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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 14074/2026

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ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1236avverso la sentenza n. 392/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 10/02/2025 R.G.N. 123/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16845/20251.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appelloN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026di Catanzaro rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Doat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]contro la sentenza del Tribunale di Crotone n. 2/2024, cheaveva respinto il ricorso da lui proposto nei confronti dellaSerravalle [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha confermato detta sentenza.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: I) che il Rossi aveva lavorato alle dipendenze diSerravalle [OSCURATO:SOCIETA]., con mansioni di elettromeccanico edinquadramento al liv.

B1 del CCNL settore elettrico,dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2023 allorquando era stato licenziato; II)che era accaduto che le quote e l’intero compendio aziendaledella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con provvedimento emesso indata 26.9.2022 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione GIP/GUP n.3278/14 R.G.N.R., n. 2154/14 [OSCURATO:PERSONA] e n. 26/2021 RMR, eranostati sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.,comma 1 e comma 2, con conseguente nomina, in qualità diamministratori giudiziari, del dott. [OSCURATO:PERSONA],dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; III)che, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società in amministrazionegiudiziaria aveva comunicato che “Il Tribunale di CatanzaroGIP/GUP … ha autorizzato gli scriventi a non subentrare nelrapporto di lavoro ex art. 56 del dlgs n. 159/2011.

In particolarela presente risoluzione si giustifica per motivi di ordine pubblicoalla base della normativa di cui al dlgs n. 159/2011, nell’ambitodel procedimento da cui è scaturita l’amministrazionegiudiziaria.

Il rapporto di lavoro si interrompe ex lege alla datadi ricezione della presente”; IV) che il Rossi aveva impugnato illicenziamento (per quel che ancora rilevava ai fini dell’appello):(a) perché intimato da un’altra società, la [OSCURATO:PERSONA].r.l., sottoposta a sequestro giudiziario in data 1.2.2023; (b)per violazione e falsa applicazione dell’art. 35, c. 3, del d.lgs.Numero registro generale 16845/2025159/2011 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]); V) la trascrizione della parteN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026saliente della motivazione in base alla quale il primo giudicDeat a pubblicazione 13/05/2026aveva respinto il ricorso del lavoratore; VI) il contenuto dei duemotivi dell’appello di quest’ultimo.4.

Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato il primomotivo d’appello, con il quale il lavoratore deduceva che ilTribunale aveva sbagliato a considerare un mero refuso il fattoche il recesso fosse stato comunicato al Rossi da “[OSCURATO:SOCIETA]”, anziché dalla legittima datrice “[OSCURATO:PERSONA] EnergySrl”.4.1.

Parimenti riteneva infondato il secondo motivod’impugnazione, con il quale l’appellante deduceva che,diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, ai finidell’applicabilità della speciale normativa di cui all’art. 56 d.lgs.n. 159/2011, non è sufficiente la ricorrenza del requisito,oggettivo, della sottoposizione dell’impresa ad una misura diprevenzione (o cautelare) di natura reale; ma occorre, altresì,che il lavoratore si trovi in una delle situazioni soggettivedelineate dall’art. 35 del cit. decreto; situazioni nelle quali eglinon versava.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6.

Resiste l’intimata con controricorso.7.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Nullità dellasentenza per violazione degli artt. 1398, 1399, 1418 e 2119c.c., art. 78, 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3Numero registro generale 16845/2025e 4 c.p.c.”.

Deduce che: “il licenziamento è affetto da nullitàN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026perché intimato da un organo privo dei relativi poteri.

Il dDra.t a pubblicazione 13/05/2026Spaccarotella e gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Florio erano, in realtà,sia gli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chegli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (doc.2-3), entrambe sottoposte a misure di prevenzione.

Il recessoè stato, però, intimato dai signori Spaccarotella, [OSCURATO:PERSONA] eLegnami s.r.l. con la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha maiintrattenuto rapporti di lavoro”.1.1.

Sostiene che: “Per giurisprudenza costante, la volontàdi recedere dal rapporto di lavoro, mediante licenziamento, deveessere manifestato dalla persona o dall’organo abilitato acompiere atti di gestione del rapporto di lavoro.Conseguentemente, il licenziamento intimato da soggettodiverso dal datore di lavoro è privo di effetti salva l’ipotesi diuna successiva ratifica da parte del soggetto legittimato; ratificache, nel caso di specie, non è mai intervenuta (in tal senso,Cass. civ. n. 28496/2019) visto che gli amministratori dellaSerravalle [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante l’impugnativa dilicenziamento, non hanno inteso convalidare l’operato degliamministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.1.2.

Lamenta che: “Sul punto, la sentenza d’appello, che siè limitata ad affermare che non vi possono essere dubbi che illicenziamento sia stato irrogato dalla datrice [OSCURATO:PERSONA] amministrazione giudiziaria … considerato che lacomunicazione di mancato subentro è sottoscritto da coloro cheincontestatamente rivestono il ruolo di amministratori giudiari,è sicuramente errata nella parte in cui ha omesso di rilevare cheil dr.

Spaccarotella e gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Florio erano, anche,Numero registro generale 16845/2025amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e cheN, umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026perciò, il recesso disposto dai legali rappresentanti di unDaat a pubblicazione 13/05/2026società (cfr. visure camerali allegate) diversa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era sicuramente nullo o, quanto meno,annullabile”.2.

Il primo motivo è inammissibile.3.

In disparte il promiscuo riferimento ai differenti mezzi diricorso di cui ai nn. 3) e 4) di cui all’art. 360, comma primo,c.p.c., il ricorrente nel sopra trascritto svolgimento della censuranon spiega assolutamente come e perché giudichi violate, daparte della Corte d’appello, le plurime norme di diritto(sostanziale e processuale) indicate nella rubrica della censura.3.1.

Inoltre, la censura difetta dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione per diversee convergenti ragioni.Come si è visto, il ricorrente addebita alla Corte territorialedi aver “omesso di rilevare che il dr.

Spaccarotella e gli Avv.tiDel Vecchio e Florio erano, anche, amministratori della societàSerravalle [OSCURATO:SOCIETA].”.Orbene - in disparte che tale omesso rilievo al più potevaessere fatto valere con il diverso mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c. alle condizioni ivi stabilite (salvoimbattersi nella specie nella preclusione ex art. 360, commaquarto, c.p.c. in caso di c.d. doppia conforme) -, il ricorrentenon trascrive in ricorso il punto della nota di recesso da cui sidovrebbe desumere che esso era “stato intimato dai signoriSpaccarotella, [OSCURATO:PERSONA] e Florio, nella loro qualità diamministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; né – tra le purmolteplici norme di diritto di cui si assume la violazione – indicaNumero registro generale 16845/2025i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., cheN, umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026per il tramite dell’art. 1324 c.c. (trattandosi di atto unilateraleD)a,t a pubblicazione 13/05/2026potevano costituire la base normativa per una censura ariguardo, in chiave appunto d’interpretazione del contenutotestuale di quella comunicazione.Il ricorrente, ancora, non deduce di aver fatto presente allaCorte di merito il dato che i suddetti rivestissero la duplicequalità di amministratori di entrambe le società, a detta dellostesso, “sottoposte a misure di prevenzione” (n.d.r.: rectius, a“sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca”); néassume che il suo motivo d’appello fosse stato formulato inmodo diverso da come riassunto dalla Corte distrettuale (v. §5.1. sub a) a pag. 6 dell’impugnata sentenza), cui quest’ultimaha poi risposto (cfr. §

8. alla successiva pag. 7).4.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Nullitàdella sentenza per violazione del d.lgs. 159/2011, articoli 35, 41e 56 con riferimento agli articoli 2 e 4 L. 604/66, all’art. 72 RD267/42, all’art. 2119 c.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.”.

Deduce che: “Lapronuncia della Corte di merito è nulla per motivazioneapparente perché priva dell’indicazione delle ragioni giuridicheposte a base della decisione (art. 118 disp. att. c.p.c.).

Lasentenza della Corte di merito non consente infatti di capire,anche in relazione alle più recenti decisioni della Suprema Corte,in ordine all’obbligo di motivazione del recesso intimato dagliamministratori di una società sottoposta a sequestro, quale siastato l’iter logico seguito dal collegio visto che la Corte dicassazione, con ripetute pronunce successive a quellamenzionata nella sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro,ha disposto che l’amministrazione giudiziario ha il potere diNumero registro generale 16845/2025risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudiceN, umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie dDealt a pubblicazione 13/05/2026licenziamento disciplinare ma è tuttavia necessario che larisoluzione del rapporto di lavoro contenga la specificazione deimotivi del recesso, specificazione che costituisce un principiocardine dell’ordinamento giuridico in materia di licenziamento”.5.

Anche questa censura è inammissibile per ragioni inparte analoghe a quelle sopra esposte in ordine al primo motivo.6.

Il motivo, come si è visto, in rubrica formalmente fariferimento esclusivo all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c. in relazione ancora una volta ad una disparata seriedi norme di diritto (sostanziale e processuale).In realtà, come già emerge dalla prima parte dellosvolgimento della censura sopra riportata, in essa si deduceun’anomalia motivazionale in chiave di “motivazione apparente”(che doveva essere fatta valere con il mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 4), c.p.c.: cfr., ex plurimis, più di recente, il §10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792), salvo virare subitonel senso della deduzione della violazione di principi di dirittoricorso).

Difatti, il ricorrente conclude che: “La Corte di merito,nel ritenere legittimo il licenziamento disposto per presunteragioni di ordine pubblico mai dimostrate e senza effettuare leobbligatorie attività di indagine, ha, illegittimamente ederroneamente, rinunciato al suo ruolo senza neppure tenereconto dell’insegnamento della Suprema Corte”.7.

In ogni caso, al di là della commistione di censureeterogenee riscontrabile anche nel secondo motivo, esso poneNumero registro generale 16845/2025un problema diverso da quello devoluto alla cognizione dellaN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026Corte di merito.

Data pubblicazione 13/05/2026Più nello specifico, come già accennato in narrativa, l’alloraappellante aveva lamentato (anche) che: “b) diversamente daquanto sostenuto dal Tribunale, ai fini dell’applicabilità dellaspeciale normativa di cui all’art. 56 cit., non è sufficiente laricorrenza del requisito, oggettivo, della sottoposizionedell’impresa ad una misura di prevenzione (o cautelare);occorre, altresì, che il lavoratore si trovi in una delle situazionisoggettive delineate dall’art. 35 del citato decreto legislativo.

Edesso appellante, (al pari del collega Sestito), non ha relazioniparentali con gli amministratori ed i soci della “società”, nonrivestiva compiti di responsabilità e/o di gestione; non risultava,né risulta, indagato nel procedimento penale aperto a seguitodel sequestro giudiziario, che ha interessato la società datrice.

In sostanza, la corretta applicazione della suindicatanormativa, consente, agevolmente di ritenere che, nellavicenda, il recesso, ovvero mancato subentro, subitodall’odierno appellante è immotivato, ingiustificato, illegittimo eda annullare poiché … non si trovava in alcuna delle ipotesi,tassativamente, elencate dal citato art. 35 ” (così alla pag. 6dell’impugnata sentenza).7.1.

Né – ancora una volta - il ricorrente attualmentesostiene che la Corte avesse in ipotesi malinteso il contenuto oil senso della suddetta censura (che, come si è ora visto, la Corteaveva avuto cura di trascrivere in parte).Ed anche in questo caso la risposta dei giudici di secondogrado è stata pertinente, perché, nel giudicare infondato ancheil secondo motivo d’appello, ha ritenuto la decisione alloraimpugnata “conforme all’insegnamento della Suprema CorteNumero registro generale 16845/2025che nella sentenza n. