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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39791/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 18 giugno 2019, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli art. 646 e 641 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], limitando la propria impugnazione alla ipotesi di insolvenza fraudolenta ai danni della [OSCURATO:PERSONA] e all'ipotesi di appropriazione indebita ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento a quest'ultimo episodio, la difesa aveva contestato la qualificazione giuridica dei fatti, rilevando che erano presenti quattro circostanze che avevano consentito all'imputato di ottenere il possesso del camper: 1) aver affermato di conoscere [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per aver lavorato per altra ditta del settore; 2) aver affermato di utilizzare il camper per trascorrere due giorni in un noto campeggio in Austria; 3) aver effettivamente prenotato il soggiorno presso il campeggio;4) non essersi mai presentato presso il campeggio: se tali circostanze erano vere, il fatto rientrava nel campo del mero illecito civile, se erano false il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come truffa.

Tali circostanze, prosegue il difensore, erano state ritenute infondate dalla Corte di appello "in quanto la norma di cui al'art. 1591 cod.civ., invocata per sostenere la sussistenza di un inadempimento civilistico, riguarda solo il contratto di locazione immobiliare e non è estensibile al contratto di noleggio di un bene mobile", argomentazione giuridicamente errata visto che l'art. 1591 cod.civ. si applica a tutte le ipotesi di locazione; se invece il possesso del bene era stato ottenuto in modo illecito, ovvero per il mezzo di artifici e raggiri, l'omessa restituzione del camper alla scadenza pattuita, così come contestata dall'accusa, non integrava alcun reato, costituendo un mero postfatto non punibile del precedente delitto di truffa (gli elementi degli artifici e raggiri non erano stati contestati nel capo di imputazione dato che esso riportava esclusivamente quale condotta l'omessa restituzione del camper alla scadenza pattuita e gli elementi degli artifici e raggiri erano emersi solamente al momento dell'istruttoria d ibatti menta le). 1.2 Relativamente alla ipotesi di insolvenza fraudolenta, il difensore osserva innanzitutto che non vi era certezza che colui che aveva pernottato presso la [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente l'imputato, e che la prenotazione da parte dell'autore dell'illecito era stata effettuata a mezzo posta elettronica da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. con cui si rappresentava la necessità di un pernottamento di otto giorni da parte di [OSCURATO:PERSONA]; confermata la prenotazione, si era presentata una persona con un documento riportante i data anagrafici dell'imputato e la cui effigie fotografica corrispondeva a quella dell'individuo presentatosi (e non quella dell'imputato), ma la persona offesa ometteva di effettuare copia del documento di identità e non era stata chiamata ad effettuare riconoscimenti fotografici dell'imputato, per cui non era certo che la persona presentatasi presso la struttura fosse effettivamente l'imputato; sul punto, la Corte di appello aveva fornito una risposta errata, basandosi solo sui dati riportati nella carta di identità mostrata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è stato efficacemente sottolineato in giurisprudenza che il reato di appropriazione indebita di un bene in "leasing", è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato (vedi (Sez.2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114; vedi anche Sez. 2, sentenza n. 38604 del 2007, Rv. 238163, n. 13347 del 2011, Rv. 250026: "Integra il reato di appropriazione indebita la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ravvisato la condotta appropriativa nella ritenzione di un autoveicolo, utilizzato "uti dominus" nonostante la risoluzione del contratto di "leasing" e la richiesta di restituzione del bene)." Il principio di diritto sopra indicato è stato correttamente applicato dalla Corte di appello che, a prescindere dal richiamo all'art. 1591 cod.civ., ha sottolineato come la mancata restituzione del camper ha comportato l'interversione del possesso, e quindi la realizzazione del reato di appropriazione indebita (pag.5 sentenza impugnata). 1.1 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente, offrendo una personale lettura delle emergenze istruttorie, mira ad una diversa lettura dei dati probatori certamente preclusa in questa sede; va, invero, rilevato che,secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (vedi Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).

Invero, il ragionamento della Corte di appello è fondato su argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, e non appare per nulla incrinato dalle censure di parte ricorrente che per un verso richiamano aspetti già disattesi con congrua motivazione dalla corte territoriale e per altro verso, prospettano sostanzialmente una erroneità della ricostruzione in fatto effettuata, sollecitando, in modo del tutto inammissibile, una indagine di puro merito certamente preclusa in questa sede; la Corte di appello ha infatti rilevato che la persona presentatasi presso la [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito un documento di identità con i dati di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva fatto riferimento alla società che aveva effettuato la prenotazione.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 18 giugno 2019, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli art. 646 e 641 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], limitando la propria impugnazione alla ipotesi di insolvenza fraudolenta ai danni della [OSCURATO:PERSONA] e all'ipotesi di appropriazione indebita ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento a quest'ultimo episodio, la difesa aveva contestato la qualificazione giuridica dei fatti, rilevando che erano presenti quattro circostanze che avevano consentito all'imputato di ottenere il possesso del camper: 1) aver affermato di conoscere [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per aver lavorato per altra ditta del settore; 2) aver affermato di utilizzare il camper per trascorrere due giorni in un noto campeggio in Austria; 3) aver effettivamente prenotato il soggiorno presso il campeggio;4) non essersi mai presentato presso il campeggio: se tali circostanze erano vere, il fatto rientrava nel campo del mero illecito civile, se erano false il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come truffa. Tali circostanze, prosegue il difensore, erano state ritenute infondate dalla Corte di appello "in quanto la norma di cui al'art. 1591 cod.civ., invocata per sostenere la sussistenza di un inadempimento civilistico, riguarda solo il contratto di locazione immobiliare e non è estensibile al contratto di noleggio di un bene mobile", argomentazione giuridicamente errata visto che l'art. 1591 cod.civ. si applica a tutte le ipotesi di locazione; se invece il possesso del bene era stato ottenuto in modo illecito, ovvero per il mezzo di artifici e raggiri, l'omessa restituzione del camper alla scadenza pattuita, così come contestata dall'accusa, non integrava alcun reato, costituendo un mero postfatto non punibile del precedente delitto di truffa (gli elementi degli artifici e raggiri non erano stati contestati nel capo di imputazione dato che esso riportava esclusivamente quale condotta l'omessa restituzione del camper alla scadenza pattuita e gli elementi degli artifici e raggiri erano emersi solamente al momento dell'istruttoria d ibatti menta le). 1.2 Relativamente alla ipotesi di insolvenza fraudolenta, il difensore osserva innanzitutto che non vi era certezza che colui che aveva pernottato presso la [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente l'imputato, e che la prenotazione da parte dell'autore dell'illecito era stata effettuata a mezzo posta elettronica da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. con cui si rappresentava la necessità di un pernottamento di otto giorni da parte di [OSCURATO:PERSONA]; confermata la prenotazione, si era presentata una persona con un documento riportante i data anagrafici dell'imputato e la cui effigie fotografica corrispondeva a quella dell'individuo presentatosi (e non quella dell'imputato), ma la persona offesa ometteva di effettuare copia del documento di identità e non era stata chiamata ad effettuare riconoscimenti fotografici dell'imputato, per cui non era certo che la persona presentatasi presso la struttura fosse effettivamente l'imputato; sul punto, la Corte di appello aveva fornito una risposta errata, basandosi solo sui dati riportati nella carta di identità mostrata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è stato efficacemente sottolineato in giurisprudenza che il reato di appropriazione indebita di un bene in "leasing", è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato (vedi (Sez.2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114; vedi anche Sez. 2, sentenza n. 38604 del 2007, Rv. 238163, n. 13347 del 2011, Rv. 250026: "Integra il reato di appropriazione indebita la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ravvisato la condotta appropriativa nella ritenzione di un autoveicolo, utilizzato "uti dominus" nonostante la risoluzione del contratto di "leasing" e la richiesta di restituzione del bene)." Il principio di diritto sopra indicato è stato correttamente applicato dalla Corte di appello che, a prescindere dal richiamo all'art. 1591 cod.civ., ha sottolineato come la mancata restituzione del camper ha comportato l'interversione del possesso, e quindi la realizzazione del reato di appropriazione indebita (pag.5 sentenza impugnata). 1.1 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente, offrendo una personale lettura delle emergenze istruttorie, mira ad una diversa lettura dei dati probatori certamente preclusa in questa sede; va, invero, rilevato che,secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (vedi Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Invero, il ragionamento della Corte di appello è fondato su argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, e non appare per nulla incrinato dalle censure di parte ricorrente che per un verso richiamano aspetti già disattesi con congrua motivazione dalla corte territoriale e per altro verso, prospettano sostanzialmente una erroneità della ricostruzione in fatto effettuata, sollecitando, in modo del tutto inammissibile, una indagine di puro merito certamente preclusa in questa sede; la Corte di appello ha infatti rilevato che la persona presentatasi presso la [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito un documento di identità con i dati di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva fatto riferimento alla società che aveva effettuato la prenotazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]