CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 10285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 18710-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVI, che lo difendono congiuntamente e anche disgiuntamente; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 441, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2818/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 29/12/2020 R.G. n. 1914/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2818/2020, confermava la decisione n. 1510/2017 del Tribunale di Frosinone che, a seguito dell’ordinanza di R.G.N. 18710/2021 Pag.rigetto assunta in fase cautelare, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Fiuggi, inquadrato nella posizione economica “B3” con profilo professionale di “collaboratore tecnico”, accertando il dedotto demansionamento e rigettando le altre domande; 2. il [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto dal Comune di Fiuggi con contratto a tempo indeterminato sottoscritto il 1° aprile 1992 con il profilo professionale di “autista”; in seguito, giusta delibera del Comune n. 129 del 2009, lo stesso era stato inquadrato, con decorrenza dal marzo del 1999, nella posizione economica “B3” e nel profilo professionale di “collaboratore tecnico”; in sede di ricorso proposto il 17 giugno 2014 innanzi al Tribunale di Frosinone il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che, a far data dal 2007, era stato progressivamente demansionato fino ad essere adibito a mansioni palesemente inferiori e dequalificanti quali, ad esempio, l’apertura e chiusura degli Uffici comunali; aveva rilevato che, con protocollo n. 11606 del 25 novembre 2011, il Comune di Fiuggi gli aveva irrogato, e notificato in pari data, la sanzione del licenziamento disciplinare, con decorrenza dal 1° marzo 2012 e ciò per plurimi rilievi come l’essersi assentato dal lavoro ingiustificatamente, il non aver rispettato abitualmente l’orario di lavoro, l’aver ritardato nella comunicazione di malattie, l’essersi dedicato a faccende personali durante l’orario di lavoro; aveva aggiunto che, successivamente alla comunicazione del licenziamento disciplinare, e precisamente nel mese di dicembre del 2011, il Comune aveva provveduto a formalizzare, con Deliberazione di Giunta n. 373 del 23 dicembre 2011, l’assegnazione di funzioni alle quali di fatto era stato da anni adibito, ossia quelle di “coprire apertura e chiusura degli uffici comunali”; aveva, altresì, evidenziato che in data 27 dicembre 2011, con istanza ex art.410 cod. proc. civ., nelle forme previste dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, così come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, aveva contestato l’irrogato provvedimento espulsivo chiedendo il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale; stante la mancata adesione del Comune, aveva proposto, il 29 febbraio 2012, ricorso al giudice cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. che era stato rigettato per insussistenza del requisito del periculum in mora; 3. il Tribunale di Frosinone aveva accolto solo parzialmente la domanda con riferimento al lamentato demansionamento che veniva riconosciuto dall’epoca in cui il dipendente era stato adibito alle mansioni di usciere e di addetto al centralino (2007) fino alla data di cessazione del rapporto, essendo, invece, dichiarata R.G.N. 18710/2021 Pag.inammissibile la censura relativa all’illegittimità del licenziamento in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dal citato art. 32; 4. il lavoratore impugnava tale decisione affidando il gravame a tre motivi ed in particolare lamentando: i) la non applicabilità al caso concreto dell’art. 32 della l. 183 del 2010; ii)in subordine, la tempestività, a norma del medesimo articolo, della proposizione dell’azione giudiziale; iii) infine, l’ingiustizia della decisione per aver escluso la sussistenza tanto di un danno biologico quanto di un danno alla professionalità come conseguenzedell’accertato demansionamento subito; 5. la Corte territoriale rigettava il gravame; riteneva, innanzitutto, che il nuovo regime di decadenza exart. 32 l. n. 183 del 2010 e così il termine decadenziale di duecentosettanta giorni, di cui all’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, si applicasse anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, che non ha posto delimitazioni temporali -ad eccezione di quanto disposto al comma 1 bisdell’art. 32 -; assumeva, però, che il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente anche attraverso il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 212/2020, effettuato in sede di note di trattazione scritta, non poteva ritenersi idoneo a stabilizzare gli effetti dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento qualora il lavoratore avesse agito in sede di conciliazione facoltativa; nella sostanza riteneva che il termine di decadenza dall’impugnazione giudiziale del licenziamento avrebbe potuto essere interrotto solo dal deposito del ricorso ordinario ex art. 414 cod. proc. civ. e non attraverso il deposito di un ricorso cautelare ante causam, seppur effettuato nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, ricorso che non era qualitativamente idoneo a permettere la conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento previsto dalla medesima norma; confermava la decisione del giudice di prime cure anche con riferimento al motivo di gravame concernente il rigetto della domanda di riconoscimento, in relazione al demansionamento subito, sia del danno biologico sia di quello alla professionalità; escludeva, in punto di fatto, un totale svuotamento di mansioni e rilevava che il ricorso alle presunzioni è consentito a condizione che sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il lavoratore abbia dedotto e provato circostanze diverse e ulteriori rispetto al mero inadempimento datoriale, valorizzabili per risalire dal fatto noto a quello ignoto, circostante, queste, insussistenti nella specie; R.G.N. 18710/2021 Pag.4. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi; 5. il Comune di Fiuggi ha resistito con controricorso; 6. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e dalla Corte Cost. con sentenza n. 212 del 2020; degli artt. 700 e 669-opties, comma 6, del cod. proc. civ. e dell’art. 12 delle Preleggi, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ; censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto “inidoneo” il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. tempestivamente depositato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], a stabilizzare gli effetti dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, postulando come la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, non avesse riguardato anche il secondo periodo della norma in esame e dunque non potesse concernere anche la “idoneità” del suddetto strumento cautelare ad interrompere il “secondo” termine di decadenza di n. 60 giorni decorrente dal rifiuto del datore di aderire alla procedura di conciliazione attivata dal lavoratore; 2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma Cost. e dell’art. 700 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 6, primo comma CEDU; sostiene che l’accesso alla tutela giurisdizionale non può essere limitato o compresso per motivi formali che non siano proporzionali allo scopo perseguito; rileva di aver impugnato il licenziamento direttamente con l’istanza di conciliazione exart. 410 cod. proc. civ., con l’effetto che, rispetto a tale procedura - caratterizzata dalla inesistenza di una scissione temporale tra l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ed il deposito dell’istanza di conciliazione facoltativa - l’azione giudiziaria avrebbe dovuto, se del caso, essere promossa nell’unico termine applicabile alla fattispecie in parola, e dunque -come è stato - nel termine di n. 180 giorni dall’impugnazione dell’atto datoriale, secondo quanto peraltro sostenuto dal Tribunale di primo grado; sicché, avendo il ricorrente depositato il ricorso in data 27 febbraio 2012 a fronte di un licenziamento notificato in data 25 novembre 2011 ed impugnato stragiudizialmente in data 8 dicembre 2011 con l’istanza exart. 410 cod. proc. civ., il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. avrebbe dovuto ritenersi, non solo tempestivo, ma anche idoneo a stabilizzare - nel pieno rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale - gli effetti dell’impugnazione stragiudiziale dell’atto R.G.N. 18710/2021 Pag.datoriale, con pieno diritto del ricorrente medesimo di proporre la successiva azione di merito nel rispetto della disciplina stabilita dall’art. 2967 cod. civ. e, dunque, nel terminedi prescrizione del diritto medesimo; 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non aver deciso e comunque motivato la propria decisione in merito a quella parte del secondo motivo di impugnazione con cui era stata censurata la pronuncia di prime cure per la violazione degli artt. 2966 e 2967 cod. civ. per avere l’amministrazione implicitamente riconosciuto il diritto del ricorrente di impugnare stragiudizialmente il licenziamento; 4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., l’omessa e contraddittoria motivazione circa l’omesso accertamento di un fatto decisivo circa l’accertamento del danno biologico subito per effetto dell’accertato demansionamento; 5. il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo; la giurisprudenza di questa Corte, come noto, si era orientata per la necessità ed infungibilità del ricorso ordinario secondo il rito Fornero ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (Cass. n. 14390 del 14 luglio 2016; Cass. n. 26309 del 7 novembre 2017; Cass. n. 29429 del 15 novembre 2018; Cass. n. 32073 del 9 dicembre 2019); la soluzione, tuttavia, si giustificava in relazione alle peculiari caratteristiche del rito Fornero, prevedendosi altresì un canale preferenziale per le relative controversie, mentre tale ratio non era in sé trasponibile in relazione a lle fattispecie, come quella in questione, alle quali il rito Fornero era inapplicabile; peraltro, con sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 14 ottobre 2020, l’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669- bis, 669-tere 700 cod. proc. civ.; la Corte territoriale, pur facendo riferimento alla suddetta declaratoria di incostituzionalità, ne ha, però, circoscritto gli effetti al solo secondo periodo del primo comma dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 - quello relativo agli atti esperibili dal lavoratore, nell’arco dei 270 giorni, ai fini della conservazione dell’efficacia R.G.N. 18710/2021 Pag.dell’impugnazione già effettuata -escludendo dalla sua portata ermeneutica il terzo periodo - quello relativo al ricorso da presentare, entro 60 giorni, in caso di rifiuto del tentativo di conciliazione -oggetto di questo giudizio; il ragionamento della Corte di merito ruota essenzialmente attorno a due considerazioni: da una parte, il concetto di “ricorso” cui il legislatore fa riferimento è esclusivamente quello di ricorso ordinario, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale in virtù dell’inciso sopra riportato; dall’altra, la diseguaglianza dalla quale discende la declaratoria di incostituzionalità è individuata, dal giudice delle leggi, nell’irragionevole esclusione dei ricorsi cautelari dalla parificazione, operata nel citato secondo periodo dell’art. 32, delle richieste di tentativi extragiudiziali ai ricorsi ordinari; a fortiori, il vizio di costituzionalità risiede nella mancata equiparazione dei ricorsi cautelari alle richieste di tentativi extragiudiziali che, invece, risulta oggi necessitata alla luce della decisione n. 212 del 2020; dunque, se un’interpretazione costituzionalmente conforme impone un’eguale trattamento tra i meccanismi extragiudiziali ed i ricorsi cautelari, allora, a contrario se ne deduce una diversità di fondo, ontologica, tra questi due istituti ed i ricorsi ordinari; di talché l’idoneità dei ricorsi cautelari a conservare l’efficacia dell’impugnazione del licenziamento è ammessa, grazie alla ricostruzione operata dalla Corte Costituzionale, solo con riferimento ai casi in cui la legge esplicitamente prevede l’utilizzabilità a questo fine conservativo degli strumenti extragiudiziali. Ove invece la legge fa riferimento al solo “ricorso” con tale termine va inteso il solo ricorso ordinario, escludendo con ciò l’idoneità dei ricorsi cautelari a conservare l’efficacia dell’impugnazione; considerato che il terzo periodo dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 si riferisce esclusivamente al “ricorso” quale unico strumento idoneo ad impedire la decadenza del lavoratore dal diritto all’impugnazione del licenziamento, allora, in coerenza con quanto sopra detto, ne discende l’esclusione del ricorso cautelare; sulla base del suddetto ragionamento la Corte territoriale ha ritenuto, nella specie, il lavoratore decaduto dal suo diritto in quanto il ricorso ordinario è stato proposto dopo due anni, il 17 giugno 2014, dal rifiuto del Comune alla conciliazione, mentre nelle more dei 60 giorni è stato depositato il solo ricorso cautelare ex art. 700 cod. proc. civ che,in quanto tale, non è idoneo ad evitare la decadenza; tali considerazioni, hanno in sé, un irriducibile vizio logico, che consiste nel ritenere che vi sia un’incolmabile distanza tra i procedimenti cautelari e quelli ordinari e, conseguentemente, tra i rispettivi ricorsi; ma è proprio tale distanza che è stata esclusa dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 212 del 2020 (ed in particolare nei paragrafi 6 e ss.), evincendosi dalla R.G.N. 18710/2021 Pag.stessa una riconosciuta particolare affinità tra i due procedimenti e ciò, innanzitutto, da un punto di vista di teoria generale: infatti, se è vero che i c.d. provvedimenti cautelari anticipatori e d’urgenza, quali ad esempio quelli instaurati ai sensi dell’art.700 cod. proc. civ., continuano ad essere connotati dai caratteri di strumentalità e provvisorietà, è pur vero che tale provvisorietà nel corso del tempo e, in particolare, dalla riforma del 2005, è andata lentamente attenuandosi poiché tali provvedimenti non perdono efficacia in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, ma consolidano i loro effetti, pur non potendo acquisire il valore di giudicato; cosicché, essi acquisiscono una specie di “definitività”, di stabilità, condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario; i provvedimenti d’urgenza non si pongono in contrasto con la ratio concreta della norma, assolvendo, al pari dei procedimenti ordinari, alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l’incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull’organizzazione e sulla gestione dell’impresa, costituendo il provvedimento conclusivo di tali procedimenti pur sempre un provvedimento giudiziale definitivo, seppur in maniera condizionata, e potendo in ogni casoil datore di lavoro instaurare un procedimento di merito; peraltro, è evidente la ratio dell’intervento della Consulta: l’equiparazione tout court, ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione, dei ricorsi cautelari a quelli ordinari nel solco, anche, delle riforme legislative degli ultimi anni; un’interpretazione restrittiva della decisione della Corte al solo secondo periodo dell’art. 32 comporterebbe un’irragionevole sproporzione nell’utilizzo dei mezzi di tutela; tale ricostruzione è, del resto, conforme all’intento del legislatore quando, nel primo periodo, prescrive che il licenziamento deve essere impugnato «con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso»; conclusivamente, in relazione al quadro normativo vigente all’esito dell’intervento costituzionale, il suddetto primo motivo di ricorso va accolto (v. anche Cass. n. 3818 del 15 febbraio 2021); 6. è inammissibile il quarto motivo; la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un R.G.N. 18710/2021 Pag.potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art.116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame; per il resto il motivo, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012; con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le Sezioni Unite di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di «minimo costituzionale», ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris; proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.. Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, di motivazione del tutto apparente, di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie; per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito. Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un R.G.N. 18710/2021 Pag.profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria); ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti; a sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale); sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366,comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.: il ricorso deve indicare chiaramente non solo il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma anche il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra- testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonché il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività; l’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/2014, come il ‘tassello mancante’ (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario; invece, con il mezzo in disamina, si lamentano, in sostanza, vizi di motivazione che non sarebbero stati denunciabili neppure alla luce del previgente testo dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: la censura, infatti, suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio; 7. da quanto detto consegue che va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, e va dichiarato inammissibile il quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra illustrati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; 8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.