CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11515/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che, con tre motivi collegati, contesta la sussistenza del reato - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato all'imputato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dal fatto che l'hashish, del peso di complessivi 19,49 gr., da cui erano ricavabili 69 dosi medie, era confezionato in ventidue dosi, custodite in un barattolo nascosto sul terrazzo dell'abitazione dove il Susca si trovava in regime degli arresti domiciliari, e considerando che l'imputato, già gravato di due precedenti penali specifici, era in possesso della somma di 99 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.