CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ugg [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i delitti di tentato omicidio di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] (capo C), di ricettazione (c:apo E) e porto di arma clandestina (capo D), fatti commessi e accertati in Canicattì il 16 settembre 2015. Con sentenza in data 17 aprile 2019 il Tribunale di Agrigento ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal capo C perché il fatto non costituisce reato ed ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati ascritti ai capi D ed E. Con sentenza in data 7 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo D perché il fatto non sussiste e, confermando nel resto, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed C 2.000 di multa. In particolare, veniva accertato che la sera del 16 settembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] aveva affrontato Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], che si erano presentati a casa sua, impugnando una pistola con matricola abrasa. La Corte di appello, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva portato la pistola al di fuori delle pertinenze della propria abitazione, e considerato che, in relazione all'arma, venivano contestati i reati di ricettazionEki porto illegale, ha pronunciato assoluzione dall'imputazione di porto illegale perché il fatto non sussiste, ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione, non risultando elemento probatori del concorso del Sorce nella cancellazione del numero di matricola, e disposto la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per procedere per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto l'imputato aveva spiegato il contesto nel quale aveva acquistato l'arma. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena, fissata in misura superiore al minimo edittale in forza di un negativo giudizio sulla personalità, che è smentito dall'atteggiamento collaborativo mostrato spiegando come era entrato in possesso dell'arma e dove l'aveva occultata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. Il primo motivo di ricorso censura la motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di ricettazione dell'arma clandestina, siccome incentrata sul rilievo che l'imputato non aveva fornito indicazioni sull'origine dell'arma e sulle modalità di ricezione "in virtù della non positiva personalità ...". Tale assunto sarebbe viziato per travisamento delle prove, in quanto l'imputato aveva risposto "a tutte le domande circa le modalità di acquisto e di ricezione dell'arma" ed aveva quindi rivelato una "positiva personalità". Ora, a parte la genericità del motivo, laddove denuncia un travisamento di prove senza indicare in termini specifici la circostanza oggetto di travisamento e il passaggio dell'interrogatorio dell'imputato che il giudice di appello non avrebbe considerato, si deve rilevare che il motivo prescinde completamente dalla motivazione con cui è stato giustificato il giudizio di colpevolezza. Infatti, al dato storico, incontestato, relativo alla detenzione da parte del ricorrente di una pistola con matricola abrasa, il secondo giudice ha aggiunto la considerazione che non vi erano elementi probatori che potessero far ritenere che il ricorrente avesse concorso nel delitto presupposto di cancellazione del numero di matricola, valutazione fondata anche sul rilievo che l'imputato "si è ben guardato dal fornire indicazioni per consentire di accertare l'origine dell'arma e le modalità di ricezione". Sul punto relativo al concorso del ricorrente nell'alterazione dell'arma, in relazione al quale il giudice d'appello ha valorizzato, in negativo, il contributo dichiarativo reso dal ricorrente, il motivo non deduce alcunchè, rendendo l'impugnazione, sotto questo profilo, del tutto generica. 2. Il secondo motivo censura, sotto il profilo motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche, la commisurazione della pena e il diniego della sospensione condizionale della pena. Quanto alla commisurazione della pena, il secondo giudice ha commisurato la pena in anni due di reclusione ed C 2.000 di multa, pari al minimo edittale, almeno per quanto riguarda la pena detentiva. La censura, laddove evidenzia che la pena era stata "calcolata ben al di sopra dei minimi edittali" senza una specifica motivazione, risulta, dunque, manifestamente infondata. Quanto alle attenuanti generiche, il secondo giudice le ha negate rilevando, da una parte, che non erano emersi elementi idonei a giustificarne il riconoscimento e, dall'altra, che il contesto dell'accertamento del fatto era stato grave. Anche qui la censura di "assenza assoluta di motivazione" è manifestamente infondata. Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale il motivo è generico. Infatti, da una parte, dalla sentenza di appello non risulta che la difesa ne avesse fatto richiesta né, sul punto, il ricorso deduce alcunchè, e, dall'altra, il motivo nemmeno rappresenta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti legali per l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, SALERNO, Rv. 275376). 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t