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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36500/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 gennaio 2022, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 16 febbraio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto prevalente l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. rispetto alla recidiva contestata e ha rideterminato la pena.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Collegio territoriale dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la recidiva (laddove determini un aumento sanzionatorio superiore a un terzo) incide sul termine di prescrizione del reato ex artt. 157 e 161 cod. pen., anche qualora, come nel caso di specie, sia riconosciuta in termini di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti; Considerato, infatti, che questa Corte (Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Rv. 280059) è ormai ferma nel ritenere che, ai fini del calcolo della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato; Ritenuto, inoltre, che, l'ipotesi della ricettazione di particolare tenuità, costituendo una mera circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma di reato, soggiace al regime prescrizionale previsto per l'ipotesi base; Considerato, pertanto, che, nel caso di specie, da un lato, la prescrizione del reato non era maturata prima della pronuncia d'appello, dall'altro, che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso (Cass. pen., Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez.

U, n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. n. 239400); Rilevato, altresì, che la seconda doglianza, relativa all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti a pagina 1 della sentenza impugnata ha compiutamente giustificato la pronuncia di condanna, evidenziando le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni della teste, anche in ragione dei riscontri esterni emersi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 gennaio 2022, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 16 febbraio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto prevalente l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. rispetto alla recidiva contestata e ha rideterminato la pena. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Collegio territoriale dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la recidiva (laddove determini un aumento sanzionatorio superiore a un terzo) incide sul termine di prescrizione del reato ex artt. 157 e 161 cod. pen., anche qualora, come nel caso di specie, sia riconosciuta in termini di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti; Considerato, infatti, che questa Corte (Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Rv. 280059) è ormai ferma nel ritenere che, ai fini del calcolo della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato; Ritenuto, inoltre, che, l'ipotesi della ricettazione di particolare tenuità, costituendo una mera circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma di reato, soggiace al regime prescrizionale previsto per l'ipotesi base; Considerato, pertanto, che, nel caso di specie, da un lato, la prescrizione del reato non era maturata prima della pronuncia d'appello, dall'altro, che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso (Cass. pen., Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. n. 239400); Rilevato, altresì, che la seconda doglianza, relativa all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti a pagina 1 della sentenza impugnata ha compiutamente giustificato la pronuncia di condanna, evidenziando le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni della teste, anche in ragione dei riscontri esterni emersi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 36500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris