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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16681/2022

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NTRORICORRENTE- I [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Cortina d'Ampezzo presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della complessiva somma di 3.020,94 C versata, ai sensi ex art. 21 della tabella allegata al d.P.R.. n. 641/72, nel triennio settembre 2007/dicembre 2009, in qualità di sostituto di imposta, a titolo di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento (pari all'importo di 12,91 C per ogni singola utenza), sostenendo che tale somma non fosse dovuta, essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 218, co. 1, lett. s, del d.lgs. 10 agosto 2003, n. 259, dell'art. 318 del d.P.R. 19 marzo 1973, n. 156, il presupposto impositivo previsto dalla norma.

1.1. Proposta impugnazione contro il silenzio-diniego dell'amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria provinciale di Belluno accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe indicato, giusta sentenza n. 98/02/2012, depositata il 24 ottobre 2011.

1.2. Senonchè, la Commissione tributaria regionale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, con sentenza n. 1223/31/2014, l'appello avanzato dall'Agenzia, così riformando la prima decisione.

A tale soluzione il Giudice regionale giungeva in ragione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9650/2014, richiamandone le seguenti massime: - «In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit.

Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 2 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio- trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti.

Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013p; - «In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dall'art. 13 bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa». [OSCURATO:PERSONA] territoriale rigettava poi le ulteriori questioni sollevate dalla difesa della ricorrente, ritenute non risolte dal citato arresto delle Sezioni Unite, richiamando i contenuti di detta pronuncia.

2. Il Comune di Cortina d'Ampezzo proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, depositata in data 10 luglio 2014 e non notificata, consegnata per la notifica il 24 febbraio 2015, affidandolo a nove motivi di impugnazione.

Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 3 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2015.

4. Il Procuratore Generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5. I motivi di impugnazione sono così riassumibili.

5.1. Con la prima censura il ricorrente ha lamentato la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPR 641.72, della tariffa 21 allegata al DPR 641.72, dell'art. 2 co. 4 D.L. 04/14 conv.

L. 50/2014, dell'art. 160 D.LGS 259.03, in relazione all'art. art. 360 comma 1 n. 3 CPC - violazione direttive comunitarie: ordinanza CTR Veneto, n. 385.24.14 - istanza ex art. 267 TFUE».

Nello specifico, il Comune istante ha censurato la decisione impugnata in quanto fondata su di una normativa nazionale contraria alle direttive comunitarie di settore, segnalando che pendeva innanzi alla Corte di Giustizia Europea analoga questione pregiudiziale sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, giusta ordinanza n. 385.24.2014 dell'Il giugno 2014, in relazione all'interpretazione della normativa nazionale sulla tassa di concessione governativa, che si porrebbe in contrasto con le direttive comunitarie nn. 5/99, 20/02 e 22/02, in quanto: a. la normativa nazionale (d.l. n. 4/14, art. 160 d.lgs. 259/2003 e art. 21 Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972), nello stabilire che per «stazioni radioelettriche» devono intendersi anche le «apparecchiature terminali di telecomunicazione» (ossia i telefoni cellulari), ha, nei fatti, operato, ai fini del pagamento della tassa in rassegna, una equiparazione dei due apparati, con ciò esigendo per l'utilizzo e la messa in servizio dei cellulari il conseguimento della relativa autorizzazione generale, senza però tenere conto che le rispettive direttive comunitarie (5/99 e 20/02) non sono ugualmente «armonizza bili» ; Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 4 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - b. le direttive nn. 5/99 e 20/02, infatti, prevedono la libera circolazione e la libera messa in servizio degli apparecchi terminali di telefonia mobile, mentre la direttiva 22/2002 definisce il contenuto dell'atto stipulato tra il gestore del servizio e l'utente finale come «contratto» privatistico, anziché come «abbonamento», a differenza della normativa nazionale che prevede, invece, l'obbligo di autorizzazione generale a carico solamente dei soggetti che hanno stipulato un contratto denominato «abbonamento».

Per tala via, la ricorrente, evidenziando che la Corte UE non si è mai espressa sulla legittimità comunitaria della normativa di interpretazione autentica di cui al d.l. 4/2014, convertita in L. n. 50/2014, ha formulato istanza di sospensione ex art. 267 TFUE, al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia della Comunità europee la domanda di pronuncia pregiudiziale in merito al contrasto tra la normativa comunitaria e e quella nazionale.

5.2. Con il secondo motivo l'istante ha denunciato la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 641/1972, della Tariffa 21 allegata al d.P.R. 641/1972 e dell'art. 2 comma 2 lett. b) DLGS 259.03, in combinato disposto all'art. 97 della Costituzione (principio di legalità), in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 CPC - campo di applicazione - il telefono cellulare è disciplinato dal DLGS 269.01».

Segnatamente, l'ente locale ha sostenuto l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di legalità, tenuto conto dell'abrogazione dell'unica fonte normativa che prevedeva il pagamento del tributo e cioè dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 (abrogato codice delle Poste e Telecomunicazioni), nonché dell'assenza di una disciplina specifica concernente la tassa di concessione governativa per i telefoni cellulari da parte nel nuovo codice delle telecomunicazioni, che espressamente dichiara di non applicarsi ai predetti strumenti (v. art., co. 2, del d.lgs. n. 269/2001).

Il ricorrente ha posto in rilievo che sia il d.lgs. n. 259/2003 (nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, lett. b, ha previsto che le disposizioni Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 5 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - del codice delle comunicazioni non si applicano alle «apparecchiature contemplate dal d.lgs. 9 maggio 2001 n. 269 che attua la direttiva 1999/5/CE...» e cioè ai telefoni cellulari), che il d.lgs. n. 269/2001 (il quale, a mente dell'art. 2, considera come apparecchiature anche quelle terminali di telecomunicazione e, dunque, i predetti telefoni cellulari) hanno introdotto una netta separazione tra la disciplina delle stazioni radioelettriche e dei telefoni cellulari.

In particolare - secondo l'assunto del contribuente - il d.lgs. 269/2001, (che ha recepito la direttiva 1999/5/ CE) avrebbe implicitamente abrogato la disposizione di cui all'art. 3 del d.m. n. 33/1990 (concernente l'attività di omologa e di collaudo a carico del Ministero), essendo norma di rango superiore, successivamente intervenuta ed incompatibile con la precedente disciplina nella parte in cui, in luogo del collaudo, ha previsto una verifica tecnica da parte del fabbricante di conformità del prodotto alla normativa CE.

In tale direzione, il Comune ha sostenuto che il primo comma dell'art. 160 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (nel quale, anche secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9560/2014, è stato trasfuso il contenuto dispositivo del primo comma dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973), che rappresenta la fonte giuridica della licenza d'esercizio per le sole stazioni radioelettriche e non per i telefoni cellulari in virtù del citato art. 2, co. 2, lett. b, del d.lgs. n. 259/2003, avesse fatto venir meno il necessario riferimento alla licenza di esercizio e, conseguentemente, all'atto amministrativo (documento sostitutivo) quale presupposto impositivo previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 641/1972 per la telefonia mobile.

Ancora, l'istante ha lamentato che la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione aveva omesso ogni riferimento alla previsione dell'art. 2, co. 2, lett. b, del d.lgs. n. 259/2003, non ,k considerando, quindi, che detta norma stabilisce che le disposizioni del codice delle comunicazioni non si applicano alle «apparecchiature contemplate dal DLGS 9 maggio 2001 n. 269 che attua la Direttiva 1999/5CE» (cioè ai telefoni cellulari), chiedendo, nel caso in cui non Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 6 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - venisse accolta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 267 TFUE, la rimessione della causa alle Sezioni Unite, non ritenendo condivisibile la predetta decisione, alla quale aveva fatto espresso riferimento la sentenza d'appello impugnata.

5.3. Con la terza doglianza, il Comune ha contestato, sotto altro profilo, la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.P.R. 641.72, dell'art. 21 Tariffa allegata al D.P.R. d.P.R. 641/72, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 CPC - abrogazione espressa dell'art. 318 D.P.R. 156.73 - abrogazione implicita dell'art. 3 D.L. 151.91 e dell'art. 3 D.M. 33/1990».

L'istante ha ribadito che l'unico presupposto di fatto e normativo della tassa in esame era costituito dall'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 (concernente la licenza di esercizio per la stazione radioelettrica e, per le stazioni riceventi il servizio di radiodiffusione, il titolo di abbonamento che teneva luogo della licenza), che era stato espressamente abrogato dall'art. 218, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 259 del 2003, così come l'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 (richiamato dal citato art. 318) era inapplicabile sin dall'anno 2003, per essere venuto il suo presupposto normativo (l'art. 318 menzionato), come non era più applicabile neanche l'art. 3, co.1, d.l. n. 151/1991 (che riguardava la vecchia voce della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972) sostituita nell'anno 1992 dal d.m. del 20 agosto 1992 con la voce 80 e poi dal d.m. 28 dicembre 1995 abrogata , ai voce 131 della tariffa con la voce 21.

5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.P.R. 641.72, dell'art. 21 Tariffa allegata al D.P.R. d.P.R. 641/72, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 CPC - illegittimità della sentenza impugnata perché si fonda su di una normativa abrogata: l'art. 21 tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972 implicitamente abrogato ex art. 15 disp. prel. cod. civ.».

Sul punto, l'istante ha rappresentato che il nuovo codice delle telecomunicazioni (d.lgs. n. 259/2003) aveva implicitamente abrogato Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 7 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - l'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972 (che condizionava l'esercizio dei servizi di telecomunicazione al rilascio di una licenza o al documento sostitutivo della stessa, integrante una concessione) e, con esso, l'intero sistema concessorio delle telecomunicazioni previsto dal d.P.R. 156/1973, in ragione della sua incompatibilità con il modello di liberalizzazione della fornitura di reti e dei servizi di comunicazione elettronica introdotto da detto nuovo codice, sottoposto ad una semplice autorizzazione generale a seguito di dichiarazione di inizio attività (v. art. 25 d.lgs. n. 259/2003), che non prevede più l'adozione di alcun provvedimento, così sottraendo il diritto di fornire i predetti diritti alla proprietà esclusiva dello Stato.

L'abrogazione implicita dell'art. 21 della tariffa sarebbe avvenuta - secondo l'assunto del ricorrente - anche per effetto dell'art. 15, disp. prel., c.c., giacchè il nuovo codice delle telecomunicazioni, realizzando il passaggio dal regime pubblicistico a quello privatistico, aveva provveduto ad una nuova disciplina della materia.

5.5. Con il quinto motivo, l'ente locale ha criticato la sentenza per la ritenuta «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPR 641.72, dell'art. 21 tariffa allegata al DPR 641.72, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 CPC - illegittimità della sentenza impugnata perché fondata su una tassa priva di presupposto di fatto.

Il contratto di abbonamento telefonico non è un documento sostitutivo della licenza di esercizio».

Con tale censura l'istante ha ribadito che la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento è oramai priva del presupposto impositivo, che era costituito, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 641/1972 e dell'art. 21 della tariffa allegata al predetto decreto, dal provvedimento amministrativo di licenza di esercizio o dal suo documento sostitutivo. 9 In particolare, la suindicata licenza era disciplinata dal combinato disposto dell'art. 318, comma 1, e dall'art. 3 del d.m. 33/1990 (la cui applicazione era stata estesa anche alle apparecchiature cellulari) e Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 8 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - collegava la richiesta di una tassa ad una attività amministrativa di controllo tecnico preventivo da parte del Ministero, la quale, a mente dell'art. 3 del d.m. n. 33/1990, era riferita alla verifica tecnica dell'apparecchiatura terminale ed alla sua omologazione.

Senonchè - ha aggiunto la difesa dell'istante - il sistema delineato dal d.lgs. n. 269/2001 non prevede più un controllo preventivo da parte dello Stato per l'immissione nel mercato dei telefoni cellulari, essendo invece contemplato il libero uso degli apparecchi cellulari inteso come «la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale» (v. pagina n. 36 del ricorso), mentre la conformità del prodotto è certificata dal fabbricante, precisando che la differenza sostanziale tra i due regimi va rinvenuta nel fatto che nel sistema del codice, in mancanza di licenza, l'impianto non può essere utilizzato, mentre nel diverso sistema regolato dalla direttiva 1999/5/CE l'apparecchio può essere immesso nel mercato ed utilizzato dall'utente senza alcuna autorizzazione da parte del Ministero.

Per tale via, ha sottolineato sul punto che: - non vi è alcuna identità tra il potere autorizzatorio (rilascio della licenza di esercizio) di cui all'art. 160 per le stazioni radioelettriche ed i poteri di mero controllo postumi attribuiti allo Stato dalla direttiva comunitaria 1999/5/CE; - la disciplina dettata dal d.lgs. n. 269/2001 e dalla direttiva 1999/5/CE si pongono in rapporto di specialità con quella di cui al d.lgs. n. 259/2003; - l'art. 160 trova applicazione solo per le stazioni radioelettriche escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 269/2001 e per le quali è ancora prevista la licenza di esercizio e l'attività amministrativa da parte dell'Amministrazione pubblica, mentre i telefoni cellulari sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 160 del codice.

Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 9 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

5.6. Con il sesto motivo, il Comune ha lamentato la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del DPR 641.72 e dell'art. 21 della tariffa allegata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 del CPC - illegittimità della sentenza impugnata perché fondata su una tassa priva di presupposto- violazione dei principi generali dell'ordinamento».

A tal riguardo, il ricorrente ha posto in rilievo che «con l'entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni (D.

Lgs 259/2003) il servizio di gestione di telefonia non è più un servizio dato dallo Stato, bensì da un qualsiasi privato», per cui «manca quella "controprestazione che giustificherebbe la tassa» di concessione governativa (v. pagina n. 39 del ricorso).

In particolare, l'assenza di attività amministrativa preventiva da parte dell'Amministrazione pubblica comporterebbe il venir meno di un elemento essenziale della tassa di concessione governativa ex art. 1 d.P.R. n. 641/1972, ossia il collegamento tra l'insorgenza del tributo e l'adozione dell'atto amministrativo, così finendo per trasformarla in un'imposta.

5.7. Con il settimo motivo di impugnazione il contribuente ha dedotto la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del DPR 641.72, della Tariffa 21 allegata al DPR 641.72, dell'art. 2, comma 4, D.L. 04/14, conv.

L. 50/2014, dell'art. 160 D.LGS 259.03, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - irretroattività della normativa».

Il Comune ha rimproverato al Giudice regionale di avere ritenuto dovuto il tributo sull'errato presupposto che l'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003, come interpretato dall'art. 2, comma 4, d.l. n. 4/2014, convertito in I. 50/2014, ne costituisca il presupposto normativo, non considerando che detta norma (secondo cui le disposizioni dell'art. 160 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.P.R. 259/2003, richiamate dall'art. 21 della tariffa, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione), diversamente da quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 10 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - pronuncia n. 9560/2014, più che assumere natura interpretativa, contiene una vera e propria innovazione del testo previgente, in quanto amplia l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 160 del Codice, ritenendo che il termine «stazioni radioelettriche» debba essere riferito anche alle «apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione», che sono invece, come noto, mezzi di comunicazione diversi soggetti a diversa disciplina» (v. pagine nn. 43 e 44 del ricorso).

Da tanto, conseguirebbe che, avendo contenuto innovativo, non potrebbe spiegare efficacia retroattiva, aggiungendo che l'illustrata norma si pone in netto contrasto con l'art. 2, lett. b) del codice delle telecomunicazioni, secondo cui «Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di ... apparecchiature contemplate dal d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269 che attua la direttiva 1999/5/CE ...» (cfr. pagina n. 48 del ricorso).

5.8. Con l'ottavo motivo, l'istante ha dedotto la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPR 641.72 e dell'art. 21 della tariffa allegata, dell'art. 114 Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 del CPC - illegittimità della sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva dei Comuni rispetto alla tassa de qua».

Il ricorrente, a tal proposito, ha sostenuto che il Giudice dell'appello, nel rigettare l'eccezione di non debenza della tassa, avesse erroneamente ritenuto non applicabili i principi costituzionali di equiordinazione (art. 114 Cost.) e di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.), sottolineano - di contro - che i comuni «svolgono un ruolo centrale nell'attuazione dei principi e della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche, che giustifica, al pari dello Stato, l'esonero del pagamento della Tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile» (v. pagina n. 53 del ricorso), segnalando, altresì, che «I Comuni ... in quanto amministrazioni pubbliche, ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato, anche secondo l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] del Lazio» (v. pagina n. 52 del ricorso), richiamando sul punto la circolare n. 44461 del 17 luglio 2001.

