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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 29696/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7887- 20 18 proposto da: P B [OSCURATO:PERSONA] s .n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Anapo 20 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 7887 sez.

S2 -ud. 19-3-2024 - 2 - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PISTOIA resa nel fascicolo n. 3753/2016, pubblicatail 27/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con ricorso del 22 / 2 /2018, P B [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della ordinanza del Tribunale di Pistoia, resa nel fascicolo n. 3753/2016, pubblicata il 27/12/2017, che l’aveva condannata al pagamento di Euro 11.609,05 in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi professionali;ha formulato in ricorso tre motivi di censura; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -con atto stragiudiziale del 2 5 / 3 / 2019, le parti hanno transatto la lite, con rinuncia al ricorso per cassazione e compensazione di spese, disciplinate anche in riferimento al vincolo di solidarietà; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’atto di transazione, con l’istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione di spese, regolarmente comunicati alla società ricorrente; P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese interamente compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7887- 20 18 proposto da: P B [OSCURATO:PERSONA] s .n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Anapo 20 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 7887 sez. S2 -ud. 19-3-2024 - 2 - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PISTOIA resa nel fascicolo n. 3753/2016, pubblicatail 27/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con ricorso del 22 / 2 /2018, P B [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della ordinanza del Tribunale di Pistoia, resa nel fascicolo n. 3753/2016, pubblicata il 27/12/2017, che l’aveva condannata al pagamento di Euro 11.609,05 in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi professionali;ha formulato in ricorso tre motivi di censura; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -con atto stragiudiziale del 2 5 / 3 / 2019, le parti hanno transatto la lite, con rinuncia al ricorso per cassazione e compensazione di spese, disciplinate anche in riferimento al vincolo di solidarietà; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’atto di transazione, con l’istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione di spese, regolarmente comunicati alla società ricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese interamente compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della C
Sentenza Cassazione n. 29696/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris