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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23467/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] proposto per contestare la legittimità di un provvedimento che aveva disposto la confisca di prevenzione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore, che deduceva che la decisione impugnata era fondata su un errore di fatto, tenuto conto che nel ricorso si era allegato sia che era proprio Brilli, e non i suoi familiari, ad avere un concreto interesse ad ottenere la restituzione del bene, sia che l'immobile colpito dal provvedimento ablatorio era stato acquistato con mezzi leciti e con provvista riferibile al ricorrente.

3. Il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorso straordinario non è previsto nella materia della prevenzione.

1.1. La Cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al "condannato" e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 - 01).

1.2. Si rileva, pertanto, che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto in casi non consentiti, ovvero contro un provvedimento di prevenzione, il che consente di dichiarare l'inammissibilità con la procedura prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] proposto per contestare la legittimità di un provvedimento che aveva disposto la confisca di prevenzione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore, che deduceva che la decisione impugnata era fondata su un errore di fatto, tenuto conto che nel ricorso si era allegato sia che era proprio Brilli, e non i suoi familiari, ad avere un concreto interesse ad ottenere la restituzione del bene, sia che l'immobile colpito dal provvedimento ablatorio era stato acquistato con mezzi leciti e con provvista riferibile al ricorrente. 3. Il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorso straordinario non è previsto nella materia della prevenzione. 1.1. La Cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al "condannato" e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 - 01). 1.2. Si rileva, pertanto, che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto in casi non consentiti, ovvero contro un provvedimento di prevenzione, il che consente di dichiarare l'inammissibilità con la procedura prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 23467/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris