CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 29361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi lette le memorie dei difensori che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnata sentenza ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare di Milano con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia per i reati di rapina (solo tentata), danneggiamento e lesioni personali dolose. La Corte di appello ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. Con ricorsi distinti ma sostanzialmente identici essi lamentano innanzitutto la violazione di legge (art.628 cod. pen.) e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ex art.610 co. pen.. La sentenza d'appello è silente, si sostiene, nonostante lo specifico punto d'appello. Come secondo motivo di ricorso si lamenta la assenza di motivazione in ordine alla misura della pena, di cui si dice solamente che è modesta, senza alcuna valutazione degli ulteriori profili addotti dalla difesa. 3. Il Procuratore ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria inviata per mail. I difensori hanno replicato, inviando memorie in cui ribadiscono le rispettive argomentazioni richiamandosi alle conclusioni già rassegnate nei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati in relazione al primo motivo in essi illustrato. In sostanza, si contesta la decisione della Corte d'appello di Milano per aver omesso qualsiasi motivazione sul punto sollevato con l'atto di appello relativamente alla qualificazione del fatto. In secondo grado infatti, la difesa degli imputati aveva evidenziato che per le modalità concrete in cui si erano svolti i fatti, gli imputati potevano essere al più chiamati a rispondere del reato di violenza privata (oltre che di lesioni e danneggiamento) ma non di rapina. Ciò per la ragione che i due avevano fatto ingresso nel supermercato (appartenente ad una catena di negozi di cui loro stessi erano all'epoca dipendenti) non per rubare poche confezioni di prosciutto o altri alimenti (avendo ampia disponibilità monetaria in tasca al momento del fatto, peraltro) ma per acquistarle. E se violenza vi era stata da parte loro, era stata solo una reazione (favorita dall'abuso di alcol) al pressante invito loro rivolto di uscire dal negozio, ormai in chiusura. Ne era nato un battibecco, presto degenerato in violenza, ma non vi era mai stata alcuna intenzione di sottrarre alcunché. 2. Rispetto a tale argomento, la sentenza è totalmente silente. La motivazione della sentenza menziona effettivamente tra i motivi di appello la questione giuridica ("I due imputati .. non intendevano compiere alcuna rapina. Al più è ravvisabile il reato di cui all'art.610 c.p." si legge a pg.4) ma poi la dimentica nella parte dedicata ai motivi della decisione dove qualifica come evidente la coscienza e volontà delle condotte incriminate ma non spende una parola per rispondere al punto sollevato dalla difesa. Il difetto di motivazione denunciato con il motivo di ricorso (mancanza, assenza e mera apparenza della motivazione, si legge nel ricorso) deve pertanto ritenersi sussistente in quanto l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi di completezza in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento. La sentenza va annullata in relazione alla tentata rapina, con irrevocabilità delle statuizioni di responsabilità dei due imputati in ordine alle residue imputazioni. Il giudice di rinvio, da identificarsi in un'altra Sezione penale della Corte d'appello di Milano dovrà decidere sulla questione sollevata con il primo ed il secondo motivo di appello, con ogni eventuale conseguenza in ordine al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla tentata rapina aggravata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati in ordine alle residue imputazioni. Così deciso in Roma, 9 giugno 2023 I