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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00762/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria integrativa trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti c;:uridici dai giudice di merito (si vedano, nel giustificare la pena irrogata, le considerazioni spese sul peso, anche in relazione al principio attivo riscontrato, della sostanza sequestrata - e non di ciueiia riferita dal Carlesso riportata dall'imputazione- nonché quelle inerenti l'organizzazione sottesa ali'attività di importazione, anche su tale versante argomentate prescindendo dalle Hchiar;37ieni dei Carlesso), estranei a censure prospettabili e per il vero neppure prospettate dal che difetta di operare, su tali sviluppi motivazionali, critiche dirette e specifiche i!evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. 9r0C. nen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (x-e e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria integrativa trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti c;:uridici dai giudice di merito (si vedano, nel giustificare la pena irrogata, le considerazioni spese sul peso, anche in relazione al principio attivo riscontrato, della sostanza sequestrata - e non di ciueiia riferita dal Carlesso riportata dall'imputazione- nonché quelle inerenti l'organizzazione sottesa ali'attività di importazione, anche su tale versante argomentate prescindendo dalle Hchiar;37ieni dei Carlesso), estranei a censure prospettabili e per il vero neppure prospettate dal che difetta di operare, su tali sviluppi motivazionali, critiche dirette e specifiche i!evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. 9r0C. nen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (x-e e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 00762/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris