Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18285/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22159/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dagli avvocatiLATTANZI FILIPPO e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lazion. 729 /01 /2021 depositata il 05/02/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPreside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22159/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dagli avvocatiLATTANZI FILIPPO e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazion. 729 /01 /2021 depositata il 05/02/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPreside
Decreto Cassazione n. 18285/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris