023, nel procedimento ZH, KN contro AxFina [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE (Decima Sezione), composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per ZH e KN, da L. Marczingós, ügyvéd, – per AxFina [OSCURATO:PERSONA]., da G. Stanka, ügyvéd, – per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e Zs. Teleki, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, ZH e KN (in prosieguo, congiuntamente: i «due consumatori») e, dall’altro, la AxFina [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «AxFina») relativamente alle conseguenze giuridiche dell’eliminazione di una clausola relativa al rischio di cambio contenuta in un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera concluso tra la AxFina e ZH (in prosieguo: la «clausola relativa al rischio di cambio»). Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il ventunesimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 così recitano: «considerando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono prendere le misure necessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive; (...) considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva in parola: «Le clausole contrattuali che rispecchiano disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». 5 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 6 L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto ungherese Codice civile previgente 7 L’articolo 209/A della Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959, che istituisce il codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile previgente»), prevede che sono nulle le clausole abusive inserite in contratti stipulati con consumatori in quanto condizioni generali o che il professionista abbia redatto unilateralmente, preventivamente e senza negoziato individuale. In virtù di detto articolo 209/A, la nullità può essere fatta valere solo nell’interesse del consumatore. 8 Ai sensi dell’articolo 237, paragrafo 1, del codice civile previgente, in caso di contratto invalido, occorre ritornare alla situazione esistente prima della conclusione di tale contratto. 9 Ai sensi dell’articolo 237, paragrafo 2, del codice in parola: «Se non è possibile ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del contratto invalido, il giudice può dichiarare tale contratto applicabile fino a che non si sia pronunciato. Detto contratto può essere dichiarato valido se è possibile rimuovere la causa di invalidità, in particolare mediante l’eliminazione del vantaggio sproporzionato in caso di sproporzione tra le prestazioni delle parti nonché nel caso di un contratto usurario. In una fattispecie del genere, occorre ordinare la restituzione della prestazione ancora dovuta, se del caso, senza controprestazione». 10 Dall’articolo 361, paragrafo 1, di detto codice risulta che chiunque abbia ottenuto un vantaggio patrimoniale a danno di terzi è tenuto a rimborsare tale vantaggio. 11 Ai sensi dell’articolo 363 del medesimo codice, «[l] e norme relative al possesso senza titolo (...) sono applicabili alla restituzione dei vantaggi patrimoniali connessi all’arricchimento; la persona tenuta al rimborso può esigere il rimborso delle spese necessarie che sono state dedicate alla cosa». Legge DH1 12 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény [legge n. XXXVIII del 2014, relativa alla definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia resa dalla Kúria (Corte suprema) nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile relativamente ai contratti di mutuo conclusi da istituti di credito con i consumatori], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH1»), così prevede: «1.   In un contratto di mutuo concluso con un consumatore, è nulla – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale oggetto di negoziato individuale – la clausola in virtù della quale l’istituto di credito decide di applicare il tasso di acquisto al momento dell’erogazione dei fondi destinati all’acquisto del bene oggetto del mutuo o della locazione finanziaria, mentre al rimborso si applica il tasso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell’erogazione dei fondi. 2.   La clausola viziata da nullità in virtù del paragrafo 1 è sostituita (...) da una disposizione che prevede l’applicazione del tasso di cambio ufficiale fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] (Banca nazionale d’Ungheria) per la valuta corrispondente, sia per quanto riguarda l’erogazione dei fondi sia per quanto riguarda il rimborso (compreso il pagamento delle rate mensili e di tutti i costi, le spese e le commissioni, fissati in valuta)». Legge DH2 13 L’articolo 3, paragrafo 1, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [legge n. XL del 2014, relativa alle norme applicabili al calcolo del dovuto previsto nella legge n. XXXVIII del 2014, relativa a definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia resa dalla Kúria (Corte suprema) nell’interesse dell’uniformità del diritto relativamente ai contratti di mutuo da istituti di credito con i consumatori, nonché a varie altre disposizioni], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH2»), enuncia quanto segue: «In caso di esecuzione di una clausola viziata da nullità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [legge DH1], si deve dedurre a favore del consumatore, in quanto importo percepito in eccesso imputabile a una differenza di cambio, la differenza tra l’importo del mutuo concesso in applicazione di tale clausola e quello risultante da una conversione conforme al paragrafo 2, e tra gli importi del rimborso versati in applicazione di detta clausola e quelli risultanti da una conversione conforme al paragrafo 2». 14 Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2: «La parte non può, riguardo ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge, chiedere al giudice di dichiarare l’invalidità del contratto o di talune sue clausole (...) – qualunque sia il motivo di invalidità – se non chiedendo altresì al suddetto giudice di applicare le conseguenze giuridiche dell’invalidità, ossia che il contratto sia dichiarato o valido o produttivo di effetti fino alla data della pronuncia della decisione [d’invalidità]. (...)». La legge DH7 15 L’articolo 3 della Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény (legge n. CXLV del 2015, sulla definizione delle questioni connesse alla conversione in fiorini ungheresi di taluni crediti derivanti da contratti di mutuo conclusi con i consumatori), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH7»), prevede quanto segue: «L’istituto di credito è tenuto a: a) convertire i suoi crediti derivanti da contratti di mutuo espressi in valute estere rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge in crediti espressi in fiorini ungheresi (in prosieguo: la “conversione in fiorini”) in applicazione del capitolo 4, b) convertire i suoi crediti derivanti da contratti di mutuo espressi in valute estere rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge che sono stati conclusi con consumatori e che sono stati già risolti in crediti espressi in fiorini in applicazione del capitolo 5». 16 L’articolo 9, paragrafo 1, della legge DH7 dispone quanto segue: «Una modifica di un contratto di mutuo espresso in valuta estera in applicazione del presente capo non può avvenire a danno del consumatore interessato per quanto riguarda il livello degli interessi, delle spese e dei costi connessi all’operazione». 17 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della legge in parola: «Il tasso di cambio applicato per la conversione in fiorini è il tasso di cambio ufficialmente fissato per la valuta dalla Banca nazionale di Ungheria il 19 agosto 2015». 18 L’articolo 15, paragrafo 1, della suddetta legge dispone quanto segue: «I crediti derivanti da contratti di mutuo denominati in valuta estera che sono già stati risolti sono convertiti dall’istituto di credito in crediti espressi in fiorini secondo le modalità previste nel presente capo e al tasso di cambio di cui all’articolo 12, paragrafo 1». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 19 Il 21 giugno 2007 ZH ha concluso con la AxFina, ai fini dell’acquisto di un autoveicolo, un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera, vale a dire in franchi svizzeri (CHF), mentre KN, dal canto suo, si era dichiarato garante in solido dell’esecuzione da parte di ZH dei suoi obblighi contrattuali. Le parti hanno concordato che il credito di cui si tratta nel procedimento principale doveva essere rimborsato in 120 rate mensili fisse espresse in fiorini ungheresi (HUF). Il contratto in parola conteneva inoltre la clausola relativa al rischio di cambio, in forza della quale la variazione del tasso di cambio di tale valuta estera sarebbe stata oggetto di un calcolo del dovuto al termine di detto contratto e che aveva come effetto che il rischio connesso alla valutazione di detta valuta estera rispetto al fiorino ungherese fosse posto integralmente a carico dei due consumatori. 20 Il 7 maggio 2013 la AxFina ha risolto il contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale con effetto immediato a causa di ritardi di pagamento imputabili ai due consumatori, e la totalità del debito calcolato in fiorini ungheresi e derivante da tale contratto era quindi divenuta esigibile in un’unica soluzione. Dal debito in parola la AxFina ha segnatamente dedotto l’importo risultante dal calcolo del dovuto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della legge DH2, in quanto importo percepito in eccesso imputabile a una differenza di cambio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della legge DH1, nonché l’importo proveniente dalla vendita del veicolo di cui si tratta. 21 La AxFina ha proposto un ricorso diretto a che, nel caso in cui il carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio e, di conseguenza, l’invalidità di detto contratto fossero stati accertati, lo stesso contratto fosse dichiarato valido con effetto retroattivo alla data della sua conclusione e i due consumatori fossero condannati in solido al pagamento della somma pari a HUF 1637682 (circa EUR 4000) a titolo di capitale e di interessi di mora. In tale importo, HUF 972960 (circa EUR 2250) sarebbero dovuti a titolo di rischio di cambio. 22 Nella sua sentenza, il giudice di primo grado, pur constatando l’invalidità del contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale a causa del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio, ha dichiarato che i due consumatori erano nondimeno tenuti a sopportare tale rischio in misura limitata. A tal fine, detto giudice ha ridotto il credito della AxFina, fondato sul contratto in parola, dichiarato valido dal medesimo giudice, dell’importo che ZH aveva perso rispetto alla situazione in cui detto contratto fosse stato espresso in fiorini ungheresi. 23 Il giudice chiamato a pronunciarsi sull’appello interposto dai due consumatori avverso tale sentenza ha confermato quest’ultima. A suo avviso, la soluzione adottata in detta sentenza consentiva di eliminare il pregiudizio agli interessi di tali consumatori causato dalla clausola relativa al rischio di cambio. Inoltre, il carattere irreversibile delle prestazioni previste dal contratto in parola avrebbe escluso il ripristino della situazione in cui si sarebbero trovati detti consumatori in assenza della clausola relativa al rischio di cambio. 24 Gli stessi consumatori hanno impugnato la decisione emessa in appello dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), giudice del rinvio. In detto contesto, essi chiedono, in particolare, che sia emessa una decisione di rigetto del ricorso iniziale proposto dalla AxFina, deducendo, a tal fine, che l’esclusione della soluzione consistente nel ripristinare la situazione in cui si sarebbero trovati in assenza della clausola relativa al rischio di cambio è contraria al diritto dell’Unione e che il giudice non è peraltro autorizzato a modificare il contenuto della clausola abusiva in discussione. 25 Il giudice del rinvio rileva di essere quindi chiamato a pronunciarsi sulla sorte da riservare a un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera quando una clausola contenuta in detto contratto, in forza della quale il rischio di cambio è interamente sopportato dal consumatore interessato, è dichiarata abusiva a causa di un’informazione insufficiente di tale consumatore per quanto riguarda la natura del rischio in parola e la soppressione di detta clausola, che definirebbe l’oggetto principale del contratto in discussione, comporterebbe l’invalidità del medesimo contratto nel suo complesso. 26 Al riguardo, il giudice del rinvio spiega, in primo luogo, che, nel diritto ungherese, le conseguenze giuridiche dell’invalidità di un contratto nel suo complesso sono disciplinate dall’articolo 237, paragrafi 1 e 2, del codice civile previgente. In forza della menzionata disposizione, le conseguenze giuridiche principali, «e di pari rango», di tale invalidità sarebbero il ripristino della situazione originaria o, se il motivo di invalidità può essere eliminato, una dichiarazione secondo la quale il contratto in parola è valido ex tunc , potendo tale validità essere dichiarata, segnatamente, quando il ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto in parola è impossibile. Se nemmeno una siffatta dichiarazione di validità fosse possibile, il giudice adito dichiarerebbe detto contratto come produttivo di effetti fino alla pronuncia della sua decisione e ordinerebbe il rimborso del controvalore della prestazione eventualmente rimasta senza corrispettivo. 27 Per quanto riguarda, in particolare, i contratti rientranti nell’ambito di applicazione delle leggi DH1 e DH2, come il contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale, l’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2 impone di considerare che le conseguenze dell’invalidità di un siffatto contratto consistono nel dichiarare valido il contratto o nel constatare che esso produce effetti fino alla pronuncia della decisione di invalidità ed escluderebbe quindi il ripristino della situazione originaria. Analogamente, nella dottrina e nella giurisprudenza ungheresi si sarebbe ritenuto che, in considerazione della natura dei contratti di credito e dei contratti di locazione finanziaria, non sia possibile, in caso di invalidità di tali contratti, concepire un ripristino della situazione originaria. 28 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che, sebbene la Corte si sia più volte, e in particolare nelle sentenze del 27 aprile 2023, AxFina [OSCURATO:PERSONA] ( C‑705/21 , EU:C:2023:352 ) e del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto) ( C‑520/21 , EU:C:2023:478 ), pronunciata sulle conseguenze giuridiche, alla luce della direttiva 93/13, del carattere abusivo di una clausola la cui eliminazione comporta l’invalidità del contratto in discussione, la giurisprudenza derivante da tali sentenze non verte su tutte le questioni interpretative pertinenti riguardo alla normativa e alla prassi ungheresi e non può essere conciliata con queste ultime in tutti i casi. 29 Nella fattispecie, l’applicazione delle leggi DH1 e DH2 avrebbe come effetto che il valore della prestazione da fornire a titolo del contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale possa sempre essere calcolato, vuoi in franchi svizzeri, vuoi in fiorini ungheresi, anche se la clausola relativa al rischio di cambio è «inoperante», il che consentirebbe a tale contratto di continuare a produrre i suoi effetti. Più in generale, nel diritto ungherese, l’invalidità di un contratto non ne provocherebbe necessariamente la nullità, cosicché considerare la « restitutio in integrum » come l’unica conseguenza giuridica possibile di una siffatta nullità sarebbe una conclusione logicamente errata. 30 Il giudice del rinvio sottolinea, a tal riguardo, che non risulta che la direttiva 93/13, che avrebbe realizzato solo un’armonizzazione minima in materia, disciplini l’aspetto di quali conseguenze giuridiche si impongano in caso di invalidità di un contratto. Pertanto, la determinazione di tali conseguenze rientrerebbe nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, purché il giudice nazionale abbia l’obbligo di garantire che il consumatore interessato si trovi, in definitiva, nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita. 31 Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se non si debba ritenere che un contratto «possa sussistere» senza le clausole abusive, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quando, in caso di invalidità di tale contratto nel suo complesso a seguito dell’eliminazione di una delle sue clausole dichiarata abusiva, un giudice nazionale può, in applicazione della sua normativa nazionale, dichiarare valido detto contratto, con effetto retroattivo alla data della sua conclusione, in modo tale che la clausola abusiva che esso contiene non comporti alcun obbligo per il consumatore interessato, mentre le altre clausole, non abusive, del medesimo contratto continuano a vincolare le parti allo stesso modo. 32 Una soluzione del genere non implicherebbe una modifica contrattuale vietata secondo la giurisprudenza, poiché la clausola relativa al rischio di cambio sarebbe eliminata e il contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale potrebbe sussistere senza tale clausola. Neppure la natura di detto contratto sarebbe modificata, giacché il calcolo del dovuto effettuato sulla base della valuta estera in cui è espresso il mutuo continuerebbe a sussistere per il fatto che sarebbe ormai l’istituto di credito a sopportare il rischio di cambio. 33 Peraltro, l’effetto dissuasivo associato alla mera eliminazione della clausola abusiva sarebbe garantito, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni, vale a dire che il mutuo di cui si tratta sarebbe mantenuto ad un tasso d’interesse adeguato alla valuta estera concordata e favorevole al consumatore interessato, ma senza che ciò sia compensato dall’«indennità» inerente al rischio di cambio sopportato da tale consumatore, essendo allora l’istituto di credito obbligato a rimborsare a tale consumatore gli importi percepiti in forza della clausola relativa al rischio di cambio. 34 Nel caso in cui l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio non fosse compatibile con il diritto dell’Unione, quest’ultimo chiede alla Corte di fornirgli indicazioni rispetto a quali siano le conseguenze giuridiche che potrebbe trarre direttamente da detto diritto nell’ipotesi di un contratto invalido, nella misura in cui ritiene di poter, in tale ipotesi, essere indotto ad interpretare contra legem il proprio diritto interno. 35 In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che il contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale rientra del pari nell’ambito di applicazione della legge DH7. In applicazione della legge in parola, i crediti derivanti da tale contratto dovrebbero, per il futuro, essere convertiti in crediti espressi in fiorini ungheresi al tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale di Ungheria il 19 agosto 2015 per la valuta estera concordata. A tal riguardo, dalle norme e dall’illustrazione delle motivazioni della legge DH7 non risulterebbe che quest’ultima sia volta a porre rimedio a una qualsivoglia invalidità, avendo il legislatore inteso, al contrario, dispensare, in maniera generale, i consumatori interessati dal dover sopportare, per un gran numero di contratti validi, il rischio di cambio per il futuro. 36 Ciò posto, il giudice in parola tende a ritenere che, sebbene le clausole contrattuali che rispecchiano disposizioni legislative imperative, come quelle previste dalla legge DH7, non siano soggette alle disposizioni della direttiva 93/13, detta legge sia tuttavia contraria a quest’ultima direttiva in quanto ha l’effetto di far gravare sul consumatore interessato un rischio di cambio di un certo livello, mentre tale consumatore dovrebbe esserne totalmente esonerato, cosicché detta legge dovrebbe essere disapplicata. 37 In tale contesto, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se sia corretto interpretare l’espressione “il contratto (...) possa sussistere senza le clausole abusive”, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nel senso che un contratto stipulato con un consumatore ed espresso in valuta estera possa sussistere senza una clausola contrattuale afferente all’ambito della prestazione principale del contratto e che attribuisce illimitatamente al consumatore il rischio di cambio, tenuto conto che il diritto dello Stato membro disciplina il meccanismo di conversione delle valute mediante disposizioni [legislative] imperative. Se sia compatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una prassi giudiziaria di uno Stato membro (fondata su un’interpretazione del diritto dello Stato membro effettuata alla luce della direttiva in parola e conforme ai principi interpretativi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea), secondo la quale, tenuto conto del principio dell’arricchimento senza causa, a) si ordina il rimborso al consumatore (o ad un calcolo del dovuto a favore di quest’ultimo) delle somme incassate dal creditore in forza di una clausola dichiarata abusiva, ma l’ordine di cui trattasi non è disposto nell’ambito di una restitutio in integrum , perché una norma speciale di diritto nazionale esclude tale eventuale conseguenza giuridica dell’invalidità, né vengono applicate autonomamente le norme sull’arricchimento senza causa, dal momento che il diritto nazionale non prevede detta conseguenza giuridica per l’invalidità del contratto, bensì si solleva il consumatore dalle conseguenze che gli sono particolarmente pregiudizievoli e si ripristina contemporaneamente l’equilibrio contrattuale tra le parti mediante l’applicazione della principale conseguenza giuridica che il diritto dello Stato membro prevede per la nullità, vale a dire la dichiarazione di validità del contratto, cosicché le clausole abusive non impongono alcun obbligo al consumatore, ma gli altri elementi (non abusivi) del contratto (compresi gli interessi contrattuali e altri costi) restano vincolanti per le parti secondo i medesimi termini; b) nel caso in cui una dichiarazione di validità non sia possibile, determina le conseguenze giuridiche dell’invalidità dichiarando, ai fini del calcolo del dovuto, l’efficacia del contratto fino alla pronuncia della sentenza e procedendo al calcolo del dovuto fra le parti attraverso l’applicazione del principio dell’arricchimento senza causa. 2) Se, al momento di determinare le conseguenze giuridiche di un contratto invalido per il motivo sopra esposto, si possa disapplicare una disposizione di uno Stato membro entrata in vigore successivamente e che ha introdotto da allora in poi l’obbligo di conversione in fiorini ungheresi, poiché tale disposizione, in conseguenza della fissazione del tasso di cambio risultante dalla conversione, attribuisce un certo livello del rischio di cambio al consumatore interessato, il quale – a causa della clausola contrattuale abusiva – dovrebbe essere completamente sollevato da detto rischio. 3) Nel caso in cui, conformemente al diritto dell’Unione, non sia possibile determinare le conseguenze giuridiche dell’invalidità né mediante una dichiarazione di validità né mediante una dichiarazione di efficacia, quali siano le conseguenze giuridiche, con la corrispondente base dottrinaria, che devono essere determinate pertanto contra legem , indipendentemente dalla normativa dello Stato membro relativa alle conseguenze giuridiche e sulla base del solo diritto dell’Unione, tenuto conto del fatto che la direttiva 93/13 non disciplina le conseguenze giuridiche dell’invalidità». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima e sulla terza questione 38 La prima e la terza questione vertono sull’inquadramento, all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, delle modalità secondo le quali deve essere valutata la possibilità di lasciare sussistere un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera di cui è stata esclusa, in quanto abusiva, la clausola che pone integralmente a carico del consumatore interessato il rischio di cambio associato a tale valuta. 39 Occorre precisare, in via preliminare, che, poiché tali questioni riguardano un contratto contenente una clausola dichiarata abusiva ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esse presuppongono necessariamente che detta clausola rientri nell’ambito di applicazione della direttiva in parola e non sia quindi ad essa sottratta in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, che ne esclude in particolare le clausole contrattuali che rispecchiano disposizioni legislative o regolamentari imperative. 40 A tal riguardo, sebbene il giudice del rinvio faccia riferimento, nell’ambito della sua prima questione, a un «meccanismo di conversione delle valute [previsto in] disposizioni [legislative] imperative», nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte indica che detta clausola, la quale verte sul rischio di cambio in quanto tale e non sulle modalità di conversione delle valute, rispecchierebbero il contenuto di siffatte disposizioni, e il giudice in parola non espone peraltro le ragioni per le quali sarebbe tuttavia necessario che la Corte fornisca un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. 41 In tali circostanze, si deve ritenere che, con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso consente di considerare che un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera, divenuto invalido dopo che ne è stata esclusa, in quanto abusiva, una clausola che pone a carico del consumatore interessato il rischio di cambio associato a tale valuta estera, può «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi della prima delle disposizioni in parola, qualora detto contratto rientri nell’ambito di applicazione di una normativa nazionale che impone come conseguenza giuridica dell’invalidità di contratti del genere quella consistente nel liberare completamente tale consumatore dagli effetti pregiudizievoli della sola clausola abusiva preservando al contempo la validità e il carattere vincolante degli altri elementi del contratto in discussione. In caso di risposta negativa, il giudice in parola chiede inoltre chiarimenti sulle conseguenze che gli spetterebbe trarre dall’invalidità del medesimo contratto, fermo restando che, in tale ipotesi, esso ritiene di poter trovarsi ad operare un’interpretazione contra legem del proprio diritto interno. Sulla possibilità per un contratto di sussistere senza le clausole abusive 42 Da una giurisprudenza costante risulta che, tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale il consumatore si trova nei confronti del professionista, l’articolo 6, paragrafo 1, prima parte di frase, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolano il consumatore. La disposizione in parola è una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale tale da ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime [sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura del procedimento concluso con una decisione definitiva), C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punto 72 e giurisprudenza citata]. 43 Peraltro, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» [sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punto 73 e giurisprudenza citata]. 44 A tal fine, spetta ai giudici nazionali disapplicare le clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e BRD [OSCURATO:PERSONA], C‑698/18 e C‑699/18 , EU:C:2020:537 , punto 53 e giurisprudenza citata). 45 Ne consegue che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino in diritto e in fatto della situazione in cui tale consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 57 e giurisprudenza citata]. 46 L’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli importi in parola, in quanto l’assenza di un tale effetto potrebbe compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 58 e giurisprudenza citata]. 47 Inoltre, se l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, di detta direttiva precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive non vincolano il consumatore «alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali», l’inquadramento da parte del diritto nazionale della tutela garantita dalla medesima direttiva ai consumatori non può tuttavia modificare la portata e, di conseguenza, la sostanza di tale tutela (sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank, C‑300/23 , EU:C:2024:1026 , punto 160 e giurisprudenza citata). 48 Di conseguenza, per quanto spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante le loro legislazioni nazionali, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, quest’ultima deve tuttavia consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenza del 25 aprile 2024, Caixabank (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 20 e giurisprudenza citata]. 49 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, per quanto riguarda i contratti di locazione finanziaria espressi in valuta estera contenenti una clausola abusiva relativa al rischio di cambio e divenuti invalidi a seguito dell’eliminazione di tale clausola, come quello di cui si tratta nel procedimento principale, il diritto ungherese prevede una soluzione consistente in una «dichiarazione di validità» o in una «dichiarazione secondo la quale il contratto produce effetti fino alla data della pronuncia della decisione [di invalidità]», secondo i termini utilizzati all’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2. In tale contesto, l’articolo 3 della legge DH1 prevedrebbe un meccanismo di conversione delle valute tale da garantire che, dopo l’eliminazione della clausola abusiva relativa al rischio di cambio, il valore delle prestazioni da fornire in base al contratto in discussione possa sempre essere calcolato. 50 Come illustrato dal giudice in parola, quest’ultimo parte dalla premessa secondo cui una soluzione siffatta rispetta i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, prima parte di frase, della direttiva 93/13, come interpretati nella giurisprudenza ricordata ai punti da 42 a 48 della presente sentenza, in quanto tale soluzione consentirebbe al contempo di liberare completamente i consumatori interessati dalla clausola abusiva relativa al rischio di cambio contenuta nel contratto da essi concluso, pur mantenendo in vigore tutte le altre clausole di detto contratto, e di garantire allo stesso tempo l’effetto dissuasivo associato all’eliminazione di tale clausola abusiva. Effettivamente, a seguito dell’attuazione di detta soluzione, non sarebbero più tali consumatori, bensì l’istituto di credito interessato a sopportare le conseguenze finanziarie provocate dalla menzionata clausola abusiva, mentre tali consumatori continuerebbero a beneficiare del tasso di interesse favorevole collegato alla valuta estera pattuita nel contratto in parola, e ciò senza che sia necessaria alcuna modifica della stessa clausola. 51 Orbene, il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene elementi tali da far dubitare che un siffatto risultato sia, in linea di principio, in grado di garantire che siano restituite agli stessi consumatori le somme indebitamente acquisite da detto istituto di credito sulla base della stessa clausola abusiva, conformemente alla disposizione in parola. 52 Ciò posto, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, alla seconda parte di frase dispone che, una volta eliminate le clausole abusive, il contratto in discussione «resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza [tali] clausole abusive». 53 Al riguardo, è certo vero che l’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13 non enuncia esso stesso i criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi della disposizione in parola, ma lascia all’ordinamento giuridico nazionale il compito di stabilirli nel rispetto del diritto dell’Unione. Pertanto, in via di principio, è alla luce dei criteri previsti dal diritto nazionale che, in una situazione concreta, deve essere esaminata la possibilità di mantenere un contratto di cui alcune clausole sono state dichiarate nulle (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , punto 40 ). 54 Inoltre, l’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 consiste nel ripristinare l’equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell’annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive (sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punto 40 e giurisprudenza citata). 55 Ciò nondimeno, resta il fatto che il margine di discrezionalità di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la fissazione dei criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di sussistere senza le sue clausole abusive ha dei limiti. 56 Pertanto, da un lato, dal tenore dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13 risulta che il contratto in discussione deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dall’eliminazione delle sue clausole abusive, purché, conformemente alle norme del diritto nazionale, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile, e i giudici nazionali sono quindi tenuti unicamente ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore interessato, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto di quest’ultima. (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito, C‑618/10 , EU:C:2012:349 , punto 65 ). 57 In siffatto contesto, la Corte ha statuito che, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati ad utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑70/17 e C‑179/17 , EU:C:2019:250 , punto 54 e giurisprudenza citata). 58 D’altro lato, purché sia soddisfatta la condizione di cui al punto 56 della presente sentenza, la possibilità che il contratto in discussione possa, conformemente alle norme del diritto nazionale, essere mantenuto senza le sue clausole abusive deve essere verificata secondo un approccio oggettivo (sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punto 81 e giurisprudenza citata). Quindi, la situazione di una delle parti di tale contratto non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura di detto contratto (sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , punto 32 ). 59 Si pone allora la questione se la soluzione di cui ai punti 49 e 50 della presente sentenza sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, di tale direttiva, come interpretato nella giurisprudenza richiamata ai punti da 53 a 58 di questa sentenza. 60 Il giudice del rinvio tende a ritenere che ciò si verifichi posto che, nel caso di specie, la clausola abusiva relativa al rischio di cambio è, a suo avviso, semplicemente esclusa dal contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale, cosicché tale clausola non comporta più alcun obbligo per i due consumatori. Il contratto in parola potrebbe quindi «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13, per effetto del meccanismo di conversione previsto nelle leggi DH1 e DH2 e, pertanto, «rest[are] vincolante per le parti secondo i medesimi termini», ai sensi della menzionata disposizione. 61 Nondimeno, una siffatta configurazione del diritto nazionale non può, di per sé, essere sufficiente per poter ritenere che un contratto possa «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13. 62 A tal fine occorre, infatti, dimostrare che una siffatta sopravvivenza del contratto in discussione è giuridicamente possibile e che essa non implica modifiche se non quella risultante dall’eliminazione delle clausole in parola, come emerge dalla giurisprudenza menzionata ai punti 56 e 58 della presente sentenza, altrimenti la sopravvivenza di tale contratto sarebbe contraria alla summenzionata disposizione. 63 Orbene, quando, come nel caso di specie, il giudice del rinvio ha già constatato che una clausola relativa al rischio di cambio definisce l’oggetto principale del contratto in discussione nel procedimento principale e che l’eliminazione della stessa comporterebbe l’invalidità di tale contratto, la sopravvivenza del contratto non appare giuridicamente possibile, circostanza che spetta tuttavia a detto giudice valutare. (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2019, GT, C‑38/17 , EU:C:2019:461 , punto 43 , e del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punto 52 ). 64 Inoltre, la Corte ha dichiarato che il giudice nazionale non può porre rimedio all’invalidità di un contratto, risultante dal carattere abusivo di una clausola ivi contenuta, dichiarando valido tale contratto nonché modificando simultaneamente la valuta di quest’ultimo. Un siffatto intervento da parte del giudice equivarrebbe, in definitiva, a rivedere il contenuto di tale clausola (sentenza del 27 aprile 2023, AxFina [OSCURATO:PERSONA], C‑705/21 , EU:C:2023:352 , punto 41 ). 65 Orbene, contrariamente a quanto suggerisce il giudice del rinvio, tale valutazione non è messa in discussione dalle precisazioni supplementari, quali sintetizzate ai punti 49 e 50 della presente sentenza, fornite dal medesimo per quanto riguarda una «dichiarazione di validità», come intende attuarla e a cui indica di poter, eventualmente, sostituire una «dichiarazione secondo la quale il contratto produce effetti fino alla data della pronuncia della decisione [di invalidità]». 66 Infatti, dato che una soluzione del genere ha in definitiva come conseguenza, secondo tali precisazioni supplementari, che il rischio di cambio e le sue conseguenze finanziarie, che gravavano inizialmente sui consumatori interessati in applicazione della clausola relativa al rischio di cambio, sono ormai sopportati dall’istituto di credito, è giocoforza constatare che queste ultime implicano necessariamente una modifica della clausola in parola. 67 Ne consegue che non si può ritenere che il contratto in discussione possa «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13. 68 È certo vero che la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta, in una situazione del genere, a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, elimini la clausola abusiva contenuta in un contratto sostituendola con una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva, o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto, in situazioni in cui l’invalidazione di tale clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto in parola nel suo complesso, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, cosicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑70/17 e C‑179/17 , EU:C:2019:250 , punti 56 , 59 e 64 nonché giurisprudenza citata). 69 In proposito, va sottolineato che, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’invalidazione di un contratto nel suo complesso, quali prese in considerazione nella menzionata giurisprudenza, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante [sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutuo ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 74 e giurisprudenza citata]. 70 Orbene, nel caso di specie, e anche indipendentemente dall’esistenza o meno di una disposizione del diritto ungherese di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto in discussione, ai sensi di detta giurisprudenza, i due consumatori hanno chiaramente espresso, tanto dinanzi al giudice del rinvio quanto nelle loro osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, di auspicare che il contratto di locazione finanziaria in discussione nel procedimento principale sia annullato nel suo complesso. In tali circostanze, la condizione secondo cui l’annullamento del contratto nel suo complesso esporrebbe i consumatori interessati a conseguenze particolarmente dannose, necessaria affinché il giudice nazionale sia autorizzato a sostituire alla clausola abusiva annullata una disposizione del suo diritto interno di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto, non appare soddisfatta nel caso di specie [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutuo ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21 , EU:C:2022:646 , punto 78 ]. 71 In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri facciano cessare mediante una normativa l’uso di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista, salvaguardando così al contempo la validità dei contratti in parola, purché il legislatore nazionale rispetti, in tale contesto, i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva menzionata (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punti 40 e 42 , nonché del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , punto 77 e giurisprudenza citata). 72 Tuttavia, dal fascicolo di cui dispone la Corte non pare risultare che esista, nel caso di specie, una siffatta normativa per quanto riguarda la clausola relativa al rischio di cambio, dato che il giudice del rinvio fa riferimento unicamente, in tale contesto, a normative nazionali vertenti su clausole relative al divario nel cambio e dirette a «dispensare i consumatori dal sopportare, per un gran numero di contratti validi, il rischio di cambio per il futuro». 73 In proposito, la Corte ha dichiarato che l’esistenza di una normativa volta a porre rimedio ai problemi connessi alle clausole relative al divario nel cambio non pregiudica il controllo che occorre effettuare, alla luce della direttiva 93/13, su altre clausole dei contratti interessati, come quelle relative al rischio di cambio (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , punti 46 e 42 , nonché del 2 settembre 2021, OTP Jelzálogbank e a., C 932/19 , EU:C:2021:673 punto 45 e giurisprudenza citata). Sulle conseguenze da trarre dall’impossibilità per un contratto di sussistere senza le clausole abusive 74 Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione secondo cui un contratto contenente una clausola abusiva non può sussistere senza tale clausola, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13, va ricordato che è vero che la direttiva 93/13 non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute. Pertanto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le conseguenze derivanti da una siffatta constatazione, fermo restando che le norme da essi stabilite al riguardo devono essere compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 64 ]. 75 Tuttavia, nel contesto in parola, la Corte ha altresì ricordato l’effetto dissuasivo che deve essere esercitato dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti di un consumatore delle clausole abusive, dovendo tale disapplicazione comportare il diritto di detto consumatore alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti dal professionista interessato sulla base di siffatte clausole. La Corte ha quindi dichiarato che, poiché l’assenza di un siffatto effetto restitutorio potrebbe compromettere tale effetto dissuasivo, occorre riconoscere un effetto restitutorio analogo qualora il carattere abusivo di clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di dette clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punti 65 e 66 ]. 76 Ne consegue che la compatibilità con il diritto dell’Unione di norme nazionali che disciplinano le conseguenze pratiche della nullità di un contratto di mutuo ipotecario a causa della presenza di clausole abusive dipende dalla questione se tali norme, da un lato, consentano di ripristinare in diritto e in fatto la situazione in cui si sarebbe trovato il consumatore interessato in assenza di detto contratto e, dall’altro, non compromettano l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva 93/13 [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 68 ]. 77 Ai fini dell’attuazione di un siffatto ripristino in diritto e in fatto nel caso di un contratto di locazione finanziaria come quello di cui si tratta nel procedimento principale, da un lato, i consumatori devono avere diritto, quanto meno, al rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate a titolo dell’esecuzione del contratto in parola nonché al pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla diffida [v., in tal senso, riguardo a un contratto di mutuo ipotecario, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 74 ]. 78 Pertanto, non può essere sufficiente, nel caso di specie, restituire ai due consumatori le sole somme ottenute dall’istituto di credito interessato sulla base della clausola relativa al rischio di cambio, come suggerisce il giudice del rinvio, poiché i consumatori in parola devono, al contrario, beneficiare del rimborso della totalità delle rate mensili e delle spese pagate a titolo del contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nel procedimento principale. 79 [Come rettificato con ordinanza dell’8 luglio 2025] Per quanto riguarda, d’altro lato, il professionista interessato, ossia, nel caso di specie, un istituto di credito, a quest’ultimo non può essere concesso il diritto di chiedere ai consumatori una compensazione che ecceda la restituzione del bene messo a loro disposizione a titolo dell’esecuzione del contratto di locazione finanziaria o del rimborso del valore corrispondente nonché, se del caso, il pagamento di interessi di mora. In effetti, il fatto di concedere a tale istituto di credito un siffatto diritto e, pertanto, il diritto di ricevere una remunerazione per l’utilizzo di tale bene da parte di detti consumatori contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dall’annullamento del contratto in parola [v., in tal senso, riguardo a un contratto di mutuo ipotecario, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punti 76 e 78 ]. 80 Tale interpretazione non è messa in discussione dalla necessità, menzionata dal giudice del rinvio, di garantire che la «sanzione inflitta [sia] (...) proporzionata». Infatti, da un lato, la Corte ha dichiarato che l’invalidazione del contratto di cui sia stato accertato il carattere abusivo di una delle clausole non costituisce una sanzione prevista dalla direttiva 93/13 (ordinanza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑325/23 , EU:C:2024:453 , punto 74 e giurisprudenza citata). 81 D’altro lato, sebbene l’obiettivo del ripristino in diritto e in fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore interessato in assenza della clausola abusiva contenuta nel contratto che quest’ultimo ha concluso debba essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il principio in parola non può ostare a che si concluda nel senso dell’invalidazione di detto contratto nel suo complesso soltanto se la determinazione, secondo un approccio oggettivo, delle conseguenze che occorre trarre, conformemente al diritto nazionale, dall’accertamento del carattere abusivo di una clausola per quanto riguarda la sopravvivenza o meno del contratto in cui essa si inserisce lascia un certo margine di discrezionalità o di interpretazione al giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punti 85 e 86 ). 