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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2019

Cassazione n. 27984/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34880-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIET.V [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,

V. GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G 'ANO, che la. rappresenta e difende; - controricorrente - avverso) la sentenza n. 2134/2019 della CORTE D'APPELLO di RM1A, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 2847 del 2018, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato "la nullità dei termini opposti ai contratti stipulati tra le parti per i periodi dal 10 aprile al 31 luglio 2007 e dal 10 settembre al 29 settembre 2007 e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tuttora in atto a decorrere dal 10 aprile 2007", con le pronunce ripristinatone ed indennitarie conseguenziali;

2. la Corte territoriale, preso atto che, secondo la pronuncia di Cassazione, "rilievo assorbente assume la censura relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento incombente alla Società, censura da ritenersi fondata in ^considerazione della discrasia tra i dati risultanti dal pxospetto prodotto dalla Società e quelli recati dal bilancio dalla stessa depositato su ordine del giudice di prime cure, di per sé significativa dell'inidoneità probatoria dei dati prodotti dalla Società non supportati da scritture contabili, privi quindi di valore oggettivo ed insuscettibili di riscontro, secondo quanto deve desumersi dal principio per cui nessuno può costituire prova a proprio vantaggio", ha ritenuto che la società non avesse fornito la prova del rispetto della clausola di contingentamento, tenuto anche conto che il Collegio non avrebbe potuto fondare "la decisione di merito sugli stessi elementi che la Cassazione ha ritenuto contraddittori ed insufficienti"; Ric. 2019 n. 34880 sez.

ML - ud. 11-05-2021 -2-

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso la Grisorio;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., "violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art 2, comrna 1 bis, d. lgs. n. 368 del 2001 e agli artt. 115 e 116 c.p.c.''; si sostiene che la società avrebbe fornito la prova documentale del rispetto della clausola di contingentamento; la censura è inammissibile; non vi è dubbio che l'accertamento del superamento o meno del limite imposto dalla cd. clausola di contingentamento in relazione al numero dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di riferimento è una quaestio,Mdi che non può essere rivalutata in sede di legittimità; la ricorrente denuncia solo formalmente un errore di diritto ma nella sostanza contesta l'accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze di causa ed in ossequio alla pronuncia di. cassazione di questa Corte; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione dei merito degli accadimenti" Ric. 2019 n. 34880 sez.

ML - ud. 11-05-2021 -3- (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.

LU. n. 25950 del 2020); conferma questa pretesa di rivalutazione nel merito l'improprio riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012 (da ultimo v.

Cass.

SS.Uti. n. 20867 del 2020); parimenti inammissibile il secondo motivo con cui si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. lamentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto specificato dalla società in sede di costituzione nel giudizio di rinvio; invero il fatto decisivo cui si riferisce il n. 5 novellato dell'art. 360 c.p.c. deve essere un fatto storico, principale o secondario, che ha dato origine alla controversia e che deve essere debitamente enucleato, mentre nella specie parte ricorrente si duole della mancata valutazione di deduzioni contenute in difese processuali, e la censura non è formulata secondo i canoni imposti da Cass.

SSIT. nn. 8053 e 8054 del 2014;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2019 n. 34880 sez.

ML - ud. 11-05-2021 -4- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.

LU . n. 4315 del 2020); P.Q.M.

I,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000 ,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 159./0 e accessori di legge. :ki sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso iii Roma nell'adunanza camerale dell'i 1 maggio 2021 Il Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. sposito [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34880-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIET.V [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G 'ANO, che la. rappresenta e difende; - controricorrente - avverso) la sentenza n. 2134/2019 della CORTE D'APPELLO di RM1A, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 2847 del 2018, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato "la nullità dei termini opposti ai contratti stipulati tra le parti per i periodi dal 10 aprile al 31 luglio 2007 e dal 10 settembre al 29 settembre 2007 e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tuttora in atto a decorrere dal 10 aprile 2007", con le pronunce ripristinatone ed indennitarie conseguenziali; 2. la Corte territoriale, preso atto che, secondo la pronuncia di Cassazione, "rilievo assorbente assume la censura relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento incombente alla Società, censura da ritenersi fondata in ^considerazione della discrasia tra i dati risultanti dal pxospetto prodotto dalla Società e quelli recati dal bilancio dalla stessa depositato su ordine del giudice di prime cure, di per sé significativa dell'inidoneità probatoria dei dati prodotti dalla Società non supportati da scritture contabili, privi quindi di valore oggettivo ed insuscettibili di riscontro, secondo quanto deve desumersi dal principio per cui nessuno può costituire prova a proprio vantaggio", ha ritenuto che la società non avesse fornito la prova del rispetto della clausola di contingentamento, tenuto anche conto che il Collegio non avrebbe potuto fondare "la decisione di merito sugli stessi elementi che la Cassazione ha ritenuto contraddittori ed insufficienti"; Ric. 2019 n. 34880 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso la Grisorio; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., "violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art 2, comrna 1 bis, d. lgs. n. 368 del 2001 e agli artt. 115 e 116 c.p.c.''; si sostiene che la società avrebbe fornito la prova documentale del rispetto della clausola di contingentamento; la censura è inammissibile; non vi è dubbio che l'accertamento del superamento o meno del limite imposto dalla cd. clausola di contingentamento in relazione al numero dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di riferimento è una quaestio,Mdi che non può essere rivalutata in sede di legittimità; la ricorrente denuncia solo formalmente un errore di diritto ma nella sostanza contesta l'accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze di causa ed in ossequio alla pronuncia di. cassazione di questa Corte; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione dei merito degli accadimenti" Ric. 2019 n. 34880 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS. LU. n. 25950 del 2020); conferma questa pretesa di rivalutazione nel merito l'improprio riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012 (da ultimo v. Cass. SS.Uti. n. 20867 del 2020); parimenti inammissibile il secondo motivo con cui si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. lamentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto specificato dalla società in sede di costituzione nel giudizio di rinvio; invero il fatto decisivo cui si riferisce il n. 5 novellato dell'art. 360 c.p.c. deve essere un fatto storico, principale o secondario, che ha dato origine alla controversia e che deve essere debitamente enucleato, mentre nella specie parte ricorrente si duole della mancata valutazione di deduzioni contenute in difese processuali, e la censura non è formulata secondo i canoni imposti da Cass. SSIT. nn. 8053 e 8054 del 2014; 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2019 n. 34880 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS. LU . n. 4315 del 2020); P.Q.M. I,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000 ,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 159./0 e accessori di legge. :ki sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso iii Roma nell'adunanza camerale dell'i 1 maggio 2021 Il Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. sposito [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27984/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris