CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
he hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX in relazione ai reati giudicati con tresentenze (1. Tribunale Messina del 28/09/2017; 2. Corte appello Messina del12/02/2021, in essa già unificati i reati giudicati con la sentenza TribunaleMessina del 04/03/2026; 3. Corte appello Messina del 17/01/2020), unificando ireati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1 e 2, con rideterminazione deltrattamento sanzionatorio in anni due mesi otto di reclusione ed euro 6.500 dimulta, e respingendo nel resto l’istanza.2. XXXXXXX, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso percassazione denunciando violazione di legge e vizio della motivazionedell’impugnata ordinanza.Si duole il condannato che il Giudice dell’esecuzione abbia negato ilriconoscimento della continuazione anche con riferimento alla sentenza sub n. 3,trattandosi di un fatto omogeneo rispetto alle altre violazioni, commesso in unarco temporale di circa un anno, compatibile con tale riconoscimento, ecaratterizzato da analogo modus operandi.Lamenta, inoltre, che la Corte di Messina abbia erroneamente affermato ilmancato assolvimento dell’onere di allegazione gravante sull’istante, ritenendoche questi si fosse limitato a indicare le sentenze oggetto della richiesta.Tale assunto non corrisponde al vero, poiché il condannato avevaspecificamente dedotto, a sostegno dell’istanza, gli elementi sintomaticidell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità dei reati (furti aggravati),l’analogia del modus operandi (sottrazione di veicoli o di parti di essi) e,soprattutto, l’elemento soggettivo unificante, costituito dalla tossicodipendenza;peraltro, quanto a quest’ultimo profilo, di decisiva rilevanza ai fini della richiesta,la Corte d’appello di Messina ha del tutto omesso ogni valutazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento conrinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il riconoscimentodella continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone l’accertamento di unapreventiva e unitaria deliberazione criminosa, già presente, almeno nelle suelinee essenziali, al momento della commissione del primo reato, non essendosufficiente la mera ricorrenza di taluno degli indici sintomatici elaborati dallagiurisprudenza, ove i successivi illeciti risultino frutto di determinazioni autonomeed estemporanee (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).La distanza temporale tra i fatti, l’omogeneità delle violazioni e l’eventualeidentità del movente costituiscono, dunque, meri indici di valutazione, chedevono essere apprezzati congiuntamente e non possono essere isolatamentevalorizzati sino a sostituire la prova della originaria programmazione unitaria. Inparticolare, il movente economico, ove riferito a reati contro il patrimonio, nonassume valore dirimente, poiché il fine di profitto o di lucro costituisce elementocomune alla generalità di tali illeciti e resta compatibile con autonome econtingenti determinazioni criminose.Quanto allo stato di tossicodipendenza, la modifica dell’art. 671, comma1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49 impone al giudicedell’esecuzione di tenerne conto, ma non ha introdotto un diverso concetto dicontinuazione per i soggetti tossicodipendenti. Tale condizione, pertanto, noncomporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso,potendo assumere rilievo solo con riguardo a reati che risultino concretamentecollegati e dipendenti da essa e sempre che ricorrano anche gli ulteriori indicirivelatori della continuazione (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv.275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01; Sez.1, n. 18242 del 14/04/2014, Flammini, Rv. 259192 - 01).3. A tali principi il Giudice dell’esecuzione si è correttamente attenuto,avendo negato il riconoscimento della continuazione con riferimento allasentenza sub n. 3 in ragione del lasso temporale di oltre un anno rispetto aglialtri fatti già unificati e dell’assenza di ulteriori elementi concreti idonei adimostrare che anche quel reato fosse espressione di una preventivaprogrammazione comune.La valutazione è immune da censure, perché l’omogeneità delle violazioni,trattandosi di reati contro il patrimonio, non era sufficiente, da sola, acomprovare la medesimezza del disegno criminoso, in difetto di dati specifici daiquali desumere che il fatto oggetto della sentenza sub n. 3 fosse statopreviamente deliberato unitamente agli altri. Né poteva assumere rilievo decisivoil richiamo al comune movente economico, che non si identifica con lacontinuazione, ma esprime soltanto una finalità ordinariamente ricorrente neireati patrimoniali e, come tale, non esclude la successione di autonomedeterminazioni delittuose.Non impone una diversa conclusione il rilievo difensivo concernente latossicodipendenza.È vero che il Giudice dell’esecuzione non ha espressamente esaminatotale profilo; tuttavia, l’allegazione difensiva, per come formulata, non presentavaquel grado minimo di concretezza e specificità necessario per obbligare il giudicea farne oggetto di autonoma confutazione.La deduzione, introdotta non già nell’originaria istanza, ma solo consuccessiva memoria difensiva, si fondava, infatti, su un certificato datato 6dicembre 2022, recante peraltro il nominativo dell’interessato apposto a penna, afronte di fatti – oggetto della richiesta do continuazione – risalenti agli anni 2014e 2015.Il documento prodotto si limita, inoltre, a dare conto dell’esito diun’analisi, ma non contiene una diagnosi, una presa in carico terapeutica, néalcun elemento clinico o anamnestico dal quale inferire l’esistenza, negli anni dicommissione dei reati, di uno stato di tossicodipendenza rilevante ai fini dell’art.671 cod. proc. pen. La mera positività ad una sostanza, ove pure accertata, nonequivale, di per sé, alla prova di una stabile condizione di dipendenza, tantomeno con efficacia retrospettiva rispetto a fatti commessi molti anni prima.Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui, in tema diriconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l’obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione, il giudice che nonprenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, quandoesso risulti solo genericamente dedotto, non sia accompagnato da alcunelemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emergaaltrimenti dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc.pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 - 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deveessere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento dellespese.Deve, infine, rilevarsi che, avendo il ricorso ad oggetto una condizionepersonale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, atutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.