82 Orbene, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, si deve escludere l’esistenza di un siffatto margine, come discende dal punto 67 della presente sentenza. 83 Nei limiti in cui il giudice del rinvio reputi di trovarsi nell’impossibilità, alla luce del suo diritto interno, di attuare il ripristino, in diritto e in fatto, della situazione in cui si sarebbero trovati i consumatori interessati in assenza del contratto concluso, salvo procedere a un’interpretazione contra legem di tale diritto, occorre ricordare che, quando la giurisprudenza della Corte ha fornito una risposta chiara a una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione (sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20 , EU:C:2022:175 , punto 42 ). 84 Orbene, trattandosi, nel caso di specie, di disposizioni di una direttiva, è vero che queste ultime non possono, di per sé, creare obblighi nei confronti di un privato, e non possono quindi essere fatte valere in quanto tali nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale (sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20 , EU:C:2022:33 , punto 32 e giurisprudenza citata). 85 Ciò posto, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema dei Trattati, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono la controversia ad essi sottoposta [sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21 , EU:C:2024:282 , punto 61 ]. 86 In proposito, la Corte ha ripetutamente affermato che un giudice nazionale, cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, deve, quando applica le norme del diritto interno adottate ai fini della trasposizione degli obblighi previsti da una direttiva, prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima (sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20 , EU:C:2022:33 , punto 27 e giurisprudenza citata). 87 Il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra nondimeno determinati limiti. In tal senso, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 65 e giurisprudenza citata). 88 Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi di una decisione quadro, e di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi interpretazione accolta da un organo giurisdizionale superiore alla quale essi siano vincolati, ai sensi di tale disposizione nazionale, se detta interpretazione non è compatibile con la direttiva di cui si tratta (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 78 e giurisprudenza citata). 89 Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione sia stata costantemente interpretata in senso incompatibile con tale diritto (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 79 e giurisprudenza ivi citata). 90 Tuttavia, nell’ipotesi in cui siffatta impossibilità fosse dimostrata, i due consumatori, in quanto parti lese dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione, dovranno potersi avvalere della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. ( C‑6/90 e C‑9/90 , EU:C:1991:428 ), per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subito (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20 , EU:C:2022:33 punto 41 e giurisprudenza citata). 91 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera, divenuto invalido dopo che ne è stata esclusa, in quanto abusiva, una clausola che pone a carico del consumatore interessato il rischio di cambio associato a tale valuta estera, possa «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi della prima delle disposizioni in parola, quando detto contratto rientra nell’ambito di applicazione di una normativa nazionale che impone come conseguenza giuridica dell’invalidità di un contratto del genere quella consistente nel liberare completamente tale consumatore dagli effetti pregiudizievoli della sola clausola abusiva, preservando al contempo la validità e il carattere vincolante degli altri elementi del contratto in discussione. In un’ipotesi del genere, poiché detto contratto non può sussistere senza detta clausola, tali disposizioni impongono di ripristinare in diritto e in fatto la situazione in cui si sarebbe trovato detto consumatore in assenza dello stesso contratto. Sulla seconda questione 92 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 consenta a un giudice nazionale di disapplicare una normativa nazionale che prevede, per quanto riguarda i contratti di locazione finanziaria denominati in valuta estera rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, che l’importo del credito di cui si tratta sia convertito in valuta nazionale a partire da una data fissata da detta normativa, allo scopo di liberare, per il futuro, i consumatori che hanno concluso siffatti contratti dalle conseguenze finanziarie connesse alla clausola relativa al rischio di cambio contenuta in tali contratti, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano validi o meno, quando una normativa del genere equivale a onerare tali consumatori di un rischio di cambio di un certo livello. 93 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, in considerazione della risposta fornita alla prima e alla terza questione, non occorre rispondere alla seconda questione. Sulle spese 94 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che: non consente di ritenere che un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera, divenuto invalido dopo che ne è stata esclusa, in quanto abusiva, una clausola che pone a carico del consumatore interessato il rischio di cambio associato a tale valuta, possa «sussistere senza le clausole abusive», ai sensi della prima delle disposizioni in parola, quando detto contratto rientra nell’ambito di applicazione di una normativa nazionale che impone come conseguenza giuridica dell’invalidità di un contratto del genere quella consistente nel liberare completamente tale consumatore dagli effetti pregiudizievoli della sola clausola abusiva, preservando al contempo la validità e il carattere vincolante degli altri elementi del contratto in discussione. In un’ipotesi del genere, poiché detto contratto non può sussistere senza detta clausola, tali disposizioni impongono di ripristinare in diritto e in fatto la situazione in cui si sarebbe trovato detto consumatore in assenza dello stesso contratto. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris