CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 14349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ROVIGO il 25/06/1970 avverso la sentenza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di ROVIGO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, che ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Giudice di pace di Rovigo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., riqualificandolo in quello di cui all'art. 581 cod. pen.; - che il 10 marzo 2026 la parte civile ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è stata alcuna immutazione del fatto: il Tribunale si è limitato a riqualificare un fatto storico, del quale è stata accertata l'esistenza, integralmente ricompreso nell'originaria contestazione (lo strattonamento da parte dell'imputato e, quindi, la manomissione violenta della persona offesa da parte dell'imputato), esclusa solo perché non è stata raggiunta la prova della derivazione causale delle lesioni riscontrate dalla condotta assunta dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che, infine, non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria (e, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza: Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308); PQM Dichiara ina P.Q.M