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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 32096/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17825-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- Ric. 2020 n. 17825 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -2- nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - avverso il decreto n. 462/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato presso la Corte d’Appello di Perugia, con il quale era stata rigettata la domanda di equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole di un giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi alla medesima Corte d’Appello, cui aveva fatto seguito anche un giudizio di ottemperanza.

La Corte d’Appello di Perugia con decreto n. 462 del 10 ottobre 2019 ha rigettato l’opposizione, ritenendo che alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite n. 9142/2016, doveva ritenersi che l’unitarietà tra il processo di cognizione e quello di esecuzione fosse assicurata solo nel caso in cui il creditore avesse azionato il secondo nel termine di sei mesi dalla definizione del primo.

Poiché nella fattispecie il giudizio di cognizione era stato definito in data 7/1/2015 ed il giudizio di ottemperanza era stato introdotto dinanzi al TAR solo il 7/12/2016, era abbondantemente decorso il detto termine semestrale, con la conseguenza che la parte era incorsa nella decadenza di cui Ric. 2020 n. 17825 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -3- all’’art. 4 della legge n. 89/2001 quanto al pregiudizio derivante dalla durata del giudizio di cognizione, mentre quanto alla fase esecutiva, il giudizio di ottemperanza si era concluso nel termine ragionevole di due anni.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorsosulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 89/2001 nonché dell’art. 6§1 della CEDU, in quanto la soluzione cui è pervenuta la Corte distrettuale è in contrasto con i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19883/2019, che ha invece sostenuto che, in presenza dello Stato debitore, occorre considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione, senza la necessità che la prima venga intrapresa nel termine di sei mesi dalla definizione della seconda, occorrendo altresì parificare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione.

Ne consegue che l’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui, essendo stato intrapreso il giudizio di ottemperanza dopo sei mesi della definizione del giudizio di equa riparazione, il ricorrente era incorso nella decadenza quanto alla domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio di cognizione, è evidentemente erronea, il che impone la cassazione della decisione impugnata.

Ric. 2020 n. 17825 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -4- Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5916 del 23 febbraio 2022, ha ordinato l’integrazione del contradditorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attesa la celebrazione del giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR, fissando a tal fine il termine di giorni sessanta.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto, nonostante la rituale comunicazione della detta ordinanza al difensore del ricorrente, questi non ha provveduto a depositare in cancelleria nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato l’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371 bis c.p.c.

In tal senso deve quindi essere modificata l’iniziale proposta del relatore che aveva invece opinato per l’inammissibilità del ricorso ex art. 331 co. 2 c.p.c. per non avere il ricorrente provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato.

Infatti, solo con atto depositato telematicamente in data 16/9/2022 la difesa del ricorrente ha attestato di aver provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato ma senza che però avesse adempiuto tempestivamente a quanto prescritto dal menzionato art. 371 bis c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ancorché il ricorso sia dichiarato improcedibile , non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17825 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -5- per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione , trattandosi di procedimento esente dal relativo versamento.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17825-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- Ric. 2020 n. 17825 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - avverso il decreto n. 462/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato presso la Corte d’Appello di Perugia, con il quale era stata rigettata la domanda di equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole di un giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi alla medesima Corte d’Appello, cui aveva fatto seguito anche un giudizio di ottemperanza. La Corte d’Appello di Perugia con decreto n. 462 del 10 ottobre 2019 ha rigettato l’opposizione, ritenendo che alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite n. 9142/2016, doveva ritenersi che l’unitarietà tra il processo di cognizione e quello di esecuzione fosse assicurata solo nel caso in cui il creditore avesse azionato il secondo nel termine di sei mesi dalla definizione del primo. Poiché nella fattispecie il giudizio di cognizione era stato definito in data 7/1/2015 ed il giudizio di ottemperanza era stato introdotto dinanzi al TAR solo il 7/12/2016, era abbondantemente decorso il detto termine semestrale, con la conseguenza che la parte era incorsa nella decadenza di cui Ric. 2020 n. 17825 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- all’’art. 4 della legge n. 89/2001 quanto al pregiudizio derivante dalla durata del giudizio di cognizione, mentre quanto alla fase esecutiva, il giudizio di ottemperanza si era concluso nel termine ragionevole di due anni. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorsosulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 89/2001 nonché dell’art. 6§1 della CEDU, in quanto la soluzione cui è pervenuta la Corte distrettuale è in contrasto con i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19883/2019, che ha invece sostenuto che, in presenza dello Stato debitore, occorre considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione, senza la necessità che la prima venga intrapresa nel termine di sei mesi dalla definizione della seconda, occorrendo altresì parificare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione. Ne consegue che l’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui, essendo stato intrapreso il giudizio di ottemperanza dopo sei mesi della definizione del giudizio di equa riparazione, il ricorrente era incorso nella decadenza quanto alla domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio di cognizione, è evidentemente erronea, il che impone la cassazione della decisione impugnata. Ric. 2020 n. 17825 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5916 del 23 febbraio 2022, ha ordinato l’integrazione del contradditorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attesa la celebrazione del giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR, fissando a tal fine il termine di giorni sessanta. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto, nonostante la rituale comunicazione della detta ordinanza al difensore del ricorrente, questi non ha provveduto a depositare in cancelleria nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato l’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371 bis c.p.c. In tal senso deve quindi essere modificata l’iniziale proposta del relatore che aveva invece opinato per l’inammissibilità del ricorso ex art. 331 co. 2 c.p.c. per non avere il ricorrente provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato. Infatti, solo con atto depositato telematicamente in data 16/9/2022 la difesa del ricorrente ha attestato di aver provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato ma senza che però avesse adempiuto tempestivamente a quanto prescritto dal menzionato art. 371 bis c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ancorché il ricorso sia dichiarato improcedibile , non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17825 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -5- per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione , trattandosi di procedimento esente dal relativo versamento. P.Q.M. Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che li
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