CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Genova n.1000/2021 depositata il 20/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6904/2022Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 11059/2026Data pubblicazione 24/04/20261. La CTR della Liguria con la sentenza n. 1000/4/2021, rigettava l’appelloproposto dal Comune di Genova confermando la sentenza di primo grado inforza della quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società OVSS.p.A. diretto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di pagamentoriguardante la TARI relativa all’anno di imposta 2019 relativa agli esercizicommerciali del gruppo siti nel Comune di Genova .2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione sulla base di duemotivi l’ente impositore.3. La contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e successivamemoria, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso.4. La società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimastaintimata.5. Il Comune di Genova ha depositato memoria nonché istanza di rinvio alfine di procedere alla riunione del presente giudizio e del connesso giudizioRG n. 4189/2022, con il ricorso, ancora non fissato per la trattazione ependente con RG. n. 22402/2024, riguardante analoga vicenda impositiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va, in primo luogo, rigettata istanza di rinvio al fine di procedere allachiesta riunione del presente giudizio nonché di quello portante il n.4189/2022 (fissato per l’odierna udienza) con quello portante RG n.22402/2024 - per il quale non risulta al momento fissata udienza ditrattazione- non ravvisandosi, in tal senso, ragioni di economia processualeidonee a giustificare la chiesta riunione e trattandosi di cause in fasi diverse.2. Deve, quindi, osservarsi che per ragioni di ordine logico va esaminato,preliminarmente, il secondo motivo di ricorso in forza del quale l’enteimpositore ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per omessa motivazione,motivazione solo apparente assumendo che la sentenza impugnata,premesso che l’avviamento dei rifiuti speciali a recupero non dà diritto alla“riduzione della superficie tassabile” bensì alla “riduzione tariffaria”, avevaNumero registro generale 6904/2022Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 11059/2026Data pubblicazione 24/04/2026fatto riferimento al principio della disapplicazione dell’eventuale dispostoregolamentare contrario, e sulla scorta di tali “laconiche premesse” aveva“fatto poi discendere apoditticamente la reiezione dell’appello”, apparendochiaro che trattavasi di motivazione “del tutto incongrua, di fattoincomprensibile e nella sostanza inesistente…. resa solo in modoapparente”.2.1. Tale motivo - da riqualificare ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4c.p.c. – va accolto.2.2. Deve rilevarsi che la CTR, dopo avere premesso astratti principi didiritto, ha formulato delle considerazioni del tutto generiche circa lanecessità di “disapplicazione dell’eventuale disposto regolamentarecontrario”, senza in alcun modo esaminare le censure formulate dal Comunecon l’atto di appello (e richiamate in ricorso).Trattasi all’evidenza di motivazione meramente apparente come lamentatodal Comune ricorrente, dovendosi ritenere infondata la censura diinammissibilità di tale motivo nonché dell’intero ricorso formulata da OVSS.p.A. .2.3. Sovviene, sul tema, il consolidato indirizzo giurisprudenziale dilegittimità in virtù del quale l’erronea intitolazione del motivo di ricorso percassazione non impedisce di riqualificarne la sussunzione in altre fattispeciedi cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità delmezzo, qualora dalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il tipodi vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17842/2024, Cass. n.5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024).È stato pure osservato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggettocensure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primocomma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibiliin maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni diimpugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessariaadozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di unaNumero registro generale 6904/2022Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 11059/2026Data pubblicazione 24/04/2026delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessapronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delledomande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicitamenzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo commadell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purchéil motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dallarelativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravameallorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limitiad argomentare sulla violazione di legge. (Cass. Sez. U., 24/07/2013, n.17931, Rv. 627268 - 01).2.4. Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, si rileva che la partericorrente ha denunciato, chiaramente, violazione di legge per motivazione“inesistente” e “resa solo in modo apparente”, quindi sostanzialmente hadedotto un error in procedendo inquadrabile nella fattispecie di cui al n. 4del primo comma dell'art. 360 c.p.c.Tali censure appaiono certamente fondate e assorbenti rispetto al primomotivo in forza del quale parte ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 649, L. 147/2013 nonché dell’art. 17 del locale regolamento TARIassumendo che la sentenza impugnata aveva di fatto, anche se conmotivazione contraddittoria e meramente apparente, ritenuto fondatol’assunto di parte contribuente secondo il quale, i grandi magazzini divendita non dovrebbero versare il tributo in questione, né per i magazzininé per le aree di vendita, dovendo far ritirare i propri rifiuti speciali da ditteprivate, e quindi non avvalendosi del servizio in privativa del Comune,assunto da ritenere erroneo e contrario alla pacifica interpretazionegiurisprudenziale trattandosi di aree in cui vi è permanenza di persone e,quindi, vengono ivi prodotti anche rifiuti assimilabili a quelli urbani.3. In conclusione in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito ilprimo, la sentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio alla Corte diNumero registro generale 6904/2022Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 11059/2026Data pubblicazione 24/04/2026giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione,la quale procederà anche alla liquidazione delle spese di lite di questogiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 febbraio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]