CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 luglio 2024
Cassazione n. 31419/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5390/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via BISAGNO, 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el CONSIGLIO di STATO n. 6847/2024 depositata il 30/07/2024.Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/11/2025 , dal [OSCURATO:PERSONA] . lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di una scuola di guida in [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al TAR Marche una serie di atti amministrativi, quali la diffida della Provincia di Fermo affinché egli procedesse al ripristino dell’organico degli istruttori di guida dell’autoscuola e la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività, deducendo violazioni dell’obbligo di avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 123, 126, commi 3, 4 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 8, comma 6, del d.m. n. 317 del 1995 e degli artt. 16 e 25 del Regolamento provinciale approvato con delibera n. 43 del 23/10/2013; eccesso di potere; illegittimità dello stesso Regolamento. [OSCURATO:PERSONA] di Fermo si costituì in giudizio e resistette alla domanda. Il TAR, con sentenza del 27/07/2020 respinse il ricorso originario e i ricorsi per motivi aggiunti nonché la domanda risarcitoria proposta dallo stesso Vesprini. [OSCURATO:PERSONA] propose appello al Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] di Fermo resistette all’impugnazione. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7924 del 2023ha rigettato l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione avverso la detta sentenza del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, nel contraddittorio con la Provincia di Fermo, ha, con la sentenza n. 6847 del 30 /0 7 /2024, dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza resa nel giudizio di revocazione. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Fermo non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata. Il ricorrente ha chiesto la decisione in forma ordinaria. Il ricorso è stato, quindi, fissato per la trattazione in adunanza camerale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Le Sezioni Unite, stante l’esito del ricorso, che si va a breve ad esporre, reputano non necessario procedere a rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Comune diMonte Urano e della Provincia di Fermo. Le Sezioni Unite hanno affermato da tempo (Sez. U n. 6826 del 22/03/2010) che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. Detto orientamento è stato successivamente applicato anche con riferimento a ricorso giudicabile quale prima facie infondato (Cass. n. 15106 del 17/06/2013), poiché appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Il ricorso propone i seguenti motivi. I° motivo: violazione dei limiti della giurisdizione del g iudice amministrativo. Violazione degli artt. 103 e 111 Cost ituzione , art.362 c.p.c., art. 110 c.p.a. Sconfinamento nella sfera di attribuzioni riservate alla pubblica amministrazione e(o) al legislatore . Il motivo contesta la violazione della giurisdizione amministrativa da parte del Consiglio di Stato per essersi il giudice amministrativo sostituito alla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione dei documenti comprovanti l’idoneità all’attività della scuola guida gestita dal Vesprini nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. II° motivo: violazione dei limiti della giurisdizione del g iudice amministrativo. Violazione degli artt. 103 e 111 Cost ituzione , art.362 c.p.c., art. 110 c.p.a. Difetto di giurisdizioneper aver invaso la competenza giurisdizionale del giudice ordinario in materia didiritti soggettivi. Il motivo censura la sentenza resa in sede di revocazione per essersi il giudice amministrativo sostituito al giudice civile nella valutazione dei requisiti soggettivi necessari per l’esercizio di attività di titolare e istruttore della scuola guida III° motivo: Violazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo. Violazione degli artt. 103 e 111 Cost., art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a. Eccesso di poteregiurisdizionale con effetti di denegata giustizia. Il motivo censura la sentenza del Consiglio di Stato p e r avere disconosciuto la portata costitutiva della documentazione prodotta dal Vesprini, ritenendola irrilevante. La proposta di definizione anticipata è del seguente testuale tenore: «rilevato che la sentenza n. 6847 del 2024 ha ravvisato la inammissibilità del ricorso per revocazione, affermando che: a) i documenti che la sentenza revocanda avrebbe colpevolmente ignorato erano privi del carattere della decisività; b) che la sentenza del Tribunale di Fermo n. 77 del 2022 aveva ad oggetto circostanze del tutto diverse da quelle che avevano occasionato il presente giudizio e che vedevano come controparte un soggetto diverso (la Prefettura di Fermo); c) che gli altri documenti erano stati in realtà tenuti presenti dalla prima sentenza del Consiglio di Stato, che li aveva, quanto meno implicitamente, considerati irrilevanti ai fini della determinazione del limite massimo di massa dei veicoli che permette la guida a soggetti ultrasessantotteni, così che la denuncia investiva una valutazione di tipo esclusivamente giuridico; rilevato che il ricorso avverso la sentenza n. 6847 del 2024 del Consiglio di Stato lamenta lo sconfinamento della decisione nella sfera di attribuzione riservata alla PA, nonché l’invasione nella sfera di giurisdizione del GO, sul presupposto che i documenti di cui si lamentava l’omesso esame, avrebbero fatto appurare la fondatezza della pretesa del ricorrente e quindi la sua posizione di diritto soggettivo, ed infine l’eccesso di potere giurisdizionale con effetto di denegata giustizia; va qui richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in sede di ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o di un giudice speciale rese su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (così Cass., Sez. Unite, n. 31559 del 2021; n. 28214 del 2019; n. 1520 del 2016; n. 16754 del 2014), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost., con il quale si censuri la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del giudice amministrativo o del giudice speciale, giacché con esso non può dirsi posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (Cass., Sez. Unite, n. 1603 del 2022; n. 23101 del 2019); considerato che la sentenza n. 6847 del 2024 del Consiglio di Stato ha valutato la inammissibilità della domanda di revocazione della sentenza n. 7924 del 2023 ed i motivi del ricorso per cassazione censurano, appunto, tale valutazione delle condizioni di ammissibilità operata dal giudice amministrativo, prospettando errori "in iudicando" e "in procedendo" in forma di sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale ad esso conferita dalla legge, il che non vale a porre in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale, né, dunque, a dedurre una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del medesimo giudice amministrativo; rilevato che tale conclusione deve tenersi ferma, pur a fronte della manifestata consapevolezza della difesa del ricorrente circa i limiti ristretti entro i quali è possibile denunciare per motivi di giurisdizione la sentenza emessa dal giudice speciale in sede di revocazione, atteso che le critiche specificamente indirizzate in punto di giurisdizione sono evidentemente rivolte avverso il contenuto della sentenza revocanda, e che la sentenza qui impugnata si è limitata esclusivamente a valutare la sostanziale inidoneità dell’esame dei documenti richiamati a configurare un’ipotesi di errore di fatto revocatorio». Le Sezioni Unite ritengono che tutti e tre i motivi , come esattamente prospettato dalla proposta di definizione anticipata, esulano dall’ambito del sindacato ad esse consentito in quanto pur deducendo, asseritamente, ipotesi di sconfinamento della giurisdizione amministrativa, le censure si riducono alla contestazione della stessa giurisdizione del giudice amministrativo. I motivi di ricorso affermano, infatti, che il giudice amministrativo avrebbe esorbitato dai propri poteri procedendo all’interpretazione e alla valutazione degli atti amministrativi, anche generali e o regolamentari che lo stesso ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR e altresì, segnatamente il terzo motivo, contengono rinnovate censure, di puro merito, avverso la sentenza di resa in grado d’appello senza che sia evidenziato alcun concreto sconfinamento rilevante secondo la giurisprudenza di queste SezioniUnite. Come esattamente prospettato dal Procuratore generale il ricorrente «censura la sentenza impugnata, emessa dal Consiglio di Stato all’esito della fase rescindente di un giudizio di revocazione, neppure lamentando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, unico ambito di censurabilità dinanzi alla Corte di cassazione di una sentenzaemessa dal Consiglio di Stato. Le censure come formulate sono piuttosto indirizzate verso l’accertamento dei fatti risultanti dalla decisione impugnata per revocazione, della quale criticano la corretta applicazione delle regole di giudizio e la conseguente declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione straordinaria. Tali censure non investono l’osservanza, da parte del Consiglio di Stato, dell’ambito dei poteri ad esso spettanti in sede di verifica dei presupposti che legittimano la proposizione dell’istanza di revocazione, e segnatamente della sussistenza dell’errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, il cui riscontro, costituendo l’unico oggetto della pronuncia d’inammissibilità, rappresenta anche la sola possibile occasione di superamento, da parte del Giudice amministrativo, dei limiti esterni della propria giurisdizione nell’ambito della fase rescindente del giudizio di revocazione». A tanto consegue l’estraneità delle censure dall’ambito dell’errore di fatto e comunque dal novero dei vizi che, attenendo all’esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice della revocazione, rilevano nel giudizio rescindente. La giurisprudenza è oramai costante nell’affermare che (Sez. U n. 23101 del 17/09/2019; Sez. U n. 9150 del 08/04/2008 ) è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Costituzione, con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme. Il ricorso è, conformemente alla proposta di definizione accelerata, dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a condanna alle spese non avendo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Fermo svolto attività difensiva. Stante la conformità della presente decisione alla proposta di definizione anticipata il ricorrente deve essere condannato ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento di somma in favore della Cassa delle Ammende, stante l’assoluta estraneità dei motivi addotti all’ambito di sindacato della Corte di Cassazione con riguardo alla revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato e non ostando all’applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., la mancata costituzione in giudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della Provincia di Fermo, trattandosi di misura avente una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori. ( Sez. U n. 27195 del 22/09/2023). Le Sezioni Unite reputano opportuno che, a causa dell e espressioni utilizzate dal difensore del Vesprini nella memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza, gravemente lesive di persone agevolmente identificabili e che nulla hanno a che fare con la presente controversia, debba essere effettuata la segnalazione del nominativo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio dell’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 88 c.p.c. La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13,comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo