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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29062/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21348-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 21348/2020 Cron.

Rep.

Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 558/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/06/2020 R.G.N. 2008/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 4 giugno 2020, la Corte d’appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione tempestivamente riassunto, ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., quale operatore di esercizio alla guida di autobus della società, con plurimi contratti a tempo determinato di breve periodo per esigenze sostitutive di personale in congedo tra il 4 luglio 2011 e il 10 settembre 2013 e quindi a tempo indeterminato dal 13 dicembre 2013 su tratta diversa da quelle precedenti) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento intimatogli dalla datrice con lettera del 2 dicembre 2014, per mancato superamento del periodo di prova.

E ciò in relazione alla condotta di guida dell’autobus aziendale con passeggeri a bordo (di impegno di un passaggio a livello lungo la tratta da Cerignola a [OSCURATO:PERSONA], rimanendovi fermo tra le due barriere nel frattempo abbassatesi e di rottura di una delle due per l’urto del portellone posteriore, a seguito di una manovra di retromarcia, al fine di evitare lo scontro con il treno sopravveniente) tenuta dal lavoratore il 10 ottobre 2014: integrante la fattispecie prevista dall’art. 44, n. 2 (“pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, causando incidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose”) o quanto meno dall’art. 42, n. 16 (“mancanze da cui siano derivate irregolarità nell’esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’esercizio”) dell’allegato A del R.D. 48/1931;

2. con sentenza 12 settembre 2019, n. 22809, di annullamento della precedente sentenza della stessa Corte d’appello per l’applicazione automatica dell’art. 9, primo comma dell’allegato A del R.D. 48/1931 (di disposizione “di regola” di un periodo di prova per le assunzioni a tempo indeterminato), la Corte regolatrice ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in base ad interpretazione costituzionalmente orientata, esso “non esclude che, ove la verifica dell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto sia già intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti sia ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute”;

3. in applicazione del suddetto principio e in esito a diffuso ed argomentato ragionamento motivo, il giudice di rinvio ha ritenuto, pur considerati i pregressi brevi rapporti a tempo determinato, la validità del patto di prova ed accertato la legittimità del licenziamento per il suo mancato superamento, in ragione della negligente condotta del lavoratore (in violazione in particolare degli artt. 147 e 158, primo comma del Codice della Strada), di irrimediabile lesione della fiducia datoriale;

4. con atto notificato il 2 agosto 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.437, primo comma c.p.c., 83, settimo comma, lett. f), h) e comma 12quinquiesd.l. 18/2020 (conv. con mod. dalla legge n. 27/2020), 24, 111 Cost., 30 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., per illegittima trattazione scritta del procedimento in camera di consiglio non partecipata dai difensori il 12 maggio 2020 – in luogo dell’originaria fissazione (per il 24 febbraio 2020 e quindi rinviata alla data suddetta) di udienza pubblica collegiale (disposta con provvedimento del 7 e comunicato l’8 maggio 2020 del Presidente della Sezione lavoro della Corte d’appello di Bari, con richiamo del decreto 30 aprile 2020, n. 282 del Presidente della Corte d’appello di Bari) – cui il difensore del lavoratore non aveva aderito.

Egli si è anche doluto della mancanza del termine di comunicazione di dieci giorni precedenti l’udienza fissata previsto al p.to 4 di pg. 5 del decreto presidenziale n. 282/2020, neppure indicante la modalità per le controversie di lavoro di trattazione scritta (riservata dall’art. 83, comma 12quinquies d.l. 18/2020 alle cause civili e penali non sospese nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020, tra le quali non rientranti quelle di lavoro): ben meritando la controversia in oggetto, per la sua delicatezza, una pubblica udienza partecipata, a garanzia del contraddittorio tra le parti e dell’effettiva collegialità della decisione, non assicurata dall’indisponibilità del fascicolo d’ufficio e degli atti di causa per l’intero collegio e non del solo relatore (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. l’art. 83, settimo comma d.l. 18/2020 (conv. con mod. dalla legge n. 27/2020) ha previsto in via generale l’adozione, da parte dei capi degli uffici giudiziari per assicurare le finalità di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria indicate nel sesto comma, di varie misure, tra le quali, per quanto qui interessa, “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.” (lett. h ): tra esse evidentemente comprese, in difetto di diversa espressa esclusione, le controversie di lavoro, siccome regolate dal codice di procedura civile;

3.1. né l’eccezionalità di una tale previsione smentisce il principio secondo cui, nelle cause assoggettate al rito del lavoro, il giudice d'appello non possa, per il disposto dell'art. 437 c.p.c., pronunciare la sentenza se non sentiti i difensori delle parti: esso implicando che detto giudice, dopo la relazione, debba ammettere le parti alla discussione orale del merito della causa; sicché, qualora la decisione sia stata assunta, contro ogni legittima aspettativa, senza che l'appellante sia stato posto in grado di illustrare oralmente anche il merito del gravame, ricorre una palese violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza (Cass. 20 maggio 2000, n. 6979).

Né parimenti essa sovverte il principio, sempre nel rito del lavoro, di nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c., qualora, pur essendo stato disposto il rinvio dell'udienza, essa sia stata pronunciata senza che le parti abbiano potuto procedere alla discussione orale, in violazione del diritto di difesa e del conseguente principio del contraddittorio, che deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass.31 marzo 2017, n. 8441);

3.2. occorre, infatti, tenere conto del bilanciamento, operato dal legislatore, di prevalenza del diritto alla salute sull’ordinario esercizio dell’amministrazione della giustizia, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, nella modulazione del diverso regime di trattazione delle controversie, a seconda dell’interesse tutelato, con le norme adottate e fermo il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti;

3.3. deve pertanto essere ritenuta la piena legittimità, per conformità della trattazione cartolare adottata nella controversia qui in esame (come indicato al settimo capoverso di pg. 2 della sentenza) alla suindicata disposizione, applicabile ratione temporis, che ha espressamente previsto lo svolgimento delle udienze civili, non richiedenti – come appunto quello di specie – la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante «lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione “fuori udienza” del provvedimento del giudice», su autorizzazione o provvedimento del singolo capo dell’ufficio (Cass. 10 novembre 2021, n. 33175; Cass. 18 maggio 2023, n. 13735).

Evidentemente, dovendosi sempre intendere nei limiti del rispetto del contraddittorio tra le parti; sicché, è stata ritenuta nulla, in tema di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento svolto con le modalità della trattazione cartolare ai sensi dell’art. 83 d.l. cit., la revoca della declaratoria di insolvenza, qualora la valutazione del difetto dell'insolvenza sia stata basata su documenti prodotti con le note scritte suindicate, senza la possibilità del reclamante di controdedurre ad essi, in ossequio al principio del contraddittorio (Cass. 28 ottobre 2022, n. 31960);

3.4. merita poi di essere ancora una volta ribadito il principio consolidato, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, garantendo solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: con la conseguenza di inammissibilità dell'impugnazione, con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419);

3.5. nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dolersi genericamente del regime di trattazione adottato per la decisione del giudizio di rinvio, senza alcuna puntuale specificazione del concreto pregiudizio del proprio diritto di difesa, neppure avendone documentato alcuna contestazione al riguardo;

4. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma c.p.c., 9, 13, 14, 42, 44 e 47 del [OSCURATO:PERSONA] A al R.D. 148/1931, 2096, 2097 c.c., 6 d.lgs. 368/2001, della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 3, 117, primo comma Cost., 20, 30 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., per il mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 22809/2019 della Corte di Cassazione, avendo il giudice di rinvio erroneamente ritenuto, alla luce delle risultanze acquisite agli atti, legittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato anche dopo il superamento della durata massima della prova (un anno), tenuto conto dei pregressi contratti a tempo determinato e proporzionato il licenziamento alla condotta del lavoratore (secondo motivo);

5. anch’esso è infondato;

6. giova premettere che, nel caso di annullamento della sentenza, come quello di specie, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, i poteri del giudice di rinvio sono esclusivamente limitati all’obbligo di uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; diversamente che nell’ipotesi di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, in cui il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 15 giugno 2023, n. 17240);

6.1. nel caso di specie, esso ha correttamente applicato il principio di diritto, avendolo esattamente compreso ed essendosi ad esso uniformato (come, in particolare, risultante all’ultimo capoverso di pg. 7 e ancora dall’ultimo capoverso di pg. 8 all’ultimo di pg. 9 della sentenza) ed avendo quindi proceduto all’accertamento demandatogli dalla sentenza rescindente con articolate e diffuse argomentazioni, con le quali ha persuasivamente disatteso le tesi e le contestazioni del lavoratore (in particolare, dall’ultimo capoverso di pg. 11 al penultimo di pg. 15 della sentenza), sostanzialmente reiterate con l’odierno ricorso;

7. non si configurano, pertanto, le violazioni di legge denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo delle stesse, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); trattandosi, piuttosto, di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;

7.1. nella sostanza, la censura si risolve in una diversa interpretazion e e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operate dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), siccome spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione;

8. Né, infine, può essere accolta la richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, già formulata (e disattesa) nel primo giudizio (R.G. 13990/2017) davanti a questa Corte e meramente reiterata nella memoria finale in questo di rinvio, in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni del R.D. 148/1931 che consentono di licenziare un lavoratore assunto in prova, anche in presenza di violazioni disciplinari che comporterebbero solo sanzioni conservative, senza che il datore di lavoro debba tener conto, ai fini del superamento dell'anno di prova e in mancanza di ragioni oggettive, dei periodi di lavoro a tempo determinato svolti dal lavoratore alle dipendenze della stessa impresa, prima dell'assunzione a tempo indeterminato;

8.1. in via di premessa generale, deve essere ribadito il principio secondo cui anche questa Corte, in quanto organo di vertice dell’ordinamento giurisdizionale nazionale – al pari degli altri giudici nazionali in base al rapporto tra il secondo e il terzo comma dell’art. 267 T.F.U.E. – ha facoltà di “astenersi dal sottoporre alla CGUE una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e di risolverla sotto la propria responsabilità, qualora l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi … e che la stessa evidenza si imporrebbe altresì ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e alla Corte” (CGUE 6 ottob re 2021, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-561/2019, p.ti da 39 a 47 in motivazione).

Sicché, non ricorre l’obbligo di disporre un rinvio pregiudiziale, qualora si sia, come nel caso di specie, in presenza di un acte clair secondo la suddetta interpretazione (ripresa anche da: Cass. 15 dicembre 2022, n. 36776, in motivazione, sub p.to 3.7): da intendere tale per tutti i giudici dell’Unione, secondo una lettura ragionevole della sentenza della CGUE da ultimo citata (Cass. 27 gennaio 2023, n. 2517, in motivazione, sub p.to 9);

8.2. nel merito dell’istanza, non può che esserne ribadito il diniego di accoglimento, in quanto (come già esattamente ritenuto da questa Corte con la sentenza rescindente 12 settembre 2019, n. 22809, in motivazione sub p.to 32) i l trattamento deteriore per gli autoferrotranvieri non è diretta conseguenza dell'apposizione del termine ai pregressi rapporti di lavoro, ma deriva dalla previsione dell'art. 9 del regolamento, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla Corte territoriale;

9. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21348-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 21348/2020 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 558/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/06/2020 R.G.N. 2008/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 4 giugno 2020, la Corte d’appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione tempestivamente riassunto, ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., quale operatore di esercizio alla guida di autobus della società, con plurimi contratti a tempo determinato di breve periodo per esigenze sostitutive di personale in congedo tra il 4 luglio 2011 e il 10 settembre 2013 e quindi a tempo indeterminato dal 13 dicembre 2013 su tratta diversa da quelle precedenti) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento intimatogli dalla datrice con lettera del 2 dicembre 2014, per mancato superamento del periodo di prova. E ciò in relazione alla condotta di guida dell’autobus aziendale con passeggeri a bordo (di impegno di un passaggio a livello lungo la tratta da Cerignola a [OSCURATO:PERSONA], rimanendovi fermo tra le due barriere nel frattempo abbassatesi e di rottura di una delle due per l’urto del portellone posteriore, a seguito di una manovra di retromarcia, al fine di evitare lo scontro con il treno sopravveniente) tenuta dal lavoratore il 10 ottobre 2014: integrante la fattispecie prevista dall’art. 44, n. 2 (“pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, causando incidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose”) o quanto meno dall’art. 42, n. 16 (“mancanze da cui siano derivate irregolarità nell’esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’esercizio”) dell’allegato A del R.D. 48/1931; 2. con sentenza 12 settembre 2019, n. 22809, di annullamento della precedente sentenza della stessa Corte d’appello per l’applicazione automatica dell’art. 9, primo comma dell’allegato A del R.D. 48/1931 (di disposizione “di regola” di un periodo di prova per le assunzioni a tempo indeterminato), la Corte regolatrice ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in base ad interpretazione costituzionalmente orientata, esso “non esclude che, ove la verifica dell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto sia già intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti sia ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute”; 3. in applicazione del suddetto principio e in esito a diffuso ed argomentato ragionamento motivo, il giudice di rinvio ha ritenuto, pur considerati i pregressi brevi rapporti a tempo determinato, la validità del patto di prova ed accertato la legittimità del licenziamento per il suo mancato superamento, in ragione della negligente condotta del lavoratore (in violazione in particolare degli artt. 147 e 158, primo comma del Codice della Strada), di irrimediabile lesione della fiducia datoriale; 4. con atto notificato il 2 agosto 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.437, primo comma c.p.c., 83, settimo comma, lett. f), h) e comma 12quinquiesd.l. 18/2020 (conv. con mod. dalla legge n. 27/2020), 24, 111 Cost., 30 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., per illegittima trattazione scritta del procedimento in camera di consiglio non partecipata dai difensori il 12 maggio 2020 – in luogo dell’originaria fissazione (per il 24 febbraio 2020 e quindi rinviata alla data suddetta) di udienza pubblica collegiale (disposta con provvedimento del 7 e comunicato l’8 maggio 2020 del Presidente della Sezione lavoro della Corte d’appello di Bari, con richiamo del decreto 30 aprile 2020, n. 282 del Presidente della Corte d’appello di Bari) – cui il difensore del lavoratore non aveva aderito. Egli si è anche doluto della mancanza del termine di comunicazione di dieci giorni precedenti l’udienza fissata previsto al p.to 4 di pg. 5 del decreto presidenziale n. 282/2020, neppure indicante la modalità per le controversie di lavoro di trattazione scritta (riservata dall’art. 83, comma 12quinquies d.l. 18/2020 alle cause civili e penali non sospese nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020, tra le quali non rientranti quelle di lavoro): ben meritando la controversia in oggetto, per la sua delicatezza, una pubblica udienza partecipata, a garanzia del contraddittorio tra le parti e dell’effettiva collegialità della decisione, non assicurata dall’indisponibilità del fascicolo d’ufficio e degli atti di causa per l’intero collegio e non del solo relatore (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. l’art. 83, settimo comma d.l. 18/2020 (conv. con mod. dalla legge n. 27/2020) ha previsto in via generale l’adozione, da parte dei capi degli uffici giudiziari per assicurare le finalità di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria indicate nel sesto comma, di varie misure, tra le quali, per quanto qui interessa, “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.” (lett. h ): tra esse evidentemente comprese, in difetto di diversa espressa esclusione, le controversie di lavoro, siccome regolate dal codice di procedura civile; 3.1. né l’eccezionalità di una tale previsione smentisce il principio secondo cui, nelle cause assoggettate al rito del lavoro, il giudice d'appello non possa, per il disposto dell'art. 437 c.p.c., pronunciare la sentenza se non sentiti i difensori delle parti: esso implicando che detto giudice, dopo la relazione, debba ammettere le parti alla discussione orale del merito della causa; sicché, qualora la decisione sia stata assunta, contro ogni legittima aspettativa, senza che l'appellante sia stato posto in grado di illustrare oralmente anche il merito del gravame, ricorre una palese violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza (Cass. 20 maggio 2000, n. 6979). Né parimenti essa sovverte il principio, sempre nel rito del lavoro, di nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c., qualora, pur essendo stato disposto il rinvio dell'udienza, essa sia stata pronunciata senza che le parti abbiano potuto procedere alla discussione orale, in violazione del diritto di difesa e del conseguente principio del contraddittorio, che deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass.31 marzo 2017, n. 8441); 3.2. occorre, infatti, tenere conto del bilanciamento, operato dal legislatore, di prevalenza del diritto alla salute sull’ordinario esercizio dell’amministrazione della giustizia, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, nella modulazione del diverso regime di trattazione delle controversie, a seconda dell’interesse tutelato, con le norme adottate e fermo il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti; 3.3. deve pertanto essere ritenuta la piena legittimità, per conformità della trattazione cartolare adottata nella controversia qui in esame (come indicato al settimo capoverso di pg. 2 della sentenza) alla suindicata disposizione, applicabile ratione temporis, che ha espressamente previsto lo svolgimento delle udienze civili, non richiedenti – come appunto quello di specie – la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante «lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione “fuori udienza” del provvedimento del giudice», su autorizzazione o provvedimento del singolo capo dell’ufficio (Cass. 10 novembre 2021, n. 33175; Cass. 18 maggio 2023, n. 13735). Evidentemente, dovendosi sempre intendere nei limiti del rispetto del contraddittorio tra le parti; sicché, è stata ritenuta nulla, in tema di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento svolto con le modalità della trattazione cartolare ai sensi dell’art. 83 d.l. cit., la revoca della declaratoria di insolvenza, qualora la valutazione del difetto dell'insolvenza sia stata basata su documenti prodotti con le note scritte suindicate, senza la possibilità del reclamante di controdedurre ad essi, in ossequio al principio del contraddittorio (Cass. 28 ottobre 2022, n. 31960); 3.4. merita poi di essere ancora una volta ribadito il principio consolidato, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, garantendo solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: con la conseguenza di inammissibilità dell'impugnazione, con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419); 3.5. nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dolersi genericamente del regime di trattazione adottato per la decisione del giudizio di rinvio, senza alcuna puntuale specificazione del concreto pregiudizio del proprio diritto di difesa, neppure avendone documentato alcuna contestazione al riguardo; 4. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma c.p.c., 9, 13, 14, 42, 44 e 47 del [OSCURATO:PERSONA] A al R.D. 148/1931, 2096, 2097 c.c., 6 d.lgs. 368/2001, della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 3, 117, primo comma Cost., 20, 30 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., per il mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 22809/2019 della Corte di Cassazione, avendo il giudice di rinvio erroneamente ritenuto, alla luce delle risultanze acquisite agli atti, legittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato anche dopo il superamento della durata massima della prova (un anno), tenuto conto dei pregressi contratti a tempo determinato e proporzionato il licenziamento alla condotta del lavoratore (secondo motivo); 5. anch’esso è infondato; 6. giova premettere che, nel caso di annullamento della sentenza, come quello di specie, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, i poteri del giudice di rinvio sono esclusivamente limitati all’obbligo di uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; diversamente che nell’ipotesi di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, in cui il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 15 giugno 2023, n. 17240); 6.1. nel caso di specie, esso ha correttamente applicato il principio di diritto, avendolo esattamente compreso ed essendosi ad esso uniformato (come, in particolare, risultante all’ultimo capoverso di pg. 7 e ancora dall’ultimo capoverso di pg. 8 all’ultimo di pg. 9 della sentenza) ed avendo quindi proceduto all’accertamento demandatogli dalla sentenza rescindente con articolate e diffuse argomentazioni, con le quali ha persuasivamente disatteso le tesi e le contestazioni del lavoratore (in particolare, dall’ultimo capoverso di pg. 11 al penultimo di pg. 15 della sentenza), sostanzialmente reiterate con l’odierno ricorso; 7. non si configurano, pertanto, le violazioni di legge denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo delle stesse, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); trattandosi, piuttosto, di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 7.1. nella sostanza, la censura si risolve in una diversa interpretazion e e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operate dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), siccome spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione; 8. Né, infine, può essere accolta la richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, già formulata (e disattesa) nel primo giudizio (R.G. 13990/2017) davanti a questa Corte e meramente reiterata nella memoria finale in questo di rinvio, in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni del R.D. 148/1931 che consentono di licenziare un lavoratore assunto in prova, anche in presenza di violazioni disciplinari che comporterebbero solo sanzioni conservative, senza che il datore di lavoro debba tener conto, ai fini del superamento dell'anno di prova e in mancanza di ragioni oggettive, dei periodi di lavoro a tempo determinato svolti dal lavoratore alle dipendenze della stessa impresa, prima dell'assunzione a tempo indeterminato; 8.1. in via di premessa generale, deve essere ribadito il principio secondo cui anche questa Corte, in quanto organo di vertice dell’ordinamento giurisdizionale nazionale – al pari degli altri giudici nazionali in base al rapporto tra il secondo e il terzo comma dell’art. 267 T.F.U.E. – ha facoltà di “astenersi dal sottoporre alla CGUE una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e di risolverla sotto la propria responsabilità, qualora l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi … e che la stessa evidenza si imporrebbe altresì ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e alla Corte” (CGUE 6 ottob re 2021, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-561/2019, p.ti da 39 a 47 in motivazione). Sicché, non ricorre l’obbligo di disporre un rinvio pregiudiziale, qualora si sia, come nel caso di specie, in presenza di un acte clair secondo la suddetta interpretazione (ripresa anche da: Cass. 15 dicembre 2022, n. 36776, in motivazione, sub p.to 3.7): da intendere tale per tutti i giudici dell’Unione, secondo una lettura ragionevole della sentenza della CGUE da ultimo citata (Cass. 27 gennaio 2023, n. 2517, in motivazione, sub p.to 9); 8.2. nel merito dell’istanza, non può che esserne ribadito il diniego di accoglimento, in quanto (come già esattamente ritenuto da questa Corte con la sentenza rescindente 12 settembre 2019, n. 22809, in motivazione sub p.to 32) i l trattamento deteriore per gli autoferrotranvieri non è diretta conseguenza dell'apposizione del termine ai pregressi rapporti di lavoro, ma deriva dalla previsione dell'art. 9 del regolamento, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla Corte territoriale; 9. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 11
Sentenza Cassazione n. 29062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris