Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 27526/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha depositato "provvedimento attestante l'esecuzione della pena emessa dalla Procura di Velletri", al fine della valutazione in ordine alla declaratoria di improcedibilità dell'appello del Pubblico ministero per intervenuta esecuzione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 aprile 2026 il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'aggravamento della misura degli arresti domiciliaricon la custodia cautelare, in quanto, posto in regime di arresti domiciliari, era stato trovato in possesso di tre dosi di stupefacente.

Tale condotta è stata ritenuta violativa delle prescrizioni inerenti la misura custodiale, atteso che, a prescindere dal quantitativo detenuto, il possesso di stupefacente era indice del fatto che il ricorrente aveva mantenuto legami e rapporti con il contesto illecito in cui era era risultato ampiamente inserito, avendo acquistato lo stupefacente da quel contesto di provenienza.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge, per avere il Tribunale disposto l'aggravamento di una misura cautelare a fronte di una sentenza passata in giudicato, in violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. 2.2.

Illogicità della motivazione in relazione all'aggravamento della misura, non essendovi prova della data di ingresso della sostanza stupefacente nella casa, ove l'imputato si trovava ristretto agli arresti domiciliari, ed essendo, quindi, possibile che lo stupefacente fosse un residuo della pregressa attività delinquenziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il provvedimento de libertate (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere), allorquando, nelle more, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall'ordine di esecuzione (Sez. 6, n. 39268 del 12/07/2013, Costa, Rv. 256269 01; Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Annbesi, Rv. 242267 - 01).

Difatti, nel momento in cui la pena inflitta viene posta in esecuzione, l'eventuale fondatezza della tesi, sostenuta in sede di istanza di sostituzione della misura cautelare, non può avere alcuna rilevanza, essendosi, ormai, sovrapposto al titolo, costituito dalla ordinanza dispositiva della custodia in carcere, il diverso titolo - che ha il suo fondamento nel giudicato - consistente nell'ordine di esecuzione.

In altri termini, dopo il giudicato non residua spazio, né sul piano logico né su quello sistematico, per valutazioni proprie della fase cautelare — gravità 2indiziaria, esigenze cautelari, adeguatezza, proporzionalità e legittimità della misura — poiché la disciplina delle misure cautelari personali è funzionale al processo di cognizione.

3. Nel caso in esame, la sentenza di merito che ha accertato la responsabilità dell'imputato è divenuta irrevocabile il 30 aprile 2026, con conseguente emissione dell'ordine di esecuzione della pena.

L'esecutività della sentenza fa venir meno la possibilità di deliberare sul ricorso dell'imputato rispetto all'ordinanza del Collegio della cautela con funzioni di appello, con il venir meno dell'interesse alla decisione per sopravvenute ragioni in rito.

Nella fattispecie, in particolare, non sarebbe più possibile dare efficacia alla decisione del Tribunale, con la conseguente modifica dello stato "cautelare" ormai non più suscettibile — per quanto prima argomentato — di autonoma valutazione, e neppure reinvestire il Tribunale per la prosecuzione dell'incidente cautelare con un diverso esame.

4. La sopravvenuta carenza di interesse comporta, inoltre, che il provvedimento del Tribunale non possa divenire esecutivo, come invece ordinariamente accadrebbe a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso tempestivamente proposto contro di esso, essendo ormai stabilizzato lo stato cautelare degli arresti domiciliari.

Resta, dunque, ferma la misura degli arresti domiciliari, unica misura pendente ed efficace al momento del passaggio in giudicato della sentenza di merito; segue la statuizione di cui al dispositivo.

P.Q P.Q.MCirimele Dott sselr'..gd ttef - • '9•125

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha depositato "provvedimento attestante l'esecuzione della pena emessa dalla Procura di Velletri", al fine della valutazione in ordine alla declaratoria di improcedibilità dell'appello del Pubblico ministero per intervenuta esecuzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 aprile 2026 il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'aggravamento della misura degli arresti domiciliaricon la custodia cautelare, in quanto, posto in regime di arresti domiciliari, era stato trovato in possesso di tre dosi di stupefacente. Tale condotta è stata ritenuta violativa delle prescrizioni inerenti la misura custodiale, atteso che, a prescindere dal quantitativo detenuto, il possesso di stupefacente era indice del fatto che il ricorrente aveva mantenuto legami e rapporti con il contesto illecito in cui era era risultato ampiamente inserito, avendo acquistato lo stupefacente da quel contesto di provenienza. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge, per avere il Tribunale disposto l'aggravamento di una misura cautelare a fronte di una sentenza passata in giudicato, in violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. 2.2. Illogicità della motivazione in relazione all'aggravamento della misura, non essendovi prova della data di ingresso della sostanza stupefacente nella casa, ove l'imputato si trovava ristretto agli arresti domiciliari, ed essendo, quindi, possibile che lo stupefacente fosse un residuo della pregressa attività delinquenziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il provvedimento de libertate (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere), allorquando, nelle more, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall'ordine di esecuzione (Sez. 6, n. 39268 del 12/07/2013, Costa, Rv. 256269 01; Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Annbesi, Rv. 242267 - 01). Difatti, nel momento in cui la pena inflitta viene posta in esecuzione, l'eventuale fondatezza della tesi, sostenuta in sede di istanza di sostituzione della misura cautelare, non può avere alcuna rilevanza, essendosi, ormai, sovrapposto al titolo, costituito dalla ordinanza dispositiva della custodia in carcere, il diverso titolo - che ha il suo fondamento nel giudicato - consistente nell'ordine di esecuzione. In altri termini, dopo il giudicato non residua spazio, né sul piano logico né su quello sistematico, per valutazioni proprie della fase cautelare — gravità 2indiziaria, esigenze cautelari, adeguatezza, proporzionalità e legittimità della misura — poiché la disciplina delle misure cautelari personali è funzionale al processo di cognizione. 3. Nel caso in esame, la sentenza di merito che ha accertato la responsabilità dell'imputato è divenuta irrevocabile il 30 aprile 2026, con conseguente emissione dell'ordine di esecuzione della pena. L'esecutività della sentenza fa venir meno la possibilità di deliberare sul ricorso dell'imputato rispetto all'ordinanza del Collegio della cautela con funzioni di appello, con il venir meno dell'interesse alla decisione per sopravvenute ragioni in rito. Nella fattispecie, in particolare, non sarebbe più possibile dare efficacia alla decisione del Tribunale, con la conseguente modifica dello stato "cautelare" ormai non più suscettibile — per quanto prima argomentato — di autonoma valutazione, e neppure reinvestire il Tribunale per la prosecuzione dell'incidente cautelare con un diverso esame. 4. La sopravvenuta carenza di interesse comporta, inoltre, che il provvedimento del Tribunale non possa divenire esecutivo, come invece ordinariamente accadrebbe a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso tempestivamente proposto contro di esso, essendo ormai stabilizzato lo stato cautelare degli arresti domiciliari. Resta, dunque, ferma la misura degli arresti domiciliari, unica misura pendente ed efficace al momento del passaggio in giudicato della sentenza di merito; segue la statuizione di cui al dispositivo. P.Q P.Q.MCirimele Dott sselr'..gd ttef - • '9•125
Sentenza Cassazione n. 27526/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris