Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36768/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/2/2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di estorsione aggravata, secondo le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento resa da questa Corte (Sez.2, n. 45192 del 5/11/2021).

Nella sentenza rescindente, in particolare, si rilevava che la pena era stata determinata in anni 7, ritenendola prossima al minimo edittale, non essendosi considerato che all'epoca dei fatti (2015) la pena minima per l'estorsione aggravata era pari a 6 anni di reclusione.

L'annullamento con rinvio veniva disposto, pertanto, per la sola rideterminazione della pena base, ritenendo che il discostamento dal minimo edittale non fosse stato adeguatamente motivato.

2. Avverso la sentenza resa nel giudizio di rinvio, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione.

Si afferma che la Corte di appello avrebbe ridotto la pena base a 6 anni e 6 mesi di reclusione, pur senza fornire una adeguata motivazione, in tal modo non ottemperando all'indicazione contenuta nella sentenza rescindente.

Inoltre, nella sentenza impugnata venivano rimodulati gli aumenti per la contestata aggravante e per la continuazione, senza che fossero fornite, sul punto, specifiche motivazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che la sentenza rescindente ha riconosciuto un unico vizio motivazionale, concernente la determinazione della pena base.

Applicando il principio indicato in tale pronuncia, la Corte di appello ha provveduto a ridurre l'entità della pena base, portandola da 7 anni a 6 anni e sei mesi, fornendo una sia pur sintetica motivazione.

In particolare, si è fatto riferimento alla gravità delle modalità di commissione del fatto, costituente uno dei parametri valorizzabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

Tale motivazione, per quanto stringata, consente di comprendere il percorso motivazionale che ha indotto il giudice di merito a discostarsi dal minimo edittale, pari a 6 anni.

Peraltro, la minima entità della differenza tra minimo edittale e pena in concreto irrogata, fa ritenere ampiamente sufficiente la sintetica motivazione resa sul punto.

3. Il ricorrente contesta anche la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti computati per la contestata aggravante e per la continuazione interna, invocando il recente principio affermato da Sez.U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269).

La questione deve ritenersi preclusa, posto che nell'impugnazione proposta < avverso la prima sentenza di appello non si contestava in alcun modo l'entità e le modalità di determinazione della pena ritenuta per l'aggravante e la continuazione interna, tant'è che nella sentenza rescindente sul punto nulla viene statuito.

Ne consegue che non può proporsi in questa sede un motivo di ricorso non avanzato in precedenza.

Quanto detto comporta che la Corte di appello ben avrebbe potuto limitarsi alla sola rideterminazione della pena base, lasciando immutati i restanti aumenti.

Il fatto che abbia ugualmente proceduto alla rideterminazione, peraltro in senso favorevole all'imputato, non determina alcun vizio.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/2/2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di estorsione aggravata, secondo le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento resa da questa Corte (Sez.2, n. 45192 del 5/11/2021). Nella sentenza rescindente, in particolare, si rilevava che la pena era stata determinata in anni 7, ritenendola prossima al minimo edittale, non essendosi considerato che all'epoca dei fatti (2015) la pena minima per l'estorsione aggravata era pari a 6 anni di reclusione. L'annullamento con rinvio veniva disposto, pertanto, per la sola rideterminazione della pena base, ritenendo che il discostamento dal minimo edittale non fosse stato adeguatamente motivato. 2. Avverso la sentenza resa nel giudizio di rinvio, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma che la Corte di appello avrebbe ridotto la pena base a 6 anni e 6 mesi di reclusione, pur senza fornire una adeguata motivazione, in tal modo non ottemperando all'indicazione contenuta nella sentenza rescindente. Inoltre, nella sentenza impugnata venivano rimodulati gli aumenti per la contestata aggravante e per la continuazione, senza che fossero fornite, sul punto, specifiche motivazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che la sentenza rescindente ha riconosciuto un unico vizio motivazionale, concernente la determinazione della pena base. Applicando il principio indicato in tale pronuncia, la Corte di appello ha provveduto a ridurre l'entità della pena base, portandola da 7 anni a 6 anni e sei mesi, fornendo una sia pur sintetica motivazione. In particolare, si è fatto riferimento alla gravità delle modalità di commissione del fatto, costituente uno dei parametri valorizzabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Tale motivazione, per quanto stringata, consente di comprendere il percorso motivazionale che ha indotto il giudice di merito a discostarsi dal minimo edittale, pari a 6 anni. Peraltro, la minima entità della differenza tra minimo edittale e pena in concreto irrogata, fa ritenere ampiamente sufficiente la sintetica motivazione resa sul punto. 3. Il ricorrente contesta anche la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti computati per la contestata aggravante e per la continuazione interna, invocando il recente principio affermato da Sez.U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). La questione deve ritenersi preclusa, posto che nell'impugnazione proposta < avverso la prima sentenza di appello non si contestava in alcun modo l'entità e le modalità di determinazione della pena ritenuta per l'aggravante e la continuazione interna, tant'è che nella sentenza rescindente sul punto nulla viene statuito. Ne consegue che non può proporsi in questa sede un motivo di ricorso non avanzato in precedenza. Quanto detto comporta che la Corte di appello ben avrebbe potuto limitarsi alla sola rideterminazione della pena base, lasciando immutati i restanti aumenti. Il fatto che abbia ugualmente proceduto alla rideterminazione, peraltro in senso favorevole all'imputato, non determina alcun vizio. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 36768/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris