CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 37009/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata ha -per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di secondo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso non è inammissibile alla luce del primo motivo di ricorso, in quanto dagli atti emerge che dopo la citazione a giudizio dell'imputato in appello per l'udienza del 20 gennaio 2017, a seguito del rinvio per legittimo impedimento del difensore alla data del 5 maggio 2017, non si ha traccia di ulteriori verbali di udienza se non di quello finale del 20 marzo 2018, in relazione al quale non vi è prova della notifica dell'avviso relativo all'imputato e al difensore dopo un rinvio fuori udienza; sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso in data 11 marzo 2020, tenuti in conto i periodi di sospensione per complessivi cinquecentocinquantasette giorni (dal 20 novembre 2009 al 19 marzo 2010; dal 4 marzo 2011 al 5 maggio 2011; dal 6 maggio 2011 al 16 dicembre 2011; dal 17 febbraio 2012 al 6 aprile 2012, dal 20 gennaio 2017 al 5 maggio 2017); - considerato che il termine di prescrizione allo stato è decorso e che ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente