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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32716/2022

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6344/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di tut or e pro tempore di [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – e contro N. 6344/21 R.G. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4364/5/2020depositata in data 28.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Sicilia, sezione staccata di Catania, accolse – previa loro riunione - gli appell i dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenz a n. 7812 /201 4 della C.T.P. di Catania, che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per II.DD. e IVA, anno 2006, e ciòper mancata prova della notifica del prodromico avviso di accertamento; nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò che dalla documentazione in atti si evinceva che l’avviso di accertamento in questione era stato ritirato dallo stesso contribuente, come da avviso di ricevimento n. 14134888288-4, e che nulla quest’ultimo aveva controdedotto al riguardo, con la conseguenza che – essendosi perfezionata la notifica dell’ atto impositivo prodromico - ogni altra doglianza sollevata dallo stesso Silvestro doveva considerarsi superata; avverso detta sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale tutore di [OSCURATO:PERSONA] (frattanto dichiarato interdetto) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a N. 6344/21 R.G. tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; consideratoche: 1.1 – preliminarmente, va rilevato che non risulta che il ricorso sia stato notificato all’agente della riscossione, benché parte necessaria del giudizio (tanto vero che la C.T.R. ha accolto anche l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); tuttavia, non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, stante la manifesta infondatezzadel ricorso (v., tra le altre, Cass. n. 12515/2018); 1.2 – sempre in via preliminare, si rileva che il con tribuente è deceduto nelle more del giudizio di legittimità, come dedotto in memoria, ma ciò non comporta alcuna conseguenza sulla procedibilità del giudizio, noto essendo che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, sicché non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo (v. ex plurimis, Cass. n. 3630/2021); 2.1 – ciò posto, c o n il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., per non aver la C.T.R. indicatole tre specifiche attività che, a mente dell’art. 140 c.p.c., consentono di considerare perfezionato il procedimento notificatorio, né per quali ragioni l’avviso di ricevimento postale è stato considerato idoneo a dimostrare la notifica di quello specifico avviso di accertamento, la ricevuta non essendo inerente a quest’ultimo avviso; N. 6344/21 R.G. 2.2 –il motivo è infondato; infatti, la C.T.R. ha chiaramente affermato di aver ritenuto perfezionato l’iter notificatorio a seguito del ritiro del plico postale a mani dello stesso contribuente, come risultante dall’avvisodi ricevimento n. 14134888288-4; pur senza sviluppare i vari snodi posti dall’art. 140 c.p.c. (e pacifico essendo che l’avviso sia stato notificato nelle forme della irreperibilità relativa), il giudice d’appello ha dunque voluto evidenziare che l’atto è comunque stato ritirato direttamente dal contribuente, che quindi ne ha avuto piena conoscenza, restando così superate tutte le altre questioni; può eventualmente discutersi, quindi, della correttezza o meno di una tale argomentazione (come si dirà tra breve), ma non certo della impossibilità di comprendere quali siano stati gli snodi logico-giuridici percorsi dal giudice d’appelloper giungere all’accoglimento dei gravami, solo in una simile ipotesi potendo configurarsi l’essenza propria della motivazione apparente (v., ex multis, Cass. n. 6758/2022); 3.1 –con il secondo e il terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente perché connessi –si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c.; si sostiene che la C.T.R., al fine di accertare la regolarità della notifica in parola, effettuataai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avrebbe comunque potuto prescindere dal verificare che: 1) la copia dell’atto fosse stata depositata nella casa comunale; 2) fosse stato affissa alla porta di abitazione o dell’ufficio una busta chiusa sigillata contenente l’avviso di deposito; 3) fosse stata spedita la raccomandata con avviso di ricevimento;ed anche ad ammettere che le prime N. 6344/21 R.G. due attività fossero state eseguite, mancherebbe del tutto la verifica della rispondenza del più volte citato avviso di ricevimento n. 14134888288-4 all’atto da notificare, e ciò anche in relazione all’onere probatorio gravante sul notificante, in realtà non avendo esso ricorrente ricevuto la raccomandata informativa concernente il ripetuto avviso; 3.2 –le doglianze sono in parte inammissibili ed in parte infondate; 3.3 –sono inammissibili laddove parte ricorrente oblitera del tutto il confronto con la decisione d’appello, nella parte in cui si è accertato che l’avviso di ricevimento è stato ritirato personalmente dal contribuente; 3.4 –sono comunque infondate, perché – quand’anche , in via di mera ipotesi , non fossero statepedissequamente seguite le singole scansioni di cui all’art. 140 c.p.c. (il che è da escludere, sufficiente essendo rinviare, sul punto, alla documentazione richiamata dall’Agenzia in controricorso, pp. 7-8) – ciò non potrebbe comunque inficiare la sorte del procedimento notificatorio, potendo al più discutersi di mera nullità della notifica (v.

Cass., Sez.

Un.,n. 14916/2016), che resterebbe comunque sanata, per gli effetti di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., dal raggiungimento dello scopo: come più volteevidenziato, la C.T.R. ha accertato che lo stesso Silvestro aveva ritirato personalmente il plico, e quindi aveva avuto piena conoscenza della stessa esistenza dell’atto impositivo in discorso; quanto poi all’argomentazione, ribadita in memoria , seco ndo cui l’avviso di ricevimento n. 14134888288-4 non fosse riferibile all’avviso di accertamento prodromico, essa è rimasta sul piano della mera allegazione, e non è stata minimamente supportata da qualsiasi elemento a supporto,che sarebbe stato N. 6344/21 R.G. onere del contribuente– stante la incontestata ricezione del plico – dimostrare (v., tra le altre, Cass. n. 16528/2018; Cass. n. 30787/2019); pertanto, la decisione impugnata resta esente da censure , sia riguardo all’accertata regolarità del procedimento notificatorio, sia riguardo al riparto dell’onere della prova; 4.1 -in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla va disposto nel rapporto con l’agente della riscossione, non evocato in giudizio; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, nella sua qualità, al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenten.q., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6344/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di tut or e pro tempore di [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – e contro N. 6344/21 R.G. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4364/5/2020depositata in data 28.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Sicilia, sezione staccata di Catania, accolse – previa loro riunione - gli appell i dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenz a n. 7812 /201 4 della C.T.P. di Catania, che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per II.DD. e IVA, anno 2006, e ciòper mancata prova della notifica del prodromico avviso di accertamento; nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò che dalla documentazione in atti si evinceva che l’avviso di accertamento in questione era stato ritirato dallo stesso contribuente, come da avviso di ricevimento n. 14134888288-4, e che nulla quest’ultimo aveva controdedotto al riguardo, con la conseguenza che – essendosi perfezionata la notifica dell’ atto impositivo prodromico - ogni altra doglianza sollevata dallo stesso Silvestro doveva considerarsi superata; avverso detta sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale tutore di [OSCURATO:PERSONA] (frattanto dichiarato interdetto) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a N. 6344/21 R.G. tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; consideratoche: 1.1 – preliminarmente, va rilevato che non risulta che il ricorso sia stato notificato all’agente della riscossione, benché parte necessaria del giudizio (tanto vero che la C.T.R. ha accolto anche l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); tuttavia, non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, stante la manifesta infondatezzadel ricorso (v., tra le altre, Cass. n. 12515/2018); 1.2 – sempre in via preliminare, si rileva che il con tribuente è deceduto nelle more del giudizio di legittimità, come dedotto in memoria, ma ciò non comporta alcuna conseguenza sulla procedibilità del giudizio, noto essendo che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, sicché non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo (v. ex plurimis, Cass. n. 3630/2021); 2.1 – ciò posto, c o n il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., per non aver la C.T.R. indicatole tre specifiche attività che, a mente dell’art. 140 c.p.c., consentono di considerare perfezionato il procedimento notificatorio, né per quali ragioni l’avviso di ricevimento postale è stato considerato idoneo a dimostrare la notifica di quello specifico avviso di accertamento, la ricevuta non essendo inerente a quest’ultimo avviso; N. 6344/21 R.G. 2.2 –il motivo è infondato; infatti, la C.T.R. ha chiaramente affermato di aver ritenuto perfezionato l’iter notificatorio a seguito del ritiro del plico postale a mani dello stesso contribuente, come risultante dall’avvisodi ricevimento n. 14134888288-4; pur senza sviluppare i vari snodi posti dall’art. 140 c.p.c. (e pacifico essendo che l’avviso sia stato notificato nelle forme della irreperibilità relativa), il giudice d’appello ha dunque voluto evidenziare che l’atto è comunque stato ritirato direttamente dal contribuente, che quindi ne ha avuto piena conoscenza, restando così superate tutte le altre questioni; può eventualmente discutersi, quindi, della correttezza o meno di una tale argomentazione (come si dirà tra breve), ma non certo della impossibilità di comprendere quali siano stati gli snodi logico-giuridici percorsi dal giudice d’appelloper giungere all’accoglimento dei gravami, solo in una simile ipotesi potendo configurarsi l’essenza propria della motivazione apparente (v., ex multis, Cass. n. 6758/2022); 3.1 –con il secondo e il terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente perché connessi –si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c.; si sostiene che la C.T.R., al fine di accertare la regolarità della notifica in parola, effettuataai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avrebbe comunque potuto prescindere dal verificare che: 1) la copia dell’atto fosse stata depositata nella casa comunale; 2) fosse stato affissa alla porta di abitazione o dell’ufficio una busta chiusa sigillata contenente l’avviso di deposito; 3) fosse stata spedita la raccomandata con avviso di ricevimento;ed anche ad ammettere che le prime N. 6344/21 R.G. due attività fossero state eseguite, mancherebbe del tutto la verifica della rispondenza del più volte citato avviso di ricevimento n. 14134888288-4 all’atto da notificare, e ciò anche in relazione all’onere probatorio gravante sul notificante, in realtà non avendo esso ricorrente ricevuto la raccomandata informativa concernente il ripetuto avviso; 3.2 –le doglianze sono in parte inammissibili ed in parte infondate; 3.3 –sono inammissibili laddove parte ricorrente oblitera del tutto il confronto con la decisione d’appello, nella parte in cui si è accertato che l’avviso di ricevimento è stato ritirato personalmente dal contribuente; 3.4 –sono comunque infondate, perché – quand’anche , in via di mera ipotesi , non fossero statepedissequamente seguite le singole scansioni di cui all’art. 140 c.p.c. (il che è da escludere, sufficiente essendo rinviare, sul punto, alla documentazione richiamata dall’Agenzia in controricorso, pp. 7-8) – ciò non potrebbe comunque inficiare la sorte del procedimento notificatorio, potendo al più discutersi di mera nullità della notifica (v. Cass., Sez. Un.,n. 14916/2016), che resterebbe comunque sanata, per gli effetti di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., dal raggiungimento dello scopo: come più volteevidenziato, la C.T.R. ha accertato che lo stesso Silvestro aveva ritirato personalmente il plico, e quindi aveva avuto piena conoscenza della stessa esistenza dell’atto impositivo in discorso; quanto poi all’argomentazione, ribadita in memoria , seco ndo cui l’avviso di ricevimento n. 14134888288-4 non fosse riferibile all’avviso di accertamento prodromico, essa è rimasta sul piano della mera allegazione, e non è stata minimamente supportata da qualsiasi elemento a supporto,che sarebbe stato N. 6344/21 R.G. onere del contribuente– stante la incontestata ricezione del plico – dimostrare (v., tra le altre, Cass. n. 16528/2018; Cass. n. 30787/2019); pertanto, la decisione impugnata resta esente da censure , sia riguardo all’accertata regolarità del procedimento notificatorio, sia riguardo al riparto dell’onere della prova; 4.1 -in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla va disposto nel rapporto con l’agente della riscossione, non evocato in giudizio; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, nella sua qualità, al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenten.q., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric
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