CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, nell'avversare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli e l'operata sussunzione del fatto allo schema del tentato furto aggravato dalla violenza sulla cosa, dissimulano, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi nella sentenza di primo grado quanto alla verificata forzatura con l'arnese da scasso, del quale l'imputato era stato trovato in possesso, del nottolino della portiera dell'autovettura oggetto della tentata azione predatoria) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]