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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05178/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA Edato avviso alle p.37q - — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona, dalla Corte di appello di Venezia la pena concordata tra le parti in sede di appello di anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione, per le fattispecie di tentato omicidio aggravato ai danni della moglie e di lesioni aggravate ai danni del figlio Luca e di [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi il 5.5.19 in [OSCURATO:PERSONA] (VR), esclusa la recidiva nonché la circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1 n. 1 cod. pen., è inammissibile.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Nel caso in esame Oliverio ed il P.G. hanno concordato la rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti all'esclusione della suddetta aggravante e della recidiva e alla misura degli aumenti di pena in continuazione, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo.

Ne discende che senza dubbio non possono essere lamentate, come da ricorso, una determinazione di aumenti di pena errata (1), quando gli stessi sono stati concordati, un'errata liquidazione dei danni di cui a un motivo di appello al quale si è rinunciato (2), infine (3) una liquidazione di spese di parti civili illogica e contraddittoria rispetto alle singole posizioni debitore-creditore.

Quanto a quest'ultimo punto si veda, per tutte, Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Grollo e altro, Rv. 240421, secondo cui le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale (profili non evidenziati nel motivo che, pertanto, è palesemente inammissibile, facendo leva unicamente su un disparità di trattamento tra le parti civili, rispetto alle quali peraltro la difesa dell'imputato non avrebbe alcun interesse).

Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame.

Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA Edato avviso alle p.37q - — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona, dalla Corte di appello di Venezia la pena concordata tra le parti in sede di appello di anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione, per le fattispecie di tentato omicidio aggravato ai danni della moglie e di lesioni aggravate ai danni del figlio Luca e di [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi il 5.5.19 in [OSCURATO:PERSONA] (VR), esclusa la recidiva nonché la circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1 n. 1 cod. pen., è inammissibile. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Nel caso in esame Oliverio ed il P.G. hanno concordato la rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti all'esclusione della suddetta aggravante e della recidiva e alla misura degli aumenti di pena in continuazione, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo. Ne discende che senza dubbio non possono essere lamentate, come da ricorso, una determinazione di aumenti di pena errata (1), quando gli stessi sono stati concordati, un'errata liquidazione dei danni di cui a un motivo di appello al quale si è rinunciato (2), infine (3) una liquidazione di spese di parti civili illogica e contraddittoria rispetto alle singole posizioni debitore-creditore. Quanto a quest'ultimo punto si veda, per tutte, Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Grollo e altro, Rv. 240421, secondo cui le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale (profili non evidenziati nel motivo che, pertanto, è palesemente inammissibile, facendo leva unicamente su un disparità di trattamento tra le parti civili, rispetto alle quali peraltro la difesa dell'imputato non avrebbe alcun interesse). Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). 2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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