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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39064/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, perché la Corte di appello ha correttamente escluso la configurabilità del reato di favoreggiamento con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151), anche considerando l'elemento psicologico dell'agente (per tutte, Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Rv. 276571), e ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti non censurabili in questa sede la richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., mentre il ricorrente formula rilievi meramente oppositivi a tali conclusioni, critiche di mero fatto, nonché doglianze generiche rispetto alla motivazione (come nel caso della istanza di revoca del sequestro della somma di danaro, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 9 2021. [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ersilia ese Angel o tanzo r D C ,',.9CELLF.P i/A 29 @_19 zou [OSCURATO:PERSONA].

ESS'EIt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità, perché la Corte di appello ha correttamente escluso la configurabilità del reato di favoreggiamento con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151), anche considerando l'elemento psicologico dell'agente (per tutte, Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Rv. 276571), e ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti non censurabili in questa sede la richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., mentre il ricorrente formula rilievi meramente oppositivi a tali conclusioni, critiche di mero fatto, nonché doglianze generiche rispetto alla motivazione (come nel caso della istanza di revoca del sequestro della somma di danaro, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 9 2021. [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ersilia ese Angel o tanzo r D C ,',.9CELLF.P i/A 29 @_19 zou [OSCURATO:PERSONA]. ESS'EIt