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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20435/2022

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ORDINANZA gratIAZIOle PER it ctrr sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10879/2017) proposto da: t 1547°' 1 911CDPR iír2 PALERMO Rocco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P14 F399C), elettivamente domiciliato in Policoro, via Sinisi n. 28, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M09 F052N) e PANDOLFI [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 135/2017, pubblicata il 10 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 28 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Matera, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento del promissario acquirente, del contratto preliminare di vendita stipulato il 2 agosto 1993, con ordine di rilascio del cespite e risarcimento dei danni nella misura di vecchie lire

200.000.000. Deducevano, al riguardo: che avevano promesso di vendere, in favore del convenuto, il podere n. 153 di Policoro, via Metaponto, in catasto alla partita n. 411, foglio n. 12, particella n. 91, a fronte dell'impegno del Palermo di pagare il corrispettivo concordato, in parte in contanti e in parte mediante accollo dei debiti che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva contratto verso enti ed istituti di credito; che, nonostante il Palermo fosse entrato da subito nel "possesso" del podere e dei relativi mezzi agricoli, non aveva adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con il preliminare e, in particolare, non aveva corrisposto il saldo del debito verso la Banca di credito cooperativo di Policoro - la quale in data 16 maggio 1995 aveva proceduto a pignorare il podere - ed aveva venduto una trattrice agricola tipo Larnborghini.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, che - proprio in virtù della scrittura privata posta a fondamento del giudizio - fosse emessa sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà del bene, "dichiarandosi disposto ad eseguire le proprie prestazioni previste dal contratto"; in via subordinata, chiedeva il rimborso delle migliorie apportate al fondo, quantificate in vecchie lire 50.000.000, e delle somme corrisposte per pagare i creditori del [OSCURATO:PERSONA] nonché la restituzione delle somme versate in adempimento del preliminare.

Nel corso del giudizio erano escussi i testi addotti dalle parti ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 35/2005, depositata il 22 gennaio 2005, accoglieva la domanda principale, pronunciava la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti il 2 agosto 1993 e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, condannando [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del fondo nonché al pagamento della somma di euro 9.896,18, a titolo di ristoro dei danni subiti, oltre interessi e spese processuali. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], con citazione notificata il 15 febbraio 2006, la Corte d'appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, ai fini di giustificare il proprio inadempimento, l'appellante aveva introdotto una nuova eccezione e nuovi documenti, in ogni caso non attinenti al caso in disputa, in quanto completamente estranei all'assetto degli obblighi assunti dalle parti con la stipula del contratto preliminare; b) che, a fronte della deduzione, nel giudizio di prime cure, del comportamento della controparte e di problemi familiari, atti a giustificare il proprio inadempimento, solo nel giudizio di gravame era stata addotta la circostanza relativa alla mancata erogazione di un mutuo ipotecario; c) che era inammissibile anche il motivo con il quale l'appellante aveva contestato la valutazione espressa dal primo giudice sulla gravità del l'inadempimento, posto che il motivo si fondava sulla mera affermazione del contrario, senza alcun supporto motivazionale; d) che pure il riferimento all' "offerta proposta dal Palermo di poter adempiere la propria prestazione" costituiva un motivo articolato in maniera aspecifica, che non intaccava il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, secondo cui la sola disponibilità all'adempimento configurava un mero proposito e non integrava i requisiti richiesti per realizzare la serietà dell'offerta; e) che doveva escludersi che il Palermo non fosse a conoscenza degli atti delle procedure esecutive poste in essere dalle banche per ottenere il pagamento dei debiti del [OSCURATO:PERSONA] - debiti che il Palermo si era accollato con la stipula del preliminare -, poiché, secondo quanto già esposto dal Giudice di primo grado, dalla deposizione testimoniale assunta con il teste indicato era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al Palermo le richieste di pagamento e che il Palermo lo aveva tranquillizzato sul fatto che tali richieste sarebbero state da lui onorate; f) che erano inammissibili le richieste istruttorie formulate solo nel giudizio di gravame, con le quali l'appellante intendeva criticare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo un nuovo calcolo dei danni liquidati ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della durata del "possesso" dell'azienda da parte del Palermo; g) che non poteva essere utilizzato il documento surrettiziamente introdotto in appello, mediante la sua integrale trasposizione nell'atto di gravame, con il quale l'appellante intendeva provare che il fondo era stato rilasciato già nel corso del giudizio di primo grado e, ogni caso, ben prima della relativa decisione, poiché il Palermo non aveva addotto una simile circostanza nel corso del giudizio di primo grado, ma solo tardivamente nel giudizio d'appello. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'errata applicazione dell'art. 1385 c.c. e l'omessa applicazione dell'art. 1455 c.c., per avere la Corte d'appello dichiarato la legittimità del recesso dal preliminare senza accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della controparte, trattandosi di elemento attinente al fondamento stesso della domanda.

Secondo l'istante, non vi sarebbe stata la gravità dell'inadempimento, poiché, a fronte di un corrispettivo convenuto di vecchie lire 113.500.000, era stato pagato, tra contanti ed accollo dei debiti, l'importo di vecchie lire 65.469.025, restando un debito residuo di circa vecchie lire 47.000.000, che l'appellante avrebbe onorato con un mutuo ipotecario agevolato, richiesto alla Regione e non erogato, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di effettuare l'atto notarile di trasferimento.1.1.- La doglianza è infondata.

E ciò perché risulta che la sentenza di prime cure, confermata in appello, ha pronunciato la risoluzione del preliminare di vendita per grave inadempimento del promissario acquirente, consistito nel mancato pagamento del debito verso la Banca di credito cooperal:ivo di Policoro - da cui era derivato il pignoramento del podere oggetto del preliminare - e nella vendita di una trattrice agricola.

Tanto premesso, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui ponderazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006).

Nella fattispecie la motivazione addotta è congrua, sia sul piano logico, sia sul piano giuridico, poiché - all'esito di una valutazione complessiva delle condotte poste in essere dalle parti - si è ritenuto che fosse grave, sia oggettivamente sia soggettivamente, l'inadempimento del promissario acquirente nel pagamento del corrispettivo pattuito, essendo ancora dovute vecchie lire 47.000.000, rispetto a un prezzo totale pattuito di vecchie lire 113.500.000. 1.2.- A fortiori si rileva che la decisione censurata ha confermato l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento grave imputabile al promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con l'adozione della correlata pronuncia costitutiva, e non già - come asserito dal ricorrente - della domanda di accertamento della legittimità del diritto di recesso esercitato, a fronte della dazione di una caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., con l'adozione di un'ipotetica pronuncia dichiarativa di scioglimento dal contratto.

In conseguenza, la connessa condanna al risarcimento dei danni è stata riconosciuta in forza della prova ottenuta sull'ammontare di tali pregiudizi, all'esito dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, e non già alla stregua della predeterminazione forfettaria della caparra confirmatoria pattuita. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l'errata applicazione dell'art. 1385 c.c., in relazione agli artt. 1455 e 1460 c.c., nonché la contraddittorietà e insufficienza della motivazione sul dedotto inadempimento del Palermo, per avere la Corte territoriale fondato la declaratoria di risoluzione del preliminare sull'inadempimento del promissario acquirente, senza verificare che fosse stato fissato un termine per l'adempimento e senza valutare comparativamente l'inadempimento della contrcparte.

Secondo l'impostazione dell'istante, la risoluzione sarebbe stata pronunciata a fronte di un inadempimento del pronnissario acquirente non esattamente individuato e non ponderato nella sua gravil:à. 2.1.- Il motivo è inammissibile.

Infatti, nella fattispecie trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella nuova formulazione restrittiva introdotta dall'art. 54, primo comma, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012„ n. 134, poiché la sentenza conclusiva del giudizio d'appello è stata pubblicata successivamente all'il settembre 2012, ossia dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della predetta legge di conversione (precisamente la pubblicazione della sentenza d'appello risale al 10 marzo 2017).

Sennonché, in base all'attuale testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. 6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; Sez.

U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso in esame tali condizioni non ricorrono, poiché in realtà il ricorrente, con la critica dedotta, intende evocare una nuova valutazione delle ragioni che hanno indotto il Giudice di prime cure - e successivamente il Giudice d'appello - a ritenere integrato il grave inadempimento del promissario acquirente, anche all'esito della comparazione con il contegno assunto dai promittenti alienanti, peraltro sulla scorta del riferimento a fatti non dedotti nei due gradi del giudizio di merito.

Anche il vizio dedotto sub specie di violazione delle indicate norme di legge è inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, il ricorrente mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). 3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., dell'omesso rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, volta alla quantificazione dei danni subiti dai promittenti alienanti.

Ad avviso del ricorrente, ove fossero state debitamente valutate le circostanze risultanti dalla prima consulenza tecnica d'ufficio, sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si era immesso nel "possesso" dei terreni già durante il giudizio di prime cure e, per l'effetto, il Giudice d'appello avrebbe dovuto ammettere una nuova consulenza tecnica d'ufficio, atta a rideterminare il danno, tenendo conto del più limitato periodo di detenzione del podere in favore del promissario acquirente. 3.1.- La critica è priva di pregio.

La sentenza d'appello ha, infatti, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atta a rideterminare il danno, sulla scorta di una più limitata durata del "possesso" del podere, non potesse essere accolta.

Segnatamente, nella motivazione della sentenza impugnata è precisato che tale rinnovazione si fondava sull'allegazione di un documento nuovo - e come tale inammissibile -, il cui contenuto era stato integralmente trasposto nell'atto introduttivo del gravame, diretto a dedurre una circostanza mai allegata nel giudizio di prime cure, secondo cui il fondo sarebbe stato già rilasciato nel corso del giudizio di primo grado.

Non ricorre, pertanto, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5339 del 18/03/2015), poiché, nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice di merito circa la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice, l'esercizio di tale potere è stato supportato da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008). 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di "norme di rito" e l'omesso esame della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe stata inficiata da una motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, allorché ha ritenuto che il promissario acquirente fosse inadempiente all'obbligo di pagare il corrispettivo, e ciò perché la prestazione gravante sul promissario acquirente non sarebbe stata ancora esigibile, cosicché vi sarebbe stata una violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1362, 1183 c.c. e 116 c.p.c., poiché, all'esito di una corretta interpretazione del preliminare, si sarebbe potuto desumere che la prestazione gravante sui promittenti venditori era del tutto indipendente e disancorata dalla prestazione di pagamento del residuo prezzo di acquisto gravante sul promittente acquirente, e dunque avrebbe dovuto darsi immediata esecuzione alla prestazione dei promittenti alienanti.

Si aggiunge che il Giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere inapplicabile la norma sulla immediata esigibilità della prestazione, la quale avrebbe operato anche con riferimento al contratto preliminare, nell'ipotesi in cui nello stesso non si fosse fissato un termine per l'adempimento.

Inoltre, vi sarebbe stata una violazione e falsa applicazione dell'art.2932 c.c. nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere integrato l'inadempimento del Palermo per non avere egli stesso versato le somme pattuite ai creditori. 4.1.- La critica è inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, sussiste mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016).In secondo luogo, attraverso tali critiche si tende in realtà a sindacare la valutazione in fatto già posta in essere dal Giudice del gravame, peraltro deducendo circostanze in parte nuove, il che non può avvenire mediante il ricorso per cassazione, che non costituisce un terzo grado di giudizio. 5.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sui compensi di lite, poiché le parti evocate in giudizio sono rimaste intimate.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione \() rigetta il ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA gratIAZIOle PER it ctrr sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10879/2017) proposto da: t 1547°' 1 911CDPR iír2 PALERMO Rocco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P14 F399C), elettivamente domiciliato in Policoro, via Sinisi n. 28, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M09 F052N) e PANDOLFI [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 135/2017, pubblicata il 10 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 28 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Matera, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento del promissario acquirente, del contratto preliminare di vendita stipulato il 2 agosto 1993, con ordine di rilascio del cespite e risarcimento dei danni nella misura di vecchie lire 200.000.000. Deducevano, al riguardo: che avevano promesso di vendere, in favore del convenuto, il podere n. 153 di Policoro, via Metaponto, in catasto alla partita n. 411, foglio n. 12, particella n. 91, a fronte dell'impegno del Palermo di pagare il corrispettivo concordato, in parte in contanti e in parte mediante accollo dei debiti che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva contratto verso enti ed istituti di credito; che, nonostante il Palermo fosse entrato da subito nel "possesso" del podere e dei relativi mezzi agricoli, non aveva adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con il preliminare e, in particolare, non aveva corrisposto il saldo del debito verso la Banca di credito cooperativo di Policoro - la quale in data 16 maggio 1995 aveva proceduto a pignorare il podere - ed aveva venduto una trattrice agricola tipo Larnborghini. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, che - proprio in virtù della scrittura privata posta a fondamento del giudizio - fosse emessa sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà del bene, "dichiarandosi disposto ad eseguire le proprie prestazioni previste dal contratto"; in via subordinata, chiedeva il rimborso delle migliorie apportate al fondo, quantificate in vecchie lire 50.000.000, e delle somme corrisposte per pagare i creditori del [OSCURATO:PERSONA] nonché la restituzione delle somme versate in adempimento del preliminare. Nel corso del giudizio erano escussi i testi addotti dalle parti ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 35/2005, depositata il 22 gennaio 2005, accoglieva la domanda principale, pronunciava la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti il 2 agosto 1993 e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, condannando [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del fondo nonché al pagamento della somma di euro 9.896,18, a titolo di ristoro dei danni subiti, oltre interessi e spese processuali. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], con citazione notificata il 15 febbraio 2006, la Corte d'appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, ai fini di giustificare il proprio inadempimento, l'appellante aveva introdotto una nuova eccezione e nuovi documenti, in ogni caso non attinenti al caso in disputa, in quanto completamente estranei all'assetto degli obblighi assunti dalle parti con la stipula del contratto preliminare; b) che, a fronte della deduzione, nel giudizio di prime cure, del comportamento della controparte e di problemi familiari, atti a giustificare il proprio inadempimento, solo nel giudizio di gravame era stata addotta la circostanza relativa alla mancata erogazione di un mutuo ipotecario; c) che era inammissibile anche il motivo con il quale l'appellante aveva contestato la valutazione espressa dal primo giudice sulla gravità del l'inadempimento, posto che il motivo si fondava sulla mera affermazione del contrario, senza alcun supporto motivazionale; d) che pure il riferimento all' "offerta proposta dal Palermo di poter adempiere la propria prestazione" costituiva un motivo articolato in maniera aspecifica, che non intaccava il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, secondo cui la sola disponibilità all'adempimento configurava un mero proposito e non integrava i requisiti richiesti per realizzare la serietà dell'offerta; e) che doveva escludersi che il Palermo non fosse a conoscenza degli atti delle procedure esecutive poste in essere dalle banche per ottenere il pagamento dei debiti del [OSCURATO:PERSONA] - debiti che il Palermo si era accollato con la stipula del preliminare -, poiché, secondo quanto già esposto dal Giudice di primo grado, dalla deposizione testimoniale assunta con il teste indicato era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al Palermo le richieste di pagamento e che il Palermo lo aveva tranquillizzato sul fatto che tali richieste sarebbero state da lui onorate; f) che erano inammissibili le richieste istruttorie formulate solo nel giudizio di gravame, con le quali l'appellante intendeva criticare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo un nuovo calcolo dei danni liquidati ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della durata del "possesso" dell'azienda da parte del Palermo; g) che non poteva essere utilizzato il documento surrettiziamente introdotto in appello, mediante la sua integrale trasposizione nell'atto di gravame, con il quale l'appellante intendeva provare che il fondo era stato rilasciato già nel corso del giudizio di primo grado e, ogni caso, ben prima della relativa decisione, poiché il Palermo non aveva addotto una simile circostanza nel corso del giudizio di primo grado, ma solo tardivamente nel giudizio d'appello. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'errata applicazione dell'art. 1385 c.c. e l'omessa applicazione dell'art. 1455 c.c., per avere la Corte d'appello dichiarato la legittimità del recesso dal preliminare senza accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della controparte, trattandosi di elemento attinente al fondamento stesso della domanda. Secondo l'istante, non vi sarebbe stata la gravità dell'inadempimento, poiché, a fronte di un corrispettivo convenuto di vecchie lire 113.500.000, era stato pagato, tra contanti ed accollo dei debiti, l'importo di vecchie lire 65.469.025, restando un debito residuo di circa vecchie lire 47.000.000, che l'appellante avrebbe onorato con un mutuo ipotecario agevolato, richiesto alla Regione e non erogato, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di effettuare l'atto notarile di trasferimento.1.1.- La doglianza è infondata. E ciò perché risulta che la sentenza di prime cure, confermata in appello, ha pronunciato la risoluzione del preliminare di vendita per grave inadempimento del promissario acquirente, consistito nel mancato pagamento del debito verso la Banca di credito cooperal:ivo di Policoro - da cui era derivato il pignoramento del podere oggetto del preliminare - e nella vendita di una trattrice agricola. Tanto premesso, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui ponderazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006). Nella fattispecie la motivazione addotta è congrua, sia sul piano logico, sia sul piano giuridico, poiché - all'esito di una valutazione complessiva delle condotte poste in essere dalle parti - si è ritenuto che fosse grave, sia oggettivamente sia soggettivamente, l'inadempimento del promissario acquirente nel pagamento del corrispettivo pattuito, essendo ancora dovute vecchie lire 47.000.000, rispetto a un prezzo totale pattuito di vecchie lire 113.500.000. 1.2.- A fortiori si rileva che la decisione censurata ha confermato l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento grave imputabile al promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con l'adozione della correlata pronuncia costitutiva, e non già - come asserito dal ricorrente - della domanda di accertamento della legittimità del diritto di recesso esercitato, a fronte della dazione di una caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., con l'adozione di un'ipotetica pronuncia dichiarativa di scioglimento dal contratto. In conseguenza, la connessa condanna al risarcimento dei danni è stata riconosciuta in forza della prova ottenuta sull'ammontare di tali pregiudizi, all'esito dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, e non già alla stregua della predeterminazione forfettaria della caparra confirmatoria pattuita. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l'errata applicazione dell'art. 1385 c.c., in relazione agli artt. 1455 e 1460 c.c., nonché la contraddittorietà e insufficienza della motivazione sul dedotto inadempimento del Palermo, per avere la Corte territoriale fondato la declaratoria di risoluzione del preliminare sull'inadempimento del promissario acquirente, senza verificare che fosse stato fissato un termine per l'adempimento e senza valutare comparativamente l'inadempimento della contrcparte. Secondo l'impostazione dell'istante, la risoluzione sarebbe stata pronunciata a fronte di un inadempimento del pronnissario acquirente non esattamente individuato e non ponderato nella sua gravil:à. 2.1.