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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22107/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata, ove è stato richiamato il momento consumativo del delitto di truffa; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 641 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 61 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente contestata e poi motivata dalla Corte di appello a pag. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata, ove è stato richiamato il momento consumativo del delitto di truffa; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 641 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, che censura la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 61 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente contestata e poi motivata dalla Corte di appello a pag. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I
Sentenza Cassazione n. 22107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris