CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14616/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che il CAVALLUZZO, con il primo motivo, lamenta che la sentenza impugnata non ha vagliato le doglianze difensive formulate in appello in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, senza tuttavia confrontarsi in alcun modo con la motivazione della stessa pronuncia, sicché il motivo è inammissibile perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente si duole, in maniera altrettanto generica e aspecifica, dell'eccessività del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto dunque inammissibile anche detto motivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis