CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 08947/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CAMOGLIO Marco - imputato del reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Verona, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla eccessività della pena irrogata e alla erronea qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che le censure siano connotate da assoluta genericità, essendo del tutto prive di motivi a sostegno; ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] re 7stensore Il Presidente '