CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generale dello Stato-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia –Sezione Staccata di Catania n. 1081/2019 depositata il 21/02/2019.Sul ricorso iscritto al n. 28061/2020 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate e del Territorio, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia –Sezione Staccata di Catania n. 1144/2020 depositata il 20/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/20261. In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalla FortuniaS.p.A. avverso l’avviso di accertamento n. RJ803A101599/2008, emessoper l’anno d’imposta 2003, la CTP di Catania, accogliendo parzialmente ilricorso della parte privata, riduceva l’importo della pretesa erariale.1.1. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – SezioneStaccata di Catania, con sentenza n. 1081/2019, depositata il21/02/2019, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, con cui sirinnovava la contestazione avente ad oggetto la sussistenza dellalegittimazione ad impugnare l’atto impositivo in capo a [OSCURATO:PERSONA],ultimo legale rappresentante della società in bonis, poi dichiarata fallita.1.2. I giudici di appello, inoltre, dichiaravano tardivo e dunqueinammissibile l’appello incidentale della società, inteso a contestare laparziale conferma della pretesa erariale disposta, in primo grado, dallaCTP di Catania e ad ottenere l’integrale annullamento dell’avviso diaccertamento.2. La menzionata sentenza della CTR della Sicilia – Sezione Staccata diCatania è stata oggetto, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di ricorso perrevocazione, con il quale si denunciava l’errore in cui era incorso il giudicedi appello nel dichiarare tardivo e dunque inammissibile l’appelloincidentale inteso a contestare la parziale conferma della pretesa erarialedisposta, in primo grado, dalla CTP di Catania.2.1. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 1144/2020, depositata il20/02/2020, in via rescindente accoglieva il ricorso, revocando, in partequa, la sentenza n. 1081/2019 laddove aveva ritenuto tardivo l’appelloincidentale e, in via rescissoria, lo accoglieva, annullando integralmentel’avviso di accertamento.3. L’Agenzia delle entrate ha proposto, avverso la sentenza n.1081/2019, ricorso per cassazione (allibrato al n. 26955/2019 R.G.)sorretto da due motivi e la società ha resistito con controricorso.Numero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/20264. Anche la sentenza n. 1144/2020 è stata impugnata (ricorsoallibrato al n. 28061/2020 R.G.) dall’Amministrazione finanziaria,limitatamente alla pars rescissoria, con ricorso per cassazione sorretto datre motivi, contrastato dalla parte privata con controricorso.5. Entrambi i ricorsi sono stati chiamati all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],in esito alla quale questa Corte, con ordinanze interlocutorie n. 3085 e3087 del 12/02/2026, preso atto del decesso del difensore della societàintimata, ha disposto la rinnovazione della notifica dell’avviso ditrattazione alla parte personalmente, e segnatamente al liquidatore eultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].6. I ricorsi sono quindi stati chiamati all’odierna adunanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che, in esecuzione delle richiamateordinanze interlocutorie n. 3085 e 3087 del 12/02/2026, la cancelleria, aseguito del sopravvenuto decesso del difensore della controricorrente avv.[OSCURATO:PERSONA], ha proceduto alla comunicazione dell’avviso ditrattazione personalmente alla parte, che tuttavia è risultata irreperibile.Si deve procedere comunque alla trattazione del procedimento. Nelgiudizio di cassazione, in caso di morte del difensore della parte (nellaspecie la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), presso il quale quest'ultimaabbia eletto domicilio, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso difissazione dell'udienza alla parte (nella specie all’ultimo legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis) a causadell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato in atti e dell'assenza diqualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso alquale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento allatrattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominatadall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto didifesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al puntod'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli attiNumero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/2026propri del giudizio di legittimità (arg. ex Cass. 9 agosto 2017, n. 19864; v.anche Cass. 7 febbraio 2026, n. 2702 e, da ultimo, Cass. 10 giugno 2026,n. 18991).1.1. Sempre in via preliminare deve disporsi la riunione dei ricorsi.Sussiste connessione fra i due giudizi, pendenti fra le stesse parti, aventiad oggetto la contestazione del medesimo atto impositivo e sentenzepeculiarmente correlate, come si è evidenziato nella parte narrativa.1.2. Le Sezioni Unite della Corte, seguite da giurisprudenzaconsolidata, hanno chiarito che l'istituto della riunione di procedimentirelativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quantovolto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre allacertezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, inrelazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separatigiudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata delprocesso, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoriadelle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulladomanda di giustizia, ed in conformità al ruolo istituzionale della Corte dicassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio adassicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge,nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. U. 13/09/2005,n. 18125).2. Il ricorso iscritto al n. 26955/2019 è sorretto da due motivi diimpugnazione.3. Con il primo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.с. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 43 del R.D. n. 267/1942, dell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992,nonché degli artt. 100 c.p.с. e 2697 c.c.L’Amministrazione lamenta il mancato accoglimento, da parte deigiudici del merito, della eccezione di difetto di legittimazione processualein capo a [OSCURATO:PERSONA], ultimo legale rappresentante della società inNumero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/2026bonis, poi dichiarata fallita, sia perché la legittimazione, in radice,spettava esclusivamente al curatore del sopravvenuto fallimento, siaperché il predetto legale rappresentante tale non era nell’anno di impostaoggetto dell’atto impugnato.4. Il motivo, seppure cumulando due differenti censure,contrariamente alla contestazione della controricorrente, è ammissibile, inquanto la sua formulazione consente di cogliere con chiarezza le doglianzeprospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separatoesattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essefossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr.Cass., Sez. U., n. 9100/2015).4.1. Invero, le censure, al di là della loro intestazione, sono chiare.Si nega l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a colui che haimpugnato l’avviso di accertamento in nome della società fallita, nonessendo egli il legale rappresentante della società nell’anno d’imposta edessendo stato poi sostituito dal curatore fallimentare una volta intervenutoil fallimento della società. Si sostiene che il ricorso era comunqueinammissibile perché, premesso che l’iniziativa del soggetto fallito è intermini generali consentita a condizione che sussista un effettivo e totaledisinteresse del curatore, non bastando la mera inerzia di costui chepotrebbe essere anche frutto di una scelta consapevole di non impugnare,spettava al soggetto agente provare ex art. 2697 c.p.c. che l’inerzia delcuratore fosse appunto assoluta e non invece frutto di una sceltaponderata e consapevole, prova nella specie non fornita.4.2. Parimenti infondata è la censura di inammissibilità per difetto dispecificità del motivo sollevata dalla controricorrente, essendosufficientemente ostese le ragioni delle contestazioni mosse dallaricorrente.5. Tuttavia, il motivo è infondato, in relazione ad entrambi i profilisollevati.Numero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/20265.1. In primo luogo, l’inerzia del curatore, non in contestazione nelcaso di specie, costituisce presupposto necessario e sufficiente peraffermare l’autonoma legittimazione del fallito ad impugnare l’attoimpositivo, non essendo necessario che tale inerzia sia determinata damero disinteresse o inattività degli organi della procedura.Hanno di recente chiarito le Sezioni unite di questa Corte che«Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati primadella dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui siastato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., acondizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendoun comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia,indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbianodeterminato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per ilfallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo,vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e gradodel processo» (Cass. Sez. U., 28/04/2023, n. 11287, Rv. 667457 – 01), eancora di recente si è ribadito che «In tema di fallimento, la mera inerziaassunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento airapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima delladeclaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazioneprocessuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori adimpugnare l'atto» (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21333, Rv. 671651 - 02).5.2. Tanto premesso, appurato che sussiste legittimazione delsoggetto fallito ad impugnare gli avvisi di accertamento, in caso dipersona giuridica tale legittimazione non può che spettare all’ultimo legalerappresentante in carica prima dell’apertura del fallimento: il riferimento,che fa la difesa erariale, all’anno d’imposta non tiene conto che lalegittimazione processuale, attenendo appunto al processo, deve esserevalutata in rapporto al momento della introduzione del giudizio; mentre ilsubentro del curatore è sì la regola generale, ma appunto non può rilevareNumero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/2026quando si discuta della legittimazione concorrente del contribuente fallito,che si aggiunge a quella del curatore. Sicché, tirando le fila, la logicaimpone che l’azione concorrente non possa che essere esperita da coluiche era l’ultimo legale rappresentante della società prima del suofallimento. Tanto questa Corte ha rilevato nel caso analogo del liquidatoreex art. 2310 c.c., per la sua qualità di “ultimo legale rappresentante primadel fallimento” (Cass. 20913/2023, in motiv., par. 10).6. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazionedell’art. 112 c.p.с., per avere la Commissione regionale omesso dipronunciare sull’appello proposto dall’Amministrazione in relazione allalegittimità della pretesa erariale.In ossequio al principio di specificità e autosufficienza, la ricorrenteha trascritto ampi ed eloquenti stralci del proprio atto di appello (v.ricorso, pp. 19 ss.).6.1. Il motivo è fondato.6.2. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione dimerito, che integra una violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi siaomissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosiper capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenerel'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un beneall'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenutoconcreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Sez. 5, 16/05/2012,n. 7653, Rv. 622441 – 01; Cass. Sez. 6, 27/11/2017, n. 28308, Rv.646428 - 01).Nel caso di specie, la CTR ha esaminato esclusivamente il motivo diappello dell’Agenzia attinente alla contestazione della legittimazione dellasocietà fallita, omettendo ogni valutazione relativa alle censure attinenti alNumero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/2026merito della pretesa tributaria, come sollevate, sotto il profilo dellaviolazione delle regole che governano la presunzione di cui all’art. 32 deld.P.R. n. 600/1973, dall’Amministrazione appellante, né tali questionisono state esaminate in relazione allo speculare appello incidentale dellaparte privata, dichiarato inammissibile.7. Deve quindi procedersi all’esame del ricorso (rubricato al n.28061/2020 R.G.), con cui si impugna la sentenza della CTR della Sicilia n.1144/2020 che, come si è detto, revocando, in parte qua, la sentenza n.1081/2019 laddove aveva ritenuto tardivo l’appello incidentale, in viarescissoria lo ha accolto, annullando integralmente l’avviso diaccertamento.8. A sostegno di tale secondo ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,con un unico motivo articolato in tre distinte censure: i) in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione dell’art. 111 Cost.,dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.с. e dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992; ii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, ilconseguente vizio di nullità del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.с., per avere omesso i giudici di appello dipronunciare sui motivi esposti dall’Ufficio; iii) in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973,dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c.8.1. Il motivo è ammissibile, in quanto, pur cumulando plurimecensure riferite a differenti vizi contemplati dall’art. 360, primo comma,c.p.с., permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì daconsentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessitermini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati (arg. ex Cass., Sez. U., n.9100/2015), e ciò in particolar modo per quanto attiene alla censura diNumero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/2026apparenza della motivazione, da esaminarsi per precedenza logica, checonsente autonomo scrutinio e che deve ritenersi fondata.8.2. Ha affermato questa Corte che è nulla per mancanza – sotto ilprofilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all’art. 132,comma 2, n. 4), c.p.c., la sentenza la cui motivazione consista neldichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato ladomanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essaallegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idoneea giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica ofattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbiaritenuto di condividere (Cass. Sez. 3, 23/03/2017, n. 7402, Rv. 643692 -02).E, ancora, si è ribadito che in tema di valutazione delle prove e inparticolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dareconto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenzeprocessuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare ladomanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza lamotivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alleproduzioni in atti (Cass. Sez. 3, 30/05/2019, n. 14762, Rv. 654095 - 01).8.3. Orbene, la pronuncia qui gravata risulta manifestamente affettadalle descritte patologie, laddove la Commissione territoriale ha affermatoche «La totale mancanza di documenti contabili non permette diricostruire quanto accertato dalle [OSCURATO:PERSONA], mentre la perizia tecnicadi parte, depositata nel giudizio di primo grado e non contestatadall'ufficio nel merito ma solo come documento di parte, permette di avereuna ricostruzione più precisa e puntuale», e ancora che «La tesi dell'ufficioche contesta come presunte operazioni inesistenti la somma di euro750.000 non può trovare ingresso proprio per carenza dei presupposti chepossano portare all'inesistenza delle operazioni. Di contro la periziatecnica di parte, si ribadisce non contestata nel merito dell'ufficio,Numero registro generale 26955/2019Numero sezionale 4996/2026Numero di raccolta generale 22793/2026Data pubblicazione 06/07/2026permette una ricostruzione più attendibile rispetto alla tesi dell'ufficio chenon trova riscontro nei fatti accertati dalla Guardia di finanza».La pronuncia risulta pertanto motivata genericamente conriferimento ai documenti prodotti, e segnatamente alla consulenza diparte, basata su contabilità ritenuta totalmente inattendibile, e la cuivalorizzazione, nel caso di specie, appare intrinsecamente illogica.9. In conclusione, rigettato il primo motivo e accolto il secondomotivo di cui al ricorso n. 26955/2019 R.G., ed accolto, nei termini oraesposti, il ricorso n. 28061/2020 R.G., le sentenze impugnate vannocassate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia-Sezione Staccata di Catania, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spesedel giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie i ricorsi riuniti nei termini di cui in motivazione, cassaentrambe le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia-Sezione Staccata di Catania affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il PresidenteLucio Napolitano