CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46299/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94-24496/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa, acuta e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Inammissibile appare il motivo speso in ordine alla non condivisa motivazione circa la identificazione del Viscarelli quale principale autore dei fatti contestati, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale. Trattasi invero di doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio, al travisamento della prova, tutte si risolvono pertanto nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa di prove assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.2. Le censure svolte con detti motivi si risolvono, peraltro, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. 1.2.1. La Corte di merito ha avuto cura di spiegare in proposito (motivi sovrapponibili di ricorso nel merito della accertata responsabilità) che, nella continuità ininterrotta della condotta tenuta dal Viscarelli, come coadiuvato dall'essenziale supporto materiale offerto dalla Projetti che era alla guida dell'auto, la identificazione poggia sulla convergenza di più fonti narrative diverse, che hanno seguito le mosse dei ricorrenti sin dai momenti preparatori della rapina. La corretta identificazione è stata poi confermata dai sequestri effettuati presso l'abitazione comune dei ricorrenti e dalla somma di denaro sequestrata in quella stessa abitazione, oltre che dal possesso del veicolo usato per commettere il reato. 1.3. Come pure inammissibili si palesano i motivi spesi in favore del Viscarelli in ordine al peso attribuito alle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di valenza con le contestate aggravanti e in tema di 94-24496/2021 dosimetria della sanzione. Anche sul punto la Corte di merito motiva la decisione con analitico rigore, valorizzando il peso delle aggravanti neutralizzate nel giudizio di equivalenza ed il minimo discostarsi dalla base edittale. Tali valutazioni riempiono di contenuto la discrezionalità offerta dal legislatore al giudice del merito, che di tale discrezionalità ha fatto, nella fattispecie, uso attento e prudente, in coerenza con i dati di fatto emerso all'attenzione processuale. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Postin