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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26011/2025

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nale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto le istanze introdotte da [OSCURATO:PERSONA], tese ad ottenere l’applicazione dell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deduce vizio del procedimento.

Secondo la difesa il legittimo impedimento del difensore era congruamente documentato e il Tribunale non ha tenuto conto del particolare rilievo del procedimento concomitante, che impediva la nomina di un sostituto per tale udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Non vi è dubbio alcuno circa l’applicabilità - in sede di trattazione delle domande di concessione di misure alternative – della disciplina del rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Tuttavia nel caso concreto la decisione di rigetto dell’istanza difensiva è immune da vizi, atteso che il Tribunale ne ha constatato la genericità (non vengono specificati i soggetti assistiti nel diverso procedimento e non viene indicato il tipo di attività programmata nella udienza concomitante) in un modo che appare congruo e non rivalutabile nella presente sede di legittimità.Il giudice procedente, infatti, non è stato posto in condizione di valutare quale fosse - in concreto - l'impegno prioritario.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 23/04/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto le istanze introdotte da [OSCURATO:PERSONA], tese ad ottenere l’applicazione dell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce vizio del procedimento. Secondo la difesa il legittimo impedimento del difensore era congruamente documentato e il Tribunale non ha tenuto conto del particolare rilievo del procedimento concomitante, che impediva la nomina di un sostituto per tale udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Non vi è dubbio alcuno circa l’applicabilità - in sede di trattazione delle domande di concessione di misure alternative – della disciplina del rinvio per legittimo impedimento del difensore. Tuttavia nel caso concreto la decisione di rigetto dell’istanza difensiva è immune da vizi, atteso che il Tribunale ne ha constatato la genericità (non vengono specificati i soggetti assistiti nel diverso procedimento e non viene indicato il tipo di attività programmata nella udienza concomitante) in un modo che appare congruo e non rivalutabile nella presente sede di legittimità.Il giudice procedente, infatti, non è stato posto in condizione di valutare quale fosse - in concreto - l'impegno prioritario. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/04/20
Sentenza Cassazione n. 26011/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris