CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41483/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, in riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuta la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in quella di mesi 10 dì reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7) cod. pen. Il ricorrente si duole della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., lamentando come l'affermazione di responsabilità sia fondata su prove incerte e contraddittorie. Adduce, come già rimarcato in sede dì appello, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi oculari e la inverosimiglianza del fatto che il ricorrente, unitamente alla originaria coimputata, [OSCURATO:PERSONA], possa essersi allontanato a bordo della bicicletta sottratta, di piccole dimensioni. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita ad invocare una diversa interpretazione degli elementi di prova raccolti ed un'alternativa ricostruzione del fatto, pur deducendo formalmente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209040; Sez. 3, n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte dì Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA];esidente Maria osaria