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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:765
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CJ0390_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Art. 3, nn. 1 e 2, e art. 5, nn. 1‑3 e 5, nonché allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Mancata individuazione di talune aree che avrebbero dovuto essere classificate come sensibili all’eutrofizzazione e mancata applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere individuate come sensibili.

[OSCURATO:PERSONA]

1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da Craigavon (impianto di trattamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché da Magherafelt, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del Nord. 4) La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0390_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Art. 3, nn. 1 e 2, e art. 5, nn. 1‑3 e 5, nonché allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Mancata individuazione di talune aree che avrebbero dovuto essere classificate come sensibili all’eutrofizzazione e mancata applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere individuate come sensibili. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da Craigavon (impianto di trattamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché da Magherafelt, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del Nord. 4) La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris