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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25175/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28452-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in atti, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 43; -controricorrente - avverso la sentenza n. 260/04/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 16/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Cagliari, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE DOGANE accolse solo parzialmente l’istanza di rimborso del credito di accisa sull’energia elettrica presentata dalla contribuente (per la cd. quota Stato) in data 18.2.2010, adducendo l’intervenuta decadenza per € 764,55 trattandosi di somma già presente a credito al 31.12.2007 e per la quale era pertanto intervenuta, all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso, la decadenza biennale ai sensi dell’art. 14 del T.U.A.; che la contribuente impugnò, altresì, innanzi alla medesima C.T.P. di Cagliari, la determinazione della REGIONE SARDEGNA ed il presupposto parere dell’ [OSCURATO:PERSONA] di parziale diniego, per le medesime ragioni, dell’istanza di rimborso della somma di € 9.928,67 (per la cd. quota Regione); che l’aditaC.T.P., previa riunione, rigettò i ricorsi con sentenza n. 229/6/2012, avverso la quale la società contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. della Sardegna che, con sentenza n. 260/2018, depositata il 16/03/2018, accolse il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora interessa - non maturata alcuna decadenza, per essere stati riportati, “nella dichiarazione di consumo presentata nell’anno 2008 e relativa all’anno precedente, i crediti relativi alle precedenti dichiarazioni (e così avanti negli anni a seguire)”, giacché “le particolari modalità di pagamento dell’accisa sui consumi del corrispondente periodo precedente fa sì che alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo creditorio o debitorio che, come affermato dalla contribuente, va a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli precedentemente maturati” (cfr. sentenza impugnata, p. 2); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . (quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA] S .

C .

R .

L .); Rilevato, in via preliminare, che, trattandosi di cause scindibili (istanza di rimborso presentata dalla contribuente nei confronti di diversi soggetti passivi, rispettivamente per la quota Stato e per la quota Regione), non solo non va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della REGIONE SARDEGNA ,ex art.331 cod. proc. civ. ma neppure va disposta la notifica, nei confronti della stessa, del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, ex art. 332 cod. proc. civ., considerata la data di deposito della sentenza impugnata (16.3.2018) ed il conseguente decorso del termine ex art. 327 cod. proc. civ., ostativo alla possibilità che quella possa proporre ricorso incidentale (arg. da Cass., Sez.

L, 15.5.2018, n. 11835, Rv. 648389-01); che, con l'unico motivo di ricorso, l' AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, TUA e dell’art. 56 del TUA” (cfr. ricorso, p. 5), per non avere la C.T.R. ritenuto maturata, al momento di presentazione della relativa istanza (nel corso del mese di febbraio dell'anno 2010), la decadenza del diritto al rimborso dei maggiori importi sul consumo di energia elettrica sostenuti nel corso del 2006 ed esposti nella dichiarazione di consumo presentata nell'anno 2007; che ilmotivo è infondato; che in materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso -quale quello di specie - di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo,derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 504 del 1995, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100).

Sicché - per concludere sul punto - va confermato il principio, recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 - in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. - ed ulteriormente ribadito, a seguito di un'analisi doviziosa dell'intero sistema dei rimborsi d'imposta, da Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813 (cfr., in specie, le pp. 17 ss., sub § 6 ss.), per cui in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (cd.

T.U.A.) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima (e definitiva) dichiarazione (cfr. anche, in termini, il § 7 della motivazione della citata Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813); che il dies a quo ai fini della decadenza biennale ex art. 14, comma 2, cit. va pertanto individuato -anche d'ufficio e senza necessità di previamente sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, trattandosi di un'attività meramente ricognitiva della normativa applicabile al rapporto tributario e che prescinde, pertanto, dalle indicazioni delle parti medesime - in quello (emergente dalla gravata decisione) di presentazione della dichiarazione annuale di consumo relativa all'anno 2008 (ultima in cui risulta pacificamente riportato il credito relativo all'anno 2006), con conseguente tempestività dell'istanza di rimborso depositata nel corso del 2010 e correttezza – sia pure con tale ampliata motivazione – della decisione impugnata; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato; che, quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate nonché le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalle già citate Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 e Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813, cui si rinvia anche in parte qua ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.), si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere un’amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28452-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in atti, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 43; -controricorrente - avverso la sentenza n. 260/04/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 16/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Cagliari, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE DOGANE accolse solo parzialmente l’istanza di rimborso del credito di accisa sull’energia elettrica presentata dalla contribuente (per la cd. quota Stato) in data 18.2.2010, adducendo l’intervenuta decadenza per € 764,55 trattandosi di somma già presente a credito al 31.12.2007 e per la quale era pertanto intervenuta, all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso, la decadenza biennale ai sensi dell’art. 14 del T.U.A.; che la contribuente impugnò, altresì, innanzi alla medesima C.T.P. di Cagliari, la determinazione della REGIONE SARDEGNA ed il presupposto parere dell’ [OSCURATO:PERSONA] di parziale diniego, per le medesime ragioni, dell’istanza di rimborso della somma di € 9.928,67 (per la cd. quota Regione); che l’aditaC.T.P., previa riunione, rigettò i ricorsi con sentenza n. 229/6/2012, avverso la quale la società contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. della Sardegna che, con sentenza n. 260/2018, depositata il 16/03/2018, accolse il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora interessa - non maturata alcuna decadenza, per essere stati riportati, “nella dichiarazione di consumo presentata nell’anno 2008 e relativa all’anno precedente, i crediti relativi alle precedenti dichiarazioni (e così avanti negli anni a seguire)”, giacché “le particolari modalità di pagamento dell’accisa sui consumi del corrispondente periodo precedente fa sì che alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo creditorio o debitorio che, come affermato dalla contribuente, va a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli precedentemente maturati” (cfr. sentenza impugnata, p. 2); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . (quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA] S . C . R . L .); Rilevato, in via preliminare, che, trattandosi di cause scindibili (istanza di rimborso presentata dalla contribuente nei confronti di diversi soggetti passivi, rispettivamente per la quota Stato e per la quota Regione), non solo non va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della REGIONE SARDEGNA ,ex art.331 cod. proc. civ. ma neppure va disposta la notifica, nei confronti della stessa, del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, ex art. 332 cod. proc. civ., considerata la data di deposito della sentenza impugnata (16.3.2018) ed il conseguente decorso del termine ex art. 327 cod. proc. civ., ostativo alla possibilità che quella possa proporre ricorso incidentale (arg. da Cass., Sez. L, 15.5.2018, n. 11835, Rv. 648389-01); che, con l'unico motivo di ricorso, l' AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, TUA e dell’art. 56 del TUA” (cfr. ricorso, p. 5), per non avere la C.T.R. ritenuto maturata, al momento di presentazione della relativa istanza (nel corso del mese di febbraio dell'anno 2010), la decadenza del diritto al rimborso dei maggiori importi sul consumo di energia elettrica sostenuti nel corso del 2006 ed esposti nella dichiarazione di consumo presentata nell'anno 2007; che ilmotivo è infondato; che in materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso -quale quello di specie - di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo,derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 504 del 1995, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100). Sicché - per concludere sul punto - va confermato il principio, recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 - in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. - ed ulteriormente ribadito, a seguito di un'analisi doviziosa dell'intero sistema dei rimborsi d'imposta, da Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813 (cfr., in specie, le pp. 17 ss., sub § 6 ss.), per cui in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima (e definitiva) dichiarazione (cfr. anche, in termini, il § 7 della motivazione della citata Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813); che il dies a quo ai fini della decadenza biennale ex art. 14, comma 2, cit. va pertanto individuato -anche d'ufficio e senza necessità di previamente sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, trattandosi di un'attività meramente ricognitiva della normativa applicabile al rapporto tributario e che prescinde, pertanto, dalle indicazioni delle parti medesime - in quello (emergente dalla gravata decisione) di presentazione della dichiarazione annuale di consumo relativa all'anno 2008 (ultima in cui risulta pacificamente riportato il credito relativo all'anno 2006), con conseguente tempestività dell'istanza di rimborso depositata nel corso del 2010 e correttezza – sia pure con tale ampliata motivazione – della decisione impugnata; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato; che, quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate nonché le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalle già citate Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 e Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813, cui si rinvia anche in parte qua ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.), si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere un’amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
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