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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33143/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 31 gennaio 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia continuata per costringere a commettere un reato — per gli episodi di cui al capo a) commessi sino al 12 novembre 2014 — minaccia a pubblico ufficiale — così riqualificati i fatti di cui al capo a) commessi dopo il 12 novembre 2014 — e minaccia grave (capo b), reati tutti aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso.

In particolare, ad [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a processo penale per i reati di tentata estorsione, rapina e lesioni aggravati dal metodo mafioso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], si contesta di avere in più occasioni minacciato gravemente, anche di morte, il Vinci allo scopo di costringerlo a ritrattare le sue accuse nei confronti dello stesso Vacatello e di altri soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del processo penale a loro carico e quindi di rendere falsa testimonianza, commettendo il delitto con modalità di tipo mafioso e avvalendosi della notorietà della sua appartenenza alla criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico; inoltre, gli si contesta di avere, dopo la conclusione del processo, minacciato gravemente il Vinci rivolgendogli la frase «Pezzo di merda, prima o poi ti faccio sparare».

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 611 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

Evidenzia che la condanna poggia essenzialmente sulle dichiarazioni del Vinci che in realtà sarebbero inattendibili perché inverosimili ed incoerenti e comunque prive di alcun riscontro e finanche contraddette da quelle della figlia della stessa persona offesa.

Non era dimostrato che il Vacatello avesse posto in essere un'attività idonea ad incutere timore ai danni del Vinci.

La Corte di appello non aveva motivato sulla credibilità della persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza o mera apparenza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, avendo la Corte territoriale omesso di dare risposta alle doglianze della difesa in ordine alla attendibilità del Vinci; neppure si spiega in cosa sarebbe consistita la violenza o la minaccia esercitate sul Vinci dal Vacatello.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e della illogicità della motivazione posta a sostegno dell'applicazione dell'aggravante di cui alla citata disposizione.

La motivazione, sostiene il ricorrente, non fa riferimento al caso concreto e non chiarisce se il Vinci ritenesse il Vacatello vicino ad ambienti mafiosi, tanto da essere costretto ad assecondare le sue richieste; la circostanza che il Vinci avesse comunque deposto in giudizio militava a sostegno della insussistenza di alcun timore in capo allo stesso.La sussistenza dell'aggravante andava provata oltre ogni ragionevole dubbio e non poteva basarsi solo sulla conoscenza da parte del Vinci della vicinanza del Vacatello ad ambienti mafiosi, essendo invece necessaria la commissione di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo; in particolare, non erano sufficienti, a tal fine, le mere caratteristiche soggettive dell'agente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili perché generici e comunque manifestamente infondati.

Nella sentenza impugnata viene ampiamente motivato in ordine all'attendibilità del Vinci ed in ordine ai molteplici riscontri che assistono le sue dichiarazioni, come le registrazioni acquisite, ad opera della polizia giudiziaria, da impianti di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui il Vacatello ha avvicinato il Vinci per minacciarlo o le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, un riscontro di natura logica viene desunto anche dall'esito del processo di primo grado a carico del Vacatello per il reato di tentata estorsione, conclusosi con l'assoluzione dell'odierno ricorrente a causa della contraddizioni e reticenze del Vinci e poi con la condanna in secondo grado, avendo i giudici di appello accertato che il Vinci era stato minacciato per indurb a ritrattare le sue dichiarazioni predibattimentali che sono state ritenute direttamente utilizzabili ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

Il ricorrente si limita in questa sede a reiterare le doglianze contenute nell'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del loro rigetto.

È inammissibile il ricorso per cassazione quando manclii l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato, Rv. 259425).

Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma 3 • assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027, che ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di fronteggiare possibili azioni punitive dei complici e dei parenti dell'imputato; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).

Sul punto la Corte di appello ha adeguatamente motivato evidenziando che nel caso di specie il Vacatello, nel minacciare il Vinci, ha più volte evocato il Pardea, soggetto che come il Vacatello era imputato di tentata estorsione, rapina e lesioni ai danni del Vinci, lasciando intendere che egli non agiva in modo isolato, ma in unione con il predetto e nell'interesse del Pardea, e che le minacce non provenivano solo dall'odierno ricorrente, ma anche dal Pardea e da tutto il gruppo criminale.Analoghe considerazioni valgono per il reato di minaccia di cui al capo b), consistito nel rivolgere al Vinci la frase «... prima o poi ti faccio sparare».

Egli non afferma che in futuro sparerà, ma che farà sparare da altri contro il Vinci, lasciando intendere che egli può valersi dell'appoggio e della collaborazione, per attuare i suoi propositi di vendetta, del gruppo criminale di cui è membro.

Quanto alla idoneità delle condotte attuate dal Vacatello ad intimidire il Vinci, la Corte di appello, come già si è esposto sopra, ha evidenziato che il testimone ha reso una deposizione contraddittoria e reticente, mostrando in tal modo che le minacce avevano permesso al Vacatello di conseguire il suo obiettivo, ossia incutere paura al Vinci e costringerlo a neutralizzare le sue precedenti dichiarazioni accusatorie.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 31 gennaio 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia continuata per costringere a commettere un reato — per gli episodi di cui al capo a) commessi sino al 12 novembre 2014 — minaccia a pubblico ufficiale — così riqualificati i fatti di cui al capo a) commessi dopo il 12 novembre 2014 — e minaccia grave (capo b), reati tutti aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso. In particolare, ad [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a processo penale per i reati di tentata estorsione, rapina e lesioni aggravati dal metodo mafioso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], si contesta di avere in più occasioni minacciato gravemente, anche di morte, il Vinci allo scopo di costringerlo a ritrattare le sue accuse nei confronti dello stesso Vacatello e di altri soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del processo penale a loro carico e quindi di rendere falsa testimonianza, commettendo il delitto con modalità di tipo mafioso e avvalendosi della notorietà della sua appartenenza alla criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico; inoltre, gli si contesta di avere, dopo la conclusione del processo, minacciato gravemente il Vinci rivolgendogli la frase «Pezzo di merda, prima o poi ti faccio sparare». 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 611 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Evidenzia che la condanna poggia essenzialmente sulle dichiarazioni del Vinci che in realtà sarebbero inattendibili perché inverosimili ed incoerenti e comunque prive di alcun riscontro e finanche contraddette da quelle della figlia della stessa persona offesa. Non era dimostrato che il Vacatello avesse posto in essere un'attività idonea ad incutere timore ai danni del Vinci. La Corte di appello non aveva motivato sulla credibilità della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza o mera apparenza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, avendo la Corte territoriale omesso di dare risposta alle doglianze della difesa in ordine alla attendibilità del Vinci; neppure si spiega in cosa sarebbe consistita la violenza o la minaccia esercitate sul Vinci dal Vacatello. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e della illogicità della motivazione posta a sostegno dell'applicazione dell'aggravante di cui alla citata disposizione. La motivazione, sostiene il ricorrente, non fa riferimento al caso concreto e non chiarisce se il Vinci ritenesse il Vacatello vicino ad ambienti mafiosi, tanto da essere costretto ad assecondare le sue richieste; la circostanza che il Vinci avesse comunque deposto in giudizio militava a sostegno della insussistenza di alcun timore in capo allo stesso.La sussistenza dell'aggravante andava provata oltre ogni ragionevole dubbio e non poteva basarsi solo sulla conoscenza da parte del Vinci della vicinanza del Vacatello ad ambienti mafiosi, essendo invece necessaria la commissione di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo; in particolare, non erano sufficienti, a tal fine, le mere caratteristiche soggettive dell'agente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili perché generici e comunque manifestamente infondati. Nella sentenza impugnata viene ampiamente motivato in ordine all'attendibilità del Vinci ed in ordine ai molteplici riscontri che assistono le sue dichiarazioni, come le registrazioni acquisite, ad opera della polizia giudiziaria, da impianti di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui il Vacatello ha avvicinato il Vinci per minacciarlo o le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, un riscontro di natura logica viene desunto anche dall'esito del processo di primo grado a carico del Vacatello per il reato di tentata estorsione, conclusosi con l'assoluzione dell'odierno ricorrente a causa della contraddizioni e reticenze del Vinci e poi con la condanna in secondo grado, avendo i giudici di appello accertato che il Vinci era stato minacciato per indurb a ritrattare le sue dichiarazioni predibattimentali che sono state ritenute direttamente utilizzabili ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente si limita in questa sede a reiterare le doglianze contenute nell'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del loro rigetto. È inammissibile il ricorso per cassazione quando manclii l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato, Rv. 259425). Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma 3 • assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027, che ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di fronteggiare possibili azioni punitive dei complici e dei parenti dell'imputato; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). Sul punto la Corte di appello ha adeguatamente motivato evidenziando che nel caso di specie il Vacatello, nel minacciare il Vinci, ha più volte evocato il Pardea, soggetto che come il Vacatello era imputato di tentata estorsione, rapina e lesioni ai danni del Vinci, lasciando intendere che egli non agiva in modo isolato, ma in unione con il predetto e nell'interesse del Pardea, e che le minacce non provenivano solo dall'odierno ricorrente, ma anche dal Pardea e da tutto il gruppo criminale.Analoghe considerazioni valgono per il reato di minaccia di cui al capo b), consistito nel rivolgere al Vinci la frase «... prima o poi ti faccio sparare». Egli non afferma che in futuro sparerà, ma che farà sparare da altri contro il Vinci, lasciando intendere che egli può valersi dell'appoggio e della collaborazione, per attuare i suoi propositi di vendetta, del gruppo criminale di cui è membro. Quanto alla idoneità delle condotte attuate dal Vacatello ad intimidire il Vinci, la Corte di appello, come già si è esposto sopra, ha evidenziato che il testimone ha reso una deposizione contraddittoria e reticente, mostrando in tal modo che le minacce avevano permesso al Vacatello di conseguire il suo obiettivo, ossia incutere paura al Vinci e costringerlo a neutralizzare le sue precedenti dichiarazioni accusatorie. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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