- Il motivo è inammissibile. Infatti, nella fattispecie trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella nuova formulazione restrittiva introdotta dall'art. 54, primo comma, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012„ n. 134, poiché la sentenza conclusiva del giudizio d'appello è stata pubblicata successivamente all'il settembre 2012, ossia dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della predetta legge di conversione (precisamente la pubblicazione della sentenza d'appello risale al 10 marzo 2017). Sennonché, in base all'attuale testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. 6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso in esame tali condizioni non ricorrono, poiché in realtà il ricorrente, con la critica dedotta, intende evocare una nuova valutazione delle ragioni che hanno indotto il Giudice di prime cure - e successivamente il Giudice d'appello - a ritenere integrato il grave inadempimento del promissario acquirente, anche all'esito della comparazione con il contegno assunto dai promittenti alienanti, peraltro sulla scorta del riferimento a fatti non dedotti nei due gradi del giudizio di merito. Anche il vizio dedotto sub specie di violazione delle indicate norme di legge è inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, il ricorrente mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). 3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., dell'omesso rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, volta alla quantificazione dei danni subiti dai promittenti alienanti. Ad avviso del ricorrente, ove fossero state debitamente valutate le circostanze risultanti dalla prima consulenza tecnica d'ufficio, sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si era immesso nel "possesso" dei terreni già durante il giudizio di prime cure e, per l'effetto, il Giudice d'appello avrebbe dovuto ammettere una nuova consulenza tecnica d'ufficio, atta a rideterminare il danno, tenendo conto del più limitato periodo di detenzione del podere in favore del promissario acquirente. 3.1.- La critica è priva di pregio. La sentenza d'appello ha, infatti, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atta a rideterminare il danno, sulla scorta di una più limitata durata del "possesso" del podere, non potesse essere accolta. Segnatamente, nella motivazione della sentenza impugnata è precisato che tale rinnovazione si fondava sull'allegazione di un documento nuovo - e come tale inammissibile -, il cui contenuto era stato integralmente trasposto nell'atto introduttivo del gravame, diretto a dedurre una circostanza mai allegata nel giudizio di prime cure, secondo cui il fondo sarebbe stato già rilasciato nel corso del giudizio di primo grado. Non ricorre, pertanto, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5339 del 18/03/2015), poiché, nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice di merito circa la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice, l'esercizio di tale potere è stato supportato da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008). 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di "norme di rito" e l'omesso esame della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe stata inficiata da una motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, allorché ha ritenuto che il promissario acquirente fosse inadempiente all'obbligo di pagare il corrispettivo, e ciò perché la prestazione gravante sul promissario acquirente non sarebbe stata ancora esigibile, cosicché vi sarebbe stata una violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1362, 1183 c.c. e 116 c.p.c., poiché, all'esito di una corretta interpretazione del preliminare, si sarebbe potuto desumere che la prestazione gravante sui promittenti venditori era del tutto indipendente e disancorata dalla prestazione di pagamento del residuo prezzo di acquisto gravante sul promittente acquirente, e dunque avrebbe dovuto darsi immediata esecuzione alla prestazione dei promittenti alienanti. Si aggiunge che il Giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere inapplicabile la norma sulla immediata esigibilità della prestazione, la quale avrebbe operato anche con riferimento al contratto preliminare, nell'ipotesi in cui nello stesso non si fosse fissato un termine per l'adempimento. Inoltre, vi sarebbe stata una violazione e falsa applicazione dell'art.2932 c.c. nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere integrato l'inadempimento del Palermo per non avere egli stesso versato le somme pattuite ai creditori. 4.1.- La critica è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, sussiste mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016).In secondo luogo, attraverso tali critiche si tende in realtà a sindacare la valutazione in fatto già posta in essere dal Giudice del gravame, peraltro deducendo circostanze in parte nuove, il che non può avvenire mediante il ricorso per cassazione, che non costituisce un terzo grado di giudizio. 5.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere sui compensi di lite, poiché le parti evocate in giudizio sono rimaste intimate. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione \() rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore
Sentenza Cassazione n. 20435/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris