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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06813/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 8.3.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui ai capi a); c) e d), in rubrica ascrittigli, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo d), perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Ahmetovic, vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, al fine di disattendere le doglianze difensive articolate con l'atto di appello, si è limitata a fare riferimento per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate, apparendo evidente, sulla base della lettura della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, che la corte territoriale, lungi dal limitarsi a fare mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado ha seguito un autonomo percorso argomentativo, nel corso del quale ha specificamente disatteso, con congrua motivazione, le doglianza prospettate dall'appellante (cfr. pp. 6- 7- della sentenza oggetto di ricorso).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 8.3.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui ai capi a); c) e d), in rubrica ascrittigli, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo d), perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Ahmetovic, vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, al fine di disattendere le doglianze difensive articolate con l'atto di appello, si è limitata a fare riferimento per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate, apparendo evidente, sulla base della lettura della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, che la corte territoriale, lungi dal limitarsi a fare mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado ha seguito un autonomo percorso argomentativo, nel corso del quale ha specificamente disatteso, con congrua motivazione, le doglianza prospettate dall'appellante (cfr. pp. 6- 7- della sentenza oggetto di ricorso). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 06813/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris