CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la vguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11604/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]pILIA (C. F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata iegen Rom,g, prgsso la Casictlitria civile della Corte di CaRRazione, piazza Cavour; • - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei PortQghesi 12; - resistente - avverso il decreto della Corte di appello di Milano n. 4341/2020, depositato il 24 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. P LY Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con decreto del 28 maggio 2020 la Corte di appello di Milano respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'indennizzo per equa riparazione relativamente alla procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Lodi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e della medesima ricorrente, oltre che di altro socio illimitatamente responsabile, [OSCURATO:PERSONA], per eccessiva durata, escludendo la sussistenza del lamentato pregiudizio in difetto di alcuno specifico interesse ad una celere definizione del procedimento; - sull'opposizione proposta dalla medesima Tacchinardi avverso il citato decreto, ex art. 3 della L. 89/200, nella resistenza del Ministero della giustizia, la stessa Corte di merito la respingeva con decreto n. 4341 del 2020, confermando integralmente il decreto emesso della precedente fase monitoria, condannando la opponente alla rifusione in favore del Ministero delle spese processuali, liquidate in euro 1.957,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge; - avvero quest'ultimo decreto propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, la Tacchinardi. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2, comma 2, I. 89/2001, e dell'art. 6 Cedu, in relazione all'art. 2697 c.c.., oer avere la Corte milanese affermato che la Tacchinardi non avrebbe dimostrato di aver subito un danno da irragionevole durata della procedura fallimentare, "per mancanza di un effettivo interesse all'esproprio celere dell'immobile". Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2, comma 2, I. 89/01, e dell'art. 6 Cedu, in relazione agli artt. 2727, 2056, 2057 e 2059 c.c., laddove la Corte territoriale, nell'applicare anche al caso di specie il principio di diritto elaborato nell'ambito dei ricorsi "Pinto" legati all'eccessiva durata delle procedure esecutive dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 29139 del 2019), secondo cui "nel processo di esecuzione il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta necessariamente effetti negativi per l'irragionevole durata del processo, preordinato invece all'esclusivo interesse del creditore", ha omesso di valutare il pregiudizio che è proprio di ciascuna procedura fallimentare. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 quater, I. 89/01, in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Cedu, poiché la Corte distrettuale, con il rigetto dell'opposizione proposta dalla Tacchinardi contro il decreto monocratico della Corte di appello di Milano, ha confermato anche la condanna al pagamento della cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00; - il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. . Atteso che: - i primi due motivi di ricorso, che vanno trattati unitariamente per la connessione argomentativa che li avvince, sono fondati. Quanto alla titolarità del diritto all'equo indennizzo in capo al fallito va confermata la risposta positiva al quesito (cfr. Cass. n. 13605 del 2013), occorrendo altresì ricordare che secondo i principi affermati da questa Corte, e dai quali risulta essersi evidentemente discostata la pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 12807 del 2003) in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il comportamento della parte rileva nella misura in cui abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in cui si assume essersi verificata una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dovendosi escludere che abbia influenza il comportamento anteriore al processo, ancorché al processo medesimo esso abbia dato causa. Pertanto, il fatto che il fallito abbia, con il suo comportamento anteriore alla dichiarazione di fallimento, posto (sia pure con piena consapevolezza) le premesse delle azioni revocatorie successivamente esercitate dalla curatela fallimentare a tutela delle ragioni della massa, non vale a giustificare la durata delle azioni revocatorie medesime, e di riflesso del procedimento fallimentare (conf. Cass. n. 10074 del 2008, quanto alla condotta del fallito consistente nella vendita di beni in epoca anteriore all'apertura del fallimento, in merito al ritardo nella definizione dei giudizi volti al recupero di detti beni, non imputabile a negligenza della curatela, dovendo tenersi conto, nell'accertamento della violazione, anche del comportamento degli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate, e potendo le predette circostanze trovare adeguata considerazione nell'ambito della valutazione della complessità della vicenda processuale, nonché ai fini della quantificazione della misura della riparazione). Appare, quindi, non corretto il richiamo da parte della Corte distrettuale alla condotta anteriore del fallito per negare il diritto all'equo indennizzo, quanto alle condotte successive, va ricordato come questa Corte abbia affermato che (Cass.n. 2247 del 2007) non possa considerarsi motivazione pertinente e logica, ai fini del rigetto delle richieste di equo indennizzo, il richiamo operato dal giudice della equa riparazione alla mancanza di iniziative da parte del fallito nei confronti degli organi della procedura fallimentare per accelerarne la definizione, quale indice rivelatore di una sofferenza e paterna d'animo meno avvertiti, avuto anche riguardo alla posizione di mera attesa cui il fallito è assoggettato nel corso della procedura di cui si tratta. L'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89/2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, invero, stabilisce che "si considera rispettato il termine ragionevole se ... la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni". Orbene, effettivamente questa Corte ha affermato che (Cass. n. 8497 n. 2008) in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l'inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura. Tuttavia, anche in relazione alla situazione anteriore alla novella del 2012, questa Corte ha precisato che (Cass. n. 23982 del 2017) la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni (conf. Cass. n. 8468 del 2012; Cass.n. 9254 del 2012), sicché i vari elementi potrebbero al più influire sulla individuazione del termine di durata ragionevole della procedura, ma pur sempre nel rispetto dell'indicato limite cronologico. In tal senso, si è ribadito che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario, così arrivando al più a ritenere ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento fallimentare si sia presentato particolarmente complesso, anche appunto per la proliferazione di giudizi connessi (Cass. n. 18686 del 2005; Cass. n. 28858 del 2011; Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 7 del 2019); - il terzo motivo, inteso a censurare la statuizione del decreto impugnato relativa alla condanna pronunciata dal giudice in sede di opposizione al pagamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende, deve ritenersi dipendente da quelle investite dalla cassazione di cui ai motivi 1) e 2), costituendo un effetto espansivo interno previsto ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c. dell'accoglimento medesimo, per cui resta assorbito dal sancito accoglimento degli altri due mezzi di ricorso, per le ragioni esposte al paragrafo precedente. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Il decreto va cassato e la disposta cassazione del provvedimento importa che la causa deve essere rinviata, per un rinnovato esame dinanzi alla medesima Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale, avuto riguardo a quello che sarà l'esito finale globale della vertenza, provvederà anche sul regolamento delle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in