CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 34158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale contesta la correttezza della qualificazione del fatto a norma dell'art. 7:3, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., formula censure manifestamente infondate, atteso l'esaustivo e congruo apprezzamento degli elementi processuali da parte del giudice di merito, che ha valorizzato, in particolare, la disponibilità di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente di analoga qualità da parte del ricorrente nel medesimo periodo in cui ha effettuato la cessione oggetto del presente processo (il ricorrente, imputato nel presente processo per un fatto di cessione di cocaina del 18 maggio 2020, è stato tratto in arresto il successivo 30 maggio 2020 per essere stato trovato in possesso di 179 dosi di crack); Considerato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale contesta la correttezza della qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., formula censure manifestamente infondate, atteso l'esaustivo e congruo apprezzamento degli elementi processuali da parte del giudice di merito, che ha valorizzato, in particolare, la disponibilità di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente di analoga qualità da parte del ricorrente nel medesimo periodo in cui ha effettuato la cessione oggetto del presente processo (il ricorrente, imputato nel presente processo per due cessioni di crack effettuate il 7 maggio 2020 ed il 4 giugno 2020, è stato tratto in arresto il 18 maggio 2020 per essere stato trovato in possesso di 80 dosi di cocaina); Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore