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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 15325/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29637-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 448/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 681/2017; Oggetto R.G.N.29637/2018 Cron.

Rep.

Ud.14/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.6.18 la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del 2017 del Tribunale di Avezzano (che aveva accolto la domanda), ha dichiarato inammissibile la domanda della signora Tala di pensione indiretta con totalizzazione dei contributi per periodo di lavoro maturato in Romania (ivi inclusi tre anni di lavoro usurante) dal dante causa della ricorrente.

In particolare, la Corte territoriale ha applicato il termine di decadenza triennale (domanda amministrativa del 14.10.12 - ricorso giudiziario del 15.9.16).

Avverso tale sentenza ricorre la signora Tala per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione degli artt. 47 d.

P.R . 639 del 70, 50 regolamento 883 del 2004, 47 e 48 regolamento 987 del 2009, 7 legge 533 del 73, 24 e 113 Cost., per avere la Corte territoriale trascurato che l’inizio del procedimento amministrativo debba ancorarsi alla data in cui l’Inps ha trasmesso la domanda di pensione alla cassa previdenziale rumena competente per le prestazioni.

Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 47 e sette citati nonché 46 e 47 legge 88 dell’89, per violazione delle norme che impongono ad ente previdenziale obblighi di comunicazione all’assistito su termini e modalità di ricorso avverso l’atto amministrativo (cui si ricollega,nel caso , proprio la decadenza intervenuta).I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. [OSCURATO:PERSONA].

U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009 (Rv. 608222 - 01) ha già precisato che la violazione degli obblighi di comunicazione non incidono sul decorso del termine di decadenza, per altro verso il decorso del termine è stato correttamente individuato dalla Corte territorialein relazione al procedimento amministrativo, in linea con le chiare e precise indicazioni di Sez.

L , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017 (Rv. 644790 - 01) e di Sez.

L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010 (Rv. 612848 -01), ed altre numerose successive conformi.

Ciò posto, i termini del procedimento amministrativo rilevanti sono quelli del procedimento innanzi all’ente previdenziale italiano, rispetto al quale la richiesta all’ente previdenziale estero di dati utili è una mera fase incidentale, non potendo costituire, tale richiesta , l’inizio del procedimento amministrativo (come pretenderebbe la ricorrente), che resta invece ancorato alla domanda amministrativa dell’assistito.

I motivi di ricorso vanno,dunque, disattesi .

Peraltro, pronunciando nell’ambito del motivo, il Collegio rileva che la decadenza applicabile in materia pensionistica non riguarda l’intera prestazione pensionistica, ma soltanto i ratei, sicché solo ad essi può trovare applicazione (Sez.

L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517 –01, secondo la quale la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale).

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte, pronunciando nell’ambito del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla stessa C orte d’appello, in diversa composizione, per un nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29637-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 448/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 681/2017; Oggetto R.G.N.29637/2018 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.6.18 la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del 2017 del Tribunale di Avezzano (che aveva accolto la domanda), ha dichiarato inammissibile la domanda della signora Tala di pensione indiretta con totalizzazione dei contributi per periodo di lavoro maturato in Romania (ivi inclusi tre anni di lavoro usurante) dal dante causa della ricorrente. In particolare, la Corte territoriale ha applicato il termine di decadenza triennale (domanda amministrativa del 14.10.12 - ricorso giudiziario del 15.9.16). Avverso tale sentenza ricorre la signora Tala per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione degli artt. 47 d. P.R . 639 del 70, 50 regolamento 883 del 2004, 47 e 48 regolamento 987 del 2009, 7 legge 533 del 73, 24 e 113 Cost., per avere la Corte territoriale trascurato che l’inizio del procedimento amministrativo debba ancorarsi alla data in cui l’Inps ha trasmesso la domanda di pensione alla cassa previdenziale rumena competente per le prestazioni. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 47 e sette citati nonché 46 e 47 legge 88 dell’89, per violazione delle norme che impongono ad ente previdenziale obblighi di comunicazione all’assistito su termini e modalità di ricorso avverso l’atto amministrativo (cui si ricollega,nel caso , proprio la decadenza intervenuta).I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. [OSCURATO:PERSONA]. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009 (Rv. 608222 - 01) ha già precisato che la violazione degli obblighi di comunicazione non incidono sul decorso del termine di decadenza, per altro verso il decorso del termine è stato correttamente individuato dalla Corte territorialein relazione al procedimento amministrativo, in linea con le chiare e precise indicazioni di Sez. L , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017 (Rv. 644790 - 01) e di Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010 (Rv. 612848 -01), ed altre numerose successive conformi. Ciò posto, i termini del procedimento amministrativo rilevanti sono quelli del procedimento innanzi all’ente previdenziale italiano, rispetto al quale la richiesta all’ente previdenziale estero di dati utili è una mera fase incidentale, non potendo costituire, tale richiesta , l’inizio del procedimento amministrativo (come pretenderebbe la ricorrente), che resta invece ancorato alla domanda amministrativa dell’assistito. I motivi di ricorso vanno,dunque, disattesi . Peraltro, pronunciando nell’ambito del motivo, il Collegio rileva che la decadenza applicabile in materia pensionistica non riguarda l’intera prestazione pensionistica, ma soltanto i ratei, sicché solo ad essi può trovare applicazione (Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517 –01, secondo la quale la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale). La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte, pronunciando nell’ambito del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla stessa C orte d’appello, in diversa composizione, per un nuo
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