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5.9. Con il nono ed ultimo motivo di ricorso, il Comune ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 della tariffa allegata, sia singolarmente considerata, che in combinato disposto con l'art. 160 del codice delle comunicazioni, nell'ipotesi in cui si consideri ancora vigente la tassa di concessione governativa per i contratti di abbonamento, ravvisando la violazione del principio di cui all'art. 23 della Costituzione, in quanto operante senza fonte legislativa, e del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento tra un utente possessore di carta SIM prepagata (ricaricabile), non sottoposto a tassa, e quello in abbonamento, soggetto invece a tassazione

6. Tanto ricapitolato, valgono le osservazioni che seguono.

6.1. Va subito osservato che le istanze di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 276 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, devono considerarsi superate per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia, nella causa C-416/14 del 17 settembre 2015, la quale, decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Mestre-Venezia, richiamata dalla difesa del ricorrente, ha statuito che: «1) Le direttive: — 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, segnatamente il suo articolo 8, — 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), — 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 12 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - elettronica (direttiva «autorizzazioni»), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, — 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), e — 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/ 136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione governativa, in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un'autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l'autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell'amministrazione al riguardo. 2) L'articolo 20 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, e l'articolo 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell'applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all'equiparazione a un'autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l'omologazione di cui è stato oggetto. 3) In un caso come quello oggetto dei procedimenti principali, il diritto dell'Unione, quale risulta dalle direttive 1999/5, 2002/19, 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, 2002/21 e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, nonché dall'articolo Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 13 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo í primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa».

Per tale via, è stata esclusa la sussistenza di un contrasto tra la normativa nazionale e le direttive comunitarie.

Nello specifico, in ordine alla Direttiva 1999/5/CE, volta a garantire la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi a determinati requisiti essenziali definiti dalla direttiva medesima e, in particolare, in relazione al suo art. 8 (secondo cui gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE), la Corte UE ha stabilito che la normativa nazionale, che contempla l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, non si pone in contrasto con il principio comunitario della libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, poiché non è richiesto alcun intervento, attività o controllo da parte dell'amministrazione, valendo il contratto di abbonamento, di per sè, quale documento sostitutivo dell'autorizzazione generale e/o della licenza stazione radio ed inerendo la tassa «non alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, bensì ai contratti di abbonamento sottoscritti per l'uso di tali apparecchiature» (v. punto 39 della sentenza in esame), senza alcuna interferenza con la vendita di dette apparecchiature terminali.

La suindicata pronuncia ha aggiunto che «la direttiva 2002/22 disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali e non l'imposizione di una tassa come quella oggetto dei procedimenti principali», con la conseguenza che «tale direttiva non osta a che il legislatore nazionale stabilisca che il fatto generatore di Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 14 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - tale tassa sia il contratto di abbonamento concluso tra il fornitore di servizi di telefonia mobile e l'utente dell'apparato terminale e che tale contratto sia equiparato all'autorizzazione generale cui si riferisce tale tassa» (cfr. punto n. 48 della sentenza in esame).

Ancora, la Corte di Giustizia UE, in relazione all'ultima statuizione sopra riportata al n. 3, ha spiegato che le direttive reti e la direttiva 1999/5 non disciplinano l'applicazione di una tassa, quale quella in esame, e che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea «si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione" (v. punto 53 della sentenza in rassegna), ricordando «nei limiti in cui tale questione riguarda l'applicazione ai soli abbonati a un servizio di telefonia mobile di una norma che prevede un'autorizzazione dell'amministrazione, ... che, in pratica, non sembra essere richiesto alcun intervento dell'amministrazione, visto che il contratto di abbonamento sostituisce di per sé l'autorizzazione» (v. punto 53 della citata sentenza).

Alla luce dell'illustrato intervento della Corte di Giustizia, deve quindi riconoscersi come legittima la previsione di una tassa di concessione governativa applicabile ai telefoni cellulari in termini compatibili con l'ordinamento UE, il che esclude la sussistenza dei presupposti per una nuova rimessione del ricorso alla Corte di Giustizia UE.6.2.

I primi sette motivi di impugnazione si esaminano congiuntamente, in quanto tra loro correlati, e vanno tutti respinti alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, originata dalla pronuncia n. 9560/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in termini ribaditi dalle analoghe e coeve pronunce nn. 9561/2014, 9562/2014, 9563/2014, 9564/2014, 9565/2014 e 9566/2014 della medesima Sezione) e seguita dalle altre che si sono succedute.

Tale pronuncia ha preliminarmente chiarito che la normativa nazionale non si poneva in contrasto con quella comunitaria (segnatamente le direttive nn. 1999/5/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/77/CE, attuate nell'ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. 1 Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 15 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - agosto 2003, n. 259, come poi modificato con d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70, che ha dato esecuzione alla Direttiva 2009/140/CE, che ha modificato in parte le precedenti direttive), tenuto conto di quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia del 1-2 dicembre 2013 in causa C- 335/13, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., come poi confermato dall'illustrata pronuncia della medesima Corte europea.

La menzionata sentenza ha quindi affermato i seguenti principi, sviluppando le riflessioni che si riportano: a.

«...non appare giustificato sostenere sul piano normativo che la tassa di concessione governativa sui "telefonini" sia da ritenere abrogata per il solo fatto che il codice delle comunicazioni (cui deve oggi intendersi riferito il rinvio all'art. 318 d.P.R. 156 del 1973 originariamente contenuto nella tariffa allegata al d.P.R. 641 del 1972) non disciplini più l'uso dei terminali radiomobili di comunicazione (cioè i telefoni)», giacchè «il contenuto della prima norma è integralmente trasfuso nell'art. 160 della nuova normativa, che, come la precedente, prevede le "stazioni radioelettriche" soggette a licenza d'uso (in sostituzione della quale può aver titolo l'abbonamento): sicché il riferimento contenuto nel citato art. 21 della tariffa allegata d.P.R. n. 641 del 1972 all'art. 318 del Codice postale deve intendersi attualmente riferito all'art. 160 del digs. n. 259 del 2003, stante il carattere "formale" e non "recettizio" del rinvio operato dalla regola tariffaria» (v. §

8.1.1. della menzionata sentenza n. 9560/2014); b.

«Si deve anche escludere che vi sia stata una abrogazione espressa del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33 recante "Regolamento concernente il servizio radiomobíle pubblico terrestre di comunicazione", successivamente integrato con D.M. 8 novembre 1993, n. 512, pacificamente ritenuto lo strumento normativo che avrebbe incluso i "telefoni cellulari" nelle "stazioni radioelettriche" soggette a "licenza d'uso", stabilendo anche l'equivalenza tra "licenza d'uso" e "abbonamento" (il documento, che attesta la condizione di abbonato al "servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione ...)» (v. §

8.1.2. della citata sentenza n. 9560/2014); Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 16 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - c.

«...attraverso un continuum normativo - art. 318 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, D.M. 3 agosto 1985 (regolamento concernente il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare), D.M. 13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione), art. 3, d.l. 13 maggio 1991, n. 151 - la disciplina dei "telefoni cellulari", con riferimento all'applicabilità della tassa di concessione governativa, emerge come necessitato sviluppo (anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie della comunicazione "mobile") della disciplina delle "stazioni radioelettriche"...» (v. §

8.1.2. della suindicata sentenza n. 9560/2014); d. tenuto conto del quadro di riferimento comunitario (direttiva n. 5/99, sulle specifiche tecniche degli apparecchi terminali e direttiva n. 21/02 relativa alle "autorizzazioni"), «tra radio e telefoni non c'è una distinzione in relazione alla fonte regolatrice, bensì solo in relazione all'attività: nel senso che la direttiva n. 5/99 ed il decreto n. 269 del 2001 si occupano delle specifiche tecniche sia delle radio che dei telefoni; mentre la direttiva n. 21/02 ed il decreto n. 259 del 2003 si occupano delle reti e delle relative autorizzazioni di esercizio sia per le radio, sia per i telefoni» (v. §

8.4.1. della menzionata sentenza); e.

«Il codice delle comunicazioni, poi, contiene addirittura una conferma che la riforma non implica (non debba e non possa implicare) una possibile abrogazione della tassa di concessione governativa sui telefonini», tenuto conto dell'art. 219 il quale stabilisce che «dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», norma questa non riducibile a una mera disposizione finanziaria», ma costituente «una vera e propria chiave interpretativa della "liberalizzazione" attuata con riferimento al sistema delle comunicazioni radiomobili ....

Sicché un'interpretazione delle norme del d.lgs. n. 259 del 2003 da cui si facesse discendere un'attuale inapplicabilità della tassa di concessione governativa sui tele fonini prevista dal previgente sistema (che, come si è visto, culmina nelle previsioni di cui all'art. 3 del d.l. n. 151 del 1991), sarebbe incompatibile con la disposizione di cui all'art. 219 del medesimo codice Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 17 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - e, quindi, non rappresentativa dell'effettiva realtà normativa...» (v. §

8.5. ed

8.5.1. della citata sentenza n. 9560/2014); f.

«Nel difficile quadro di contrastanti posizioni esegetiche che si è determinato in ordine alla questione qui in esame, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire per un definitivo e rassicurante chiarimento con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

9.1. La richiamata disposizione stabilisce: «Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione».

Si tratta, come ha affermato il relatore al disegno di legge di conversione in sede di discussione alla Camera dei deputati, di una norma interpretativa, che «prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare» (v. § 9 e

9.1. della pronuncia); g.

«non può esservi dubbio che la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, detti effetti di una norma di interpretazione autentica», poichè «rende esplicito il significato implicito di una precedente disposizione di legge ed elimina un contrasto interpretativo, imponendo in modo obbligatorio per tutti un dato significato della norma "interpretata", tra i diversi possibili» (v. § 10 e

10.1. della suindicata sentenza), con conseguente sua retroattività; h. i comuni non possono sottrarsi al pagamento della tassa in esame, giacchè la «predetta esenzione non è specificamente prevista dal d.P.R. n. 641 del 1972», considerando l'art. 13-bis, comma 1, di detto decreto esonerate solo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche, ribadendo che «[OSCURATO:PERSONA]. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 18 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall'art. 13 bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l'espresso disposto dell'art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale» (Cass. n. 8825 del 2012)» (v. §

11.1. della suindicata sentenza), ravvisando in detta disposizione un principio generale ed aggiungendo che «l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, distingue i Comuni dalle amministrazioni dello Stato, pur attribuendo agli uni e alle altre la natura di amministrazioni pubbliche, impedendone una generalizzata e generalizzabile assimilazione, la quale resta, quindi, soggetta ad una specifica scelta legislativa, nel caso non adottata» (v. §

11.3. della suindicata sentenza).

6.3. Come sopra accennato, a tale orientamento si sono uniformate le successive pronunce di questa Corte (Cass. n. 14243/2021, Cass. n. 31414/2018; Cass. n. 13643/2018; Cass. n. 5668/2016, Cass. n. 17386/2014; Cass. n. 19632/2014) e non si intravedono nei motivi articolati dalla difesa dei ricorrenti ragioni capaci di incrinare le motivazioni espresse nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9560 del 2014 sull'interpretazione della normativa nazionale, che in gran parte forniscono risposta ai temi sollevati dai contribuenti.

6.4. Devono solo aggiungersi le seguenti riflessioni. 6.4.a.

Quanto alla dedotta netta separazione tra la disciplina delle stazioni radioelettriche e dei telefoni cellulari ed alla implicita abrogazione della disposizione di cui all'art. 3 D.M. 33/1990, alla luce di quanto previsto dall'art. 2, co. 2, lett. b, d.lgs. 259/2003 (v. motivo di impugnazione riportato al § 5.2.), va osservato che la Corte, con la citata sentenza n. 9560/2014, ha precisato che «il codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259 del 2003) non si occupa solo delle comunicazioni radio, ma anche delle comunicazioni telefoniche, disciplinando le une e le altre sul piano delle condizioni di accesso; Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 19 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - dall'altro, il d.lgs. n. 269 del 2001 non si occupa solo dei telefoni» (v. § 7.2.), negando, quindi, sia l'ipotesi di una abrogazione espressa dell'art. 3 D.M. 33/1990, che implicita, alla luce delle valutazioni sopra esposte ai §§ 6.2., 6.2.b., 6.2.c., 6.2.e., il tutto in termini ribaditi da questa Corte con la pronuncia n. 19632/2014, nella parte in cui ha ricordato che «le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina dei telefoni cellulari non risiede in via esclusiva nel decreto legislativo n. 269/2001, così come la disciplina delle apparecchiature radio ricetrasmittenti non risiede in via parimenti esclusiva nel decreto legislativo n. 259/03». 6.4.b.

Anche il motivo n. 6 non ha pregio nella parte in cui lamenta l'assenza di una controprestazione e la violazione del principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, infatti, questa Corte ha chiarito con le menzionate pronunce delle Sezioni Unite che «la tassa sulle concessioni governative ha per presupposto l'impiego del telefono e non la fornitura del servizio» (cfr. Cass. Sez.

U. 9560/2014 § 7.4., in termini replicati dalle suindicate sentenze nn. 9561/2014, 9562/2014, 9563/2014, 9564/2014, 9565/2014 e 9566/2014), come ribadito dall'arresto, secondo cui «la tassa di concessione governativa di cui si discute ... è collegata all'uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori e grava sugli utenti di tali servizi» (cfr. Cass. n. 17386/2014).

Appena aggiungendo sul punto che tale ultima pronuncia ha anche precisato che il rilievo secondo cui la tassa in oggetto, non essendo più legata ad un provvedimento di concessione o di autorizzazione all'uso del telefono cellulare, ha finito per configurarsi come imposta, non assume rilevanza ai fini della decisione, evidenziando che, quand'anche fondato, avrebbe portata meramente classificatoria del tributo (cfr. altresì, nei medesimi termini, Cass. n. 19632/2014).

Sotto l'altro aspetto oggetto di censura, tali ultime pronunce hanno pure chiarito che la riserva di legge risulta rispettata, in quanto la tassa in questione trova il suo fondamento in norme dettate dalla legge o da Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 20 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - atti con forza di legge (articoli 3 d.l. 151/91, 160 D.Lgs. 259/03, 2 d.l. n. 4/14). 6.4.c.

In relazione al motivo n. 7 non può, poi, non farsi a meno di porre in evidenza che la Corte Costituzionale ha chiarito che «il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (v.

Corte Cost. n. 209 del 2010, punto 5.1 della motivazione, che richiama sentenza n.525 del 2000; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 374 del 2002, n. 26 del 2003, n. 274 del 2006, n. 234 del 2007, n. 170 del 2008, n. 24 del 2009).

E, nella specie, non v'è alcun dubbio che il decreto legge n. 4/2014 sia intervenuto per porre rimedio ad un contrasto interpretativo reso palese dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte, come emerge dalla lettura della sentenza n. 9560/200114, il che conferma l'infondatezza dell'assunto del ricorrente secondo cui la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, d.l. 4/2014 avrebbe portata innovativa e non interpretativa.

7. Risulta infondato anche l'ottavo motivo di impugnazione.

La ritenuta debenza della tassa in capo ai Comuni non viola, infatti, i principi costituzionali di equiordinazione (art. 114 Cost.) e di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.).

Con riferimento alla prima delle suddette norme, questa Corte ha messo in luce che «lo Stato è esente dalla tassa sulle concessioni governative, a differenza dai Comuni, non perché a questi ultimi sovraordínato, ma perché, essendo il percettore delle entrate derivanti dalla tassa, il suo assoggettamento alla tassa darebbe luogo ad una mera partita di giro, priva di significato finanziario».

Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 21 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - In ordine alla pretesa violazione dell'art. 118 Cost., è stato, poi, precisato che «il fatto che i comuni debbano versare - al pari di tutti gli altri utenti dei servizi di telefonia mobile che non beneficino di specifiche norme di esenzione - la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti stipulati per la fruizione di detti servizi è palesemente ininfluente ai fini della loro possibilità di svolgere, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, le funzioni amministrative di loro competenza in materia di installazione di infrastrutture di reti di telefonia mobile» (così Cass. n. 17386/2014).

Allo stesso modo, è stato ribadito che anche gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti dei telefoni cellulari, «in quanto soggetti passivi d'imposta distinti rispetto allo Stato, attesa l'inesistenza di una assimilazione generalizzata tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez.

V, 17 settembre 2019, n. 23081; Cass., Sez.

V, 22 novembre 2018, n. 30244; Cass., Sez.

U., n. 9560/2014, cit.)» (così Cass. 9762/2021).

8. Infine, va respinto anche nono ed ultimo motivo di ricorso.

Deve ancora una volta richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo di incostituzionalità dell'art. 160 d.P.R. 259/2003 e dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 in relazione all'art. 3 della Costituzione, ponendo in rilievo che «la fruizione di servizi di telefonia mobile in base ad un rapporto contrattuale di abbonamento col gestore presenta caratteristiche giuridiche e fattuali non sovrapponibili all'acquisto di un certo tempo di conservazione telefonica mediante la ricarica di una carta prepagata», atteso che «l'utente nel primo caso gode del servizio continuativamente e si obbliga al pagamento di un canone periodico, mentre nel secondo caso acquista un pacchetto di minuti di conversazione telefonica», per cui «la differenza obbiettiva tra le due situazioni esclude l'irragionevolezza della diversità del relativo trattamento tributario, con riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost.» (cfr.

CaSS. 19632/2014 e Cass. n. 2552/2014).

Proc. 6104/2015 ric. gen.

Sentenza Pagina 22 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

10. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, va riconosciuto che la sentenza impugnata si è uniformata ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte, nonché dalle successive, suindicate, sentenze, il che comporta il rigetto del ricorso.

11. Le spese del giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto, in ragione dell'esito del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. P.Q.M. la Corte rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTRORICORRENTE- I [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Cortina d'Ampezzo presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della complessiva somma di 3.020,94 C versata, ai sensi ex art. 21 della tabella allegata al d.P.R.. n. 641/72, nel triennio settembre 2007/dicembre 2009, in qualità di sostituto di imposta, a titolo di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento (pari all'importo di 12,91 C per ogni singola utenza), sostenendo che tale somma non fosse dovuta, essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 218, co. 1, lett. s, del d.lgs. 10 agosto 2003, n. 259, dell'art. 318 del d.P.R. 19 marzo 1973, n. 156, il presupposto impositivo previsto dalla norma. 1.1. Proposta impugnazione contro il silenzio-diniego dell'amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria provinciale di Belluno accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe indicato, giusta sentenza n. 98/02/2012, depositata il 24 ottobre 2011. 1.2. Senonchè, la Commissione tributaria regionale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, con sentenza n. 1223/31/2014, l'appello avanzato dall'Agenzia, così riformando la prima decisione. A tale soluzione il Giudice regionale giungeva in ragione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9650/2014, richiamandone le seguenti massime: - «In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 2 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio- trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013p; - «In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dall'art. 13 bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa». [OSCURATO:PERSONA] territoriale rigettava poi le ulteriori questioni sollevate dalla difesa della ricorrente, ritenute non risolte dal citato arresto delle Sezioni Unite, richiamando i contenuti di detta pronuncia. 2. Il Comune di Cortina d'Ampezzo proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, depositata in data 10 luglio 2014 e non notificata, consegnata per la notifica il 24 febbraio 2015, affidandolo a nove motivi di impugnazione. Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 3 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2015. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. I motivi di impugnazione sono così riassumibili. 5.1. Con la prima censura il ricorrente ha lamentato la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPR 641.72, della tariffa 21 allegata al DPR 641.72, dell'art. 2 co. 4 D.L. 04/14 conv. L. 50/2014, dell'art. 160 D.LGS 259.03, in relazione all'art. art. 360 comma 1 n. 3 CPC - violazione direttive comunitarie: ordinanza CTR Veneto, n. 385.24.14 - istanza ex art. 267 TFUE». Nello specifico, il Comune istante ha censurato la decisione impugnata in quanto fondata su di una normativa nazionale contraria alle direttive comunitarie di settore, segnalando che pendeva innanzi alla Corte di Giustizia Europea analoga questione pregiudiziale sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, giusta ordinanza n. 385.24.2014 dell'Il giugno 2014, in relazione all'interpretazione della normativa nazionale sulla tassa di concessione governativa, che si porrebbe in contrasto con le direttive comunitarie nn. 5/99, 20/02 e 22/02, in quanto: a. la normativa nazionale (d.l. n. 4/14, art. 160 d.lgs. 259/2003 e art. 21 Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972), nello stabilire che per «stazioni radioelettriche» devono intendersi anche le «apparecchiature terminali di telecomunicazione» (ossia i telefoni cellulari), ha, nei fatti, operato, ai fini del pagamento della tassa in rassegna, una equiparazione dei due apparati, con ciò esigendo per l'utilizzo e la messa in servizio dei cellulari il conseguimento della relativa autorizzazione generale, senza però tenere conto che le rispettive direttive comunitarie (5/99 e 20/02) non sono ugualmente «armonizza bili» ; Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 4 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - b. le direttive nn. 5/99 e 20/02, infatti, prevedono la libera circolazione e la libera messa in servizio degli apparecchi terminali di telefonia mobile, mentre la direttiva 22/2002 definisce il contenuto dell'atto stipulato tra il gestore del servizio e l'utente finale come «contratto» privatistico, anziché come «abbonamento», a differenza della normativa nazionale che prevede, invece, l'obbligo di autorizzazione generale a carico solamente dei soggetti che hanno stipulato un contratto denominato «abbonamento». Per tala via, la ricorrente, evidenziando che la Corte UE non si è mai espressa sulla legittimità comunitaria della normativa di interpretazione autentica di cui al d.l. 4/2014, convertita in L. n. 50/2014, ha formulato istanza di sospensione ex art. 267 TFUE, al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia della Comunità europee la domanda di pronuncia pregiudiziale in merito al contrasto tra la normativa comunitaria e e quella nazionale. 5.2. Con il secondo motivo l'istante ha denunciato la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 641/1972, della Tariffa 21 allegata al d.P.R. 641/1972 e dell'art. 2 comma 2 lett. b) DLGS 259.03, in combinato disposto all'art. 97 della Costituzione (principio di legalità), in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 CPC - campo di applicazione - il telefono cellulare è disciplinato dal DLGS 269.01». Segnatamente, l'ente locale ha sostenuto l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di legalità, tenuto conto dell'abrogazione dell'unica fonte normativa che prevedeva il pagamento del tributo e cioè dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 (abrogato codice delle Poste e Telecomunicazioni), nonché dell'assenza di una disciplina specifica concernente la tassa di concessione governativa per i telefoni cellulari da parte nel nuovo codice delle telecomunicazioni, che espressamente dichiara di non applicarsi ai predetti strumenti (v. art., co. 2, del d.lgs. n. 269/2001). Il ricorrente ha posto in rilievo che sia il d.lgs. n. 259/2003 (nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, lett. b, ha previsto che le disposizioni Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 5 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - del codice delle comunicazioni non si applicano alle «apparecchiature contemplate dal d.lgs. 9 maggio 2001 n. 269 che attua la direttiva 1999/5/CE...» e cioè ai telefoni cellulari), che il d.lgs. n. 269/2001 (il quale, a mente dell'art. 2, considera come apparecchiature anche quelle terminali di telecomunicazione e, dunque, i predetti telefoni cellulari) hanno introdotto una netta separazione tra la disciplina delle stazioni radioelettriche e dei telefoni cellulari. In particolare - secondo l'assunto del contribuente - il d.lgs. 269/2001, (che ha recepito la direttiva 1999/5/ CE) avrebbe implicitamente abrogato la disposizione di cui all'art. 3 del d.m. n. 33/1990 (concernente l'attività di omologa e di collaudo a carico del Ministero), essendo norma di rango superiore, successivamente intervenuta ed incompatibile con la precedente disciplina nella parte in cui, in luogo del collaudo, ha previsto una verifica tecnica da parte del fabbricante di conformità del prodotto alla normativa CE. In tale direzione, il Comune ha sostenuto che il primo comma dell'art. 160 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (nel quale, anche secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9560/2014, è stato trasfuso il contenuto dispositivo del primo comma dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973), che rappresenta la fonte giuridica della licenza d'esercizio per le sole stazioni radioelettriche e non per i telefoni cellulari in virtù del citato art. 2, co. 2, lett. b, del d.lgs. n. 259/2003, avesse fatto venir meno il necessario riferimento alla licenza di esercizio e, conseguentemente, all'atto amministrativo (documento sostitutivo) quale presupposto impositivo previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 641/1972 per la telefonia mobile. Ancora, l'istante ha lamentato che la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione aveva omesso ogni riferimento alla previsione dell'art. 2, co. 2, lett. b, del d.lgs. n. 259/2003, non ,k considerando, quindi, che detta norma stabilisce che le disposizioni del codice delle comunicazioni non si applicano alle «apparecchiature contemplate dal DLGS 9 maggio 2001 n. 269 che attua la Direttiva 1999/5CE» (cioè ai telefoni cellulari), chiedendo, nel caso in cui non Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 6 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - venisse accolta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 267 TFUE, la rimessione della causa alle Sezioni Unite, non ritenendo condivisibile la predetta decisione, alla quale aveva fatto espresso riferimento la sentenza d'appello impugnata. 5.3. Con la terza doglianza, il Comune ha contestato, sotto altro profilo, la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.P.R. 641.72, dell'art. 21 Tariffa allegata al D.P.R. d.P.R. 641/72, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 CPC - abrogazione espressa dell'art. 318 D.P.R. 156.73 - abrogazione implicita dell'art. 3 D.L. 151.91 e dell'art. 3 D.M. 33/1990». L'istante ha ribadito che l'unico presupposto di fatto e normativo della tassa in esame era costituito dall'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 (concernente la licenza di esercizio per la stazione radioelettrica e, per le stazioni riceventi il servizio di radiodiffusione, il titolo di abbonamento che teneva luogo della licenza), che era stato espressamente abrogato dall'art. 218, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 259 del 2003, così come l'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 (richiamato dal citato art. 318) era inapplicabile sin dall'anno 2003, per essere venuto il suo presupposto normativo (l'art. 318 menzionato), come non era più applicabile neanche l'art. 3, co.1, d.l. n. 151/1991 (che riguardava la vecchia voce della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972) sostituita nell'anno 1992 dal d.m. del 20 agosto 1992 con la voce 80 e poi dal d.m. 28 dicembre 1995 abrogata , ai voce 131 della tariffa con la voce 21. 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.P.R. 641.72, dell'art. 21 Tariffa allegata al D.P.R. d.P.R. 641/72, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 CPC - illegittimità della sentenza impugnata perché si fonda su di una normativa abrogata: l'art. 21 tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972 implicitamente abrogato ex art. 15 disp. prel. cod. civ.». Sul punto, l'istante ha rappresentato che il nuovo codice delle telecomunicazioni (d.lgs. n. 259/2003) aveva implicitamente abrogato Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 7 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - l'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972 (che condizionava l'esercizio dei servizi di telecomunicazione al rilascio di una licenza o al documento sostitutivo della stessa, integrante una concessione) e, con esso, l'intero sistema concessorio delle telecomunicazioni previsto dal d.P.R. 156/1973, in ragione della sua incompatibilità con il modello di liberalizzazione della fornitura di reti e dei servizi di comunicazione elettronica introdotto da detto nuovo codice, sottoposto ad una semplice autorizzazione generale a seguito di dichiarazione di inizio attività (v. art. 25 d.lgs. n. 259/2003), che non prevede più l'adozione di alcun provvedimento, così sottraendo il diritto di fornire i predetti diritti alla proprietà esclusiva dello Stato. L'abrogazione implicita dell'art. 21 della tariffa sarebbe avvenuta - secondo l'assunto del ricorrente - anche per effetto dell'art. 15, disp. prel., c.c., giacchè il nuovo codice delle telecomunicazioni, realizzando il passaggio dal regime pubblicistico a quello privatistico, aveva provveduto ad una nuova disciplina della materia. 5.5. Con il quinto motivo, l'ente locale ha criticato la sentenza per la ritenuta «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPR 641.72, dell'art. 21 tariffa allegata al DPR 641.72, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 CPC - illegittimità della sentenza impugnata perché fondata su una tassa priva di presupposto di fatto. Il contratto di abbonamento telefonico non è un documento sostitutivo della licenza di esercizio». Con tale censura l'istante ha ribadito che la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento è oramai priva del presupposto impositivo, che era costituito, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 641/1972 e dell'art. 21 della tariffa allegata al predetto decreto, dal provvedimento amministrativo di licenza di esercizio o dal suo documento sostitutivo. 9 In particolare, la suindicata licenza era disciplinata dal combinato disposto dell'art. 318, comma 1, e dall'art. 3 del d.m. 33/1990 (la cui applicazione era stata estesa anche alle apparecchiature cellulari) e Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 8 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - collegava la richiesta di una tassa ad una attività amministrativa di controllo tecnico preventivo da parte del Ministero, la quale, a mente dell'art. 3 del d.m. n. 33/1990, era riferita alla verifica tecnica dell'apparecchiatura terminale ed alla sua omologazione. Senonchè - ha aggiunto la difesa dell'istante - il sistema delineato dal d.lgs. n. 269/2001 non prevede più un controllo preventivo da parte dello Stato per l'immissione nel mercato dei telefoni cellulari, essendo invece contemplato il libero uso degli apparecchi cellulari inteso come «la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale» (v. pagina n. 36 del ricorso), mentre la conformità del prodotto è certificata dal fabbricante, precisando che la differenza sostanziale tra i due regimi va rinvenuta nel fatto che nel sistema del codice, in mancanza di licenza, l'impianto non può essere utilizzato, mentre nel diverso sistema regolato dalla direttiva 1999/5/CE l'apparecchio può essere immesso nel mercato ed utilizzato dall'utente senza alcuna autorizzazione da parte del Ministero. Per tale via, ha sottolineato sul punto che: - non vi è alcuna identità tra il potere autorizzatorio (rilascio della licenza di esercizio) di cui all'art. 160 per le stazioni radioelettriche ed i poteri di mero controllo postumi attribuiti allo Stato dalla direttiva comunitaria 1999/5/CE; - la disciplina dettata dal d.lgs. n. 269/2001 e dalla direttiva 1999/5/CE si pongono in rapporto di specialità con quella di cui al d.lgs. n. 259/2003; - l'art. 160 trova applicazione solo per le stazioni radioelettriche escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 269/2001 e per le quali è ancora prevista la licenza di esercizio e l'attività amministrativa da parte dell'Amministrazione pubblica, mentre i telefoni cellulari sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 160 del codice. Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 9 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 5.6. Con il sesto motivo, il Comune ha lamentato la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del DPR 641.72 e dell'art. 21 della tariffa allegata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 del CPC - illegittimità della sentenza impugnata perché fondata su una tassa priva di presupposto- violazione dei principi generali dell'ordinamento». A tal riguardo, il ricorrente ha posto in rilievo che «con l'entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni (D. Lgs 259/2003) il servizio di gestione di telefonia non è più un servizio dato dallo Stato, bensì da un qualsiasi privato», per cui «manca quella "controprestazione che giustificherebbe la tassa» di concessione governativa (v. pagina n. 39 del ricorso). In particolare, l'assenza di attività amministrativa preventiva da parte dell'Amministrazione pubblica comporterebbe il venir meno di un elemento essenziale della tassa di concessione governativa ex art. 1 d.P.R. n. 641/1972, ossia il collegamento tra l'insorgenza del tributo e l'adozione dell'atto amministrativo, così finendo per trasformarla in un'imposta. 5.7. Con il settimo motivo di impugnazione il contribuente ha dedotto la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del DPR 641.72, della Tariffa 21 allegata al DPR 641.72, dell'art. 2, comma 4, D.L. 04/14, conv. L. 50/2014, dell'art. 160 D.LGS 259.03, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - irretroattività della normativa». Il Comune ha rimproverato al Giudice regionale di avere ritenuto dovuto il tributo sull'errato presupposto che l'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003, come interpretato dall'art. 2, comma 4, d.l. n. 4/2014, convertito in I. 50/2014, ne costituisca il presupposto normativo, non considerando che detta norma (secondo cui le disposizioni dell'art. 160 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.P.R. 259/2003, richiamate dall'art. 21 della tariffa, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione), diversamente da quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 10 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - pronuncia n. 9560/2014, più che assumere natura interpretativa, contiene una vera e propria innovazione del testo previgente, in quanto amplia l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 160 del Codice, ritenendo che il termine «stazioni radioelettriche» debba essere riferito anche alle «apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione», che sono invece, come noto, mezzi di comunicazione diversi soggetti a diversa disciplina» (v. pagine nn. 43 e 44 del ricorso). Da tanto, conseguirebbe che, avendo contenuto innovativo, non potrebbe spiegare efficacia retroattiva, aggiungendo che l'illustrata norma si pone in netto contrasto con l'art. 2, lett. b) del codice delle telecomunicazioni, secondo cui «Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di ... apparecchiature contemplate dal d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269 che attua la direttiva 1999/5/CE ...» (cfr. pagina n. 48 del ricorso). 5.8. Con l'ottavo motivo, l'istante ha dedotto la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPR 641.72 e dell'art. 21 della tariffa allegata, dell'art. 114 Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 del CPC - illegittimità della sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva dei Comuni rispetto alla tassa de qua». Il ricorrente, a tal proposito, ha sostenuto che il Giudice dell'appello, nel rigettare l'eccezione di non debenza della tassa, avesse erroneamente ritenuto non applicabili i principi costituzionali di equiordinazione (art. 114 Cost.) e di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.), sottolineano - di contro - che i comuni «svolgono un ruolo centrale nell'attuazione dei principi e della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche, che giustifica, al pari dello Stato, l'esonero del pagamento della Tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile» (v. pagina n. 53 del ricorso), segnalando, altresì, che «I Comuni ... in quanto amministrazioni pubbliche, ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato, anche secondo l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] del Lazio» (v. pagina n. 52 del ricorso), richiamando sul punto la circolare n. 44461 del 17 luglio 2001. Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 11 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 5.9. Con il nono ed ultimo motivo di ricorso, il Comune ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 della tariffa allegata, sia singolarmente considerata, che in combinato disposto con l'art. 160 del codice delle comunicazioni, nell'ipotesi in cui si consideri ancora vigente la tassa di concessione governativa per i contratti di abbonamento, ravvisando la violazione del principio di cui all'art. 23 della Costituzione, in quanto operante senza fonte legislativa, e del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento tra un utente possessore di carta SIM prepagata (ricaricabile), non sottoposto a tassa, e quello in abbonamento, soggetto invece a tassazione 6. Tanto ricapitolato, valgono le osservazioni che seguono. 6.1. Va subito osservato che le istanze di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 276 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, devono considerarsi superate per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia, nella causa C-416/14 del 17 settembre 2015, la quale, decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Mestre-Venezia, richiamata dalla difesa del ricorrente, ha statuito che: «1) Le direttive: — 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, segnatamente il suo articolo 8, — 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), — 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 12 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - elettronica (direttiva «autorizzazioni»), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, — 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), e — 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/ 136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione governativa, in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un'autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l'autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell'amministrazione al riguardo. 2) L'articolo 20 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, e l'articolo 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell'applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all'equiparazione a un'autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l'omologazione di cui è stato oggetto. 3) In un caso come quello oggetto dei procedimenti principali, il diritto dell'Unione, quale risulta dalle direttive 1999/5, 2002/19, 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, 2002/21 e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, nonché dall'articolo Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 13 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo í primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa». Per tale via, è stata esclusa la sussistenza di un contrasto tra la normativa nazionale e le direttive comunitarie. Nello specifico, in ordine alla Direttiva 1999/5/CE, volta a garantire la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi a determinati requisiti essenziali definiti dalla direttiva medesima e, in particolare, in relazione al suo art. 8 (secondo cui gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE), la Corte UE ha stabilito che la normativa nazionale, che contempla l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, non si pone in contrasto con il principio comunitario della libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, poiché non è richiesto alcun intervento, attività o controllo da parte dell'amministrazione, valendo il contratto di abbonamento, di per sè, quale documento sostitutivo dell'autorizzazione generale e/o della licenza stazione radio ed inerendo la tassa «non alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, bensì ai contratti di abbonamento sottoscritti per l'uso di tali apparecchiature» (v. punto 39 della sentenza in esame), senza alcuna interferenza con la vendita di dette apparecchiature terminali. La suindicata pronuncia ha aggiunto che «la direttiva 2002/22 disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali e non l'imposizione di una tassa come quella oggetto dei procedimenti principali», con la conseguenza che «tale direttiva non osta a che il legislatore nazionale stabilisca che il fatto generatore di Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 14 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - tale tassa sia il contratto di abbonamento concluso tra il fornitore di servizi di telefonia mobile e l'utente dell'apparato terminale e che tale contratto sia equiparato all'autorizzazione generale cui si riferisce tale tassa» (cfr. punto n. 48 della sentenza in esame). Ancora, la Corte di Giustizia UE, in relazione all'ultima statuizione sopra riportata al n. 3, ha spiegato che le direttive reti e la direttiva 1999/5 non disciplinano l'applicazione di una tassa, quale quella in esame, e che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea «si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione" (v. punto 53 della sentenza in rassegna), ricordando «nei limiti in cui tale questione riguarda l'applicazione ai soli abbonati a un servizio di telefonia mobile di una norma che prevede un'autorizzazione dell'amministrazione, ... che, in pratica, non sembra essere richiesto alcun intervento dell'amministrazione, visto che il contratto di abbonamento sostituisce di per sé l'autorizzazione» (v. punto 53 della citata sentenza). Alla luce dell'illustrato intervento della Corte di Giustizia, deve quindi riconoscersi come legittima la previsione di una tassa di concessione governativa applicabile ai telefoni cellulari in termini compatibili con l'ordinamento UE, il che esclude la sussistenza dei presupposti per una nuova rimessione del ricorso alla Corte di Giustizia UE.6.2. I primi sette motivi di impugnazione si esaminano congiuntamente, in quanto tra loro correlati, e vanno tutti respinti alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, originata dalla pronuncia n. 9560/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in termini ribaditi dalle analoghe e coeve pronunce nn. 9561/2014, 9562/2014, 9563/2014, 9564/2014, 9565/2014 e 9566/2014 della medesima Sezione) e seguita dalle altre che si sono succedute. Tale pronuncia ha preliminarmente chiarito che la normativa nazionale non si poneva in contrasto con quella comunitaria (segnatamente le direttive nn. 1999/5/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/77/CE, attuate nell'ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. 1 Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 15 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - agosto 2003, n. 259, come poi modificato con d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70, che ha dato esecuzione alla Direttiva 2009/140/CE, che ha modificato in parte le precedenti direttive), tenuto conto di quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia del 1-2 dicembre 2013 in causa C- 335/13, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., come poi confermato dall'illustrata pronuncia della medesima Corte europea. La menzionata sentenza ha quindi affermato i seguenti principi, sviluppando le riflessioni che si riportano: a. «...non appare giustificato sostenere sul piano normativo che la tassa di concessione governativa sui "telefonini" sia da ritenere abrogata per il solo fatto che il codice delle comunicazioni (cui deve oggi intendersi riferito il rinvio all'art. 318 d.P.R. 156 del 1973 originariamente contenuto nella tariffa allegata al d.P.R. 641 del 1972) non disciplini più l'uso dei terminali radiomobili di comunicazione (cioè i telefoni)», giacchè «il contenuto della prima norma è integralmente trasfuso nell'art. 160 della nuova normativa, che, come la precedente, prevede le "stazioni radioelettriche" soggette a licenza d'uso (in sostituzione della quale può aver titolo l'abbonamento): sicché il riferimento contenuto nel citato art. 21 della tariffa allegata d.P.R. n. 641 del 1972 all'art. 318 del Codice postale deve intendersi attualmente riferito all'art. 160 del digs. n. 259 del 2003, stante il carattere "formale" e non "recettizio" del rinvio operato dalla regola tariffaria» (v. § 8.1.1. della menzionata sentenza n. 9560/2014); b. «Si deve anche escludere che vi sia stata una abrogazione espressa del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33 recante "Regolamento concernente il servizio radiomobíle pubblico terrestre di comunicazione", successivamente integrato con D.M. 8 novembre 1993, n. 512, pacificamente ritenuto lo strumento normativo che avrebbe incluso i "telefoni cellulari" nelle "stazioni radioelettriche" soggette a "licenza d'uso", stabilendo anche l'equivalenza tra "licenza d'uso" e "abbonamento" (il documento, che attesta la condizione di abbonato al "servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione ...)» (v. § 8.1.2. della citata sentenza n. 9560/2014); Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 16 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - c. «...attraverso un continuum normativo - art. 318 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, D.M. 3 agosto 1985 (regolamento concernente il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare), D.M. 13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione), art. 3, d.l. 13 maggio 1991, n. 151 - la disciplina dei "telefoni cellulari", con riferimento all'applicabilità della tassa di concessione governativa, emerge come necessitato sviluppo (anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie della comunicazione "mobile") della disciplina delle "stazioni radioelettriche"...» (v. § 8.1.2. della suindicata sentenza n. 9560/2014); d. tenuto conto del quadro di riferimento comunitario (direttiva n. 5/99, sulle specifiche tecniche degli apparecchi terminali e direttiva n. 21/02 relativa alle "autorizzazioni"), «tra radio e telefoni non c'è una distinzione in relazione alla fonte regolatrice, bensì solo in relazione all'attività: nel senso che la direttiva n. 5/99 ed il decreto n. 269 del 2001 si occupano delle specifiche tecniche sia delle radio che dei telefoni; mentre la direttiva n. 21/02 ed il decreto n. 259 del 2003 si occupano delle reti e delle relative autorizzazioni di esercizio sia per le radio, sia per i telefoni» (v. § 8.4.1. della menzionata sentenza); e. «Il codice delle comunicazioni, poi, contiene addirittura una conferma che la riforma non implica (non debba e non possa implicare) una possibile abrogazione della tassa di concessione governativa sui telefonini», tenuto conto dell'art. 219 il quale stabilisce che «dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», norma questa non riducibile a una mera disposizione finanziaria», ma costituente «una vera e propria chiave interpretativa della "liberalizzazione" attuata con riferimento al sistema delle comunicazioni radiomobili .... Sicché un'interpretazione delle norme del d.lgs. n. 259 del 2003 da cui si facesse discendere un'attuale inapplicabilità della tassa di concessione governativa sui tele fonini prevista dal previgente sistema (che, come si è visto, culmina nelle previsioni di cui all'art. 3 del d.l. n. 151 del 1991), sarebbe incompatibile con la disposizione di cui all'art. 219 del medesimo codice Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 17 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - e, quindi, non rappresentativa dell'effettiva realtà normativa...» (v. § 8.5. ed 8.5.1. della citata sentenza n. 9560/2014); f. «Nel difficile quadro di contrastanti posizioni esegetiche che si è determinato in ordine alla questione qui in esame, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire per un definitivo e rassicurante chiarimento con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 9.1. La richiamata disposizione stabilisce: «Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione». Si tratta, come ha affermato il relatore al disegno di legge di conversione in sede di discussione alla Camera dei deputati, di una norma interpretativa, che «prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare» (v. § 9 e 9.1. della pronuncia); g. «non può esservi dubbio che la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, detti effetti di una norma di interpretazione autentica», poichè «rende esplicito il significato implicito di una precedente disposizione di legge ed elimina un contrasto interpretativo, imponendo in modo obbligatorio per tutti un dato significato della norma "interpretata", tra i diversi possibili» (v. § 10 e 10.1. della suindicata sentenza), con conseguente sua retroattività; h. i comuni non possono sottrarsi al pagamento della tassa in esame, giacchè la «predetta esenzione non è specificamente prevista dal d.P.R. n. 641 del 1972», considerando l'art. 13-bis, comma 1, di detto decreto esonerate solo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche, ribadendo che «[OSCURATO:PERSONA]. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 18 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall'art. 13 bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l'espresso disposto dell'art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale» (Cass. n. 8825 del 2012)» (v. § 11.1. della suindicata sentenza), ravvisando in detta disposizione un principio generale ed aggiungendo che «l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, distingue i Comuni dalle amministrazioni dello Stato, pur attribuendo agli uni e alle altre la natura di amministrazioni pubbliche, impedendone una generalizzata e generalizzabile assimilazione, la quale resta, quindi, soggetta ad una specifica scelta legislativa, nel caso non adottata» (v. § 11.3. della suindicata sentenza). 6.3. Come sopra accennato, a tale orientamento si sono uniformate le successive pronunce di questa Corte (Cass. n. 14243/2021, Cass. n. 31414/2018; Cass. n. 13643/2018; Cass. n. 5668/2016, Cass. n. 17386/2014; Cass. n. 19632/2014) e non si intravedono nei motivi articolati dalla difesa dei ricorrenti ragioni capaci di incrinare le motivazioni espresse nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9560 del 2014 sull'interpretazione della normativa nazionale, che in gran parte forniscono risposta ai temi sollevati dai contribuenti. 6.4. Devono solo aggiungersi le seguenti riflessioni. 6.4.a. Quanto alla dedotta netta separazione tra la disciplina delle stazioni radioelettriche e dei telefoni cellulari ed alla implicita abrogazione della disposizione di cui all'art. 3 D.M. 33/1990, alla luce di quanto previsto dall'art. 2, co. 2, lett. b, d.lgs. 259/2003 (v. motivo di impugnazione riportato al § 5.2.), va osservato che la Corte, con la citata sentenza n. 9560/2014, ha precisato che «il codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259 del 2003) non si occupa solo delle comunicazioni radio, ma anche delle comunicazioni telefoniche, disciplinando le une e le altre sul piano delle condizioni di accesso; Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 19 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - dall'altro, il d.lgs. n. 269 del 2001 non si occupa solo dei telefoni» (v. § 7.2.), negando, quindi, sia l'ipotesi di una abrogazione espressa dell'art. 3 D.M. 33/1990, che implicita, alla luce delle valutazioni sopra esposte ai §§ 6.2., 6.2.b., 6.2.c., 6.2.e., il tutto in termini ribaditi da questa Corte con la pronuncia n. 19632/2014, nella parte in cui ha ricordato che «le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina dei telefoni cellulari non risiede in via esclusiva nel decreto legislativo n. 269/2001, così come la disciplina delle apparecchiature radio ricetrasmittenti non risiede in via parimenti esclusiva nel decreto legislativo n. 259/03». 6.4.b. Anche il motivo n. 6 non ha pregio nella parte in cui lamenta l'assenza di una controprestazione e la violazione del principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione. Sotto il primo profilo, infatti, questa Corte ha chiarito con le menzionate pronunce delle Sezioni Unite che «la tassa sulle concessioni governative ha per presupposto l'impiego del telefono e non la fornitura del servizio» (cfr. Cass. Sez. U. 9560/2014 § 7.4., in termini replicati dalle suindicate sentenze nn. 9561/2014, 9562/2014, 9563/2014, 9564/2014, 9565/2014 e 9566/2014), come ribadito dall'arresto, secondo cui «la tassa di concessione governativa di cui si discute ... è collegata all'uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori e grava sugli utenti di tali servizi» (cfr. Cass. n. 17386/2014). Appena aggiungendo sul punto che tale ultima pronuncia ha anche precisato che il rilievo secondo cui la tassa in oggetto, non essendo più legata ad un provvedimento di concessione o di autorizzazione all'uso del telefono cellulare, ha finito per configurarsi come imposta, non assume rilevanza ai fini della decisione, evidenziando che, quand'anche fondato, avrebbe portata meramente classificatoria del tributo (cfr. altresì, nei medesimi termini, Cass. n. 19632/2014). Sotto l'altro aspetto oggetto di censura, tali ultime pronunce hanno pure chiarito che la riserva di legge risulta rispettata, in quanto la tassa in questione trova il suo fondamento in norme dettate dalla legge o da Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 20 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - atti con forza di legge (articoli 3 d.l. 151/91, 160 D.Lgs. 259/03, 2 d.l. n. 4/14). 6.4.c. In relazione al motivo n. 7 non può, poi, non farsi a meno di porre in evidenza che la Corte Costituzionale ha chiarito che «il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (v. Corte Cost. n. 209 del 2010, punto 5.1 della motivazione, che richiama sentenza n.525 del 2000; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 374 del 2002, n. 26 del 2003, n. 274 del 2006, n. 234 del 2007, n. 170 del 2008, n. 24 del 2009). E, nella specie, non v'è alcun dubbio che il decreto legge n. 4/2014 sia intervenuto per porre rimedio ad un contrasto interpretativo reso palese dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte, come emerge dalla lettura della sentenza n. 9560/200114, il che conferma l'infondatezza dell'assunto del ricorrente secondo cui la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, d.l. 4/2014 avrebbe portata innovativa e non interpretativa. 7. Risulta infondato anche l'ottavo motivo di impugnazione. La ritenuta debenza della tassa in capo ai Comuni non viola, infatti, i principi costituzionali di equiordinazione (art. 114 Cost.) e di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.). Con riferimento alla prima delle suddette norme, questa Corte ha messo in luce che «lo Stato è esente dalla tassa sulle concessioni governative, a differenza dai Comuni, non perché a questi ultimi sovraordínato, ma perché, essendo il percettore delle entrate derivanti dalla tassa, il suo assoggettamento alla tassa darebbe luogo ad una mera partita di giro, priva di significato finanziario». Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 21 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - In ordine alla pretesa violazione dell'art. 118 Cost., è stato, poi, precisato che «il fatto che i comuni debbano versare - al pari di tutti gli altri utenti dei servizi di telefonia mobile che non beneficino di specifiche norme di esenzione - la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti stipulati per la fruizione di detti servizi è palesemente ininfluente ai fini della loro possibilità di svolgere, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, le funzioni amministrative di loro competenza in materia di installazione di infrastrutture di reti di telefonia mobile» (così Cass. n. 17386/2014). Allo stesso modo, è stato ribadito che anche gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti dei telefoni cellulari, «in quanto soggetti passivi d'imposta distinti rispetto allo Stato, attesa l'inesistenza di una assimilazione generalizzata tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23081; Cass., Sez. V, 22 novembre 2018, n. 30244; Cass., Sez. U., n. 9560/2014, cit.)» (così Cass. 9762/2021). 8. Infine, va respinto anche nono ed ultimo motivo di ricorso. Deve ancora una volta richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo di incostituzionalità dell'art. 160 d.P.R. 259/2003 e dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 in relazione all'art. 3 della Costituzione, ponendo in rilievo che «la fruizione di servizi di telefonia mobile in base ad un rapporto contrattuale di abbonamento col gestore presenta caratteristiche giuridiche e fattuali non sovrapponibili all'acquisto di un certo tempo di conservazione telefonica mediante la ricarica di una carta prepagata», atteso che «l'utente nel primo caso gode del servizio continuativamente e si obbliga al pagamento di un canone periodico, mentre nel secondo caso acquista un pacchetto di minuti di conversazione telefonica», per cui «la differenza obbiettiva tra le due situazioni esclude l'irragionevolezza della diversità del relativo trattamento tributario, con riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost.» (cfr. CaSS. 19632/2014 e Cass. n. 2552/2014). Proc. 6104/2015 ric. gen. Sentenza Pagina 22 di 23 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 10. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, va riconosciuto che la sentenza impugnata si è uniformata ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte, nonché dalle successive, suindicate, sentenze, il che comporta il rigetto del ricorso. 11. Le spese del giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto, in ragione dell'esito del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. la Corte rig
Sentenza Cassazione n. 16681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris