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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06014/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 6 luglio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 9 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di riciclaggio di parti di un ciclomotore.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e mancanza di motivazione nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di riciclaggio, e non di ricettazione, oltre ad essere evidentemente generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretta valutazione delle emergenze processuali dal giudice di merito alle pagine 4 e 5; ed infatti è stato accertato che al telaio acquistato dell'imputato e risalente al 2008 erano stati assemblati pezzi di altro ciclomotore di produzione successiva e di sicura provenienza illecita e i giudici di merito hanno concordato sul fatto che solo l'imputato ha potuto realizzare la detta manomissione che integra il delitto contestato; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, censurando in particolare la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondata, avendo la corte di appello ampiamente evidenziato a pagina 6 come il reato in questione fosse espressivo dell'indifferenza mostrata dal prevenuto rispetto alle plurime precedenti condanne, anche per reati della stessa indole, e dunque l'assoluta congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale, senza che vi fossero elementi tali da poterla ulteriormente mitigare; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 6 luglio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 9 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di riciclaggio di parti di un ciclomotore. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e mancanza di motivazione nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di riciclaggio, e non di ricettazione, oltre ad essere evidentemente generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretta valutazione delle emergenze processuali dal giudice di merito alle pagine 4 e 5; ed infatti è stato accertato che al telaio acquistato dell'imputato e risalente al 2008 erano stati assemblati pezzi di altro ciclomotore di produzione successiva e di sicura provenienza illecita e i giudici di merito hanno concordato sul fatto che solo l'imputato ha potuto realizzare la detta manomissione che integra il delitto contestato; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, censurando in particolare la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondata, avendo la corte di appello ampiamente evidenziato a pagina 6 come il reato in questione fosse espressivo dell'indifferenza mostrata dal prevenuto rispetto alle plurime precedenti condanne, anche per reati della stessa indole, e dunque l'assoluta congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale, senza che vi fossero elementi tali da poterla ulteriormente mitigare; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 06014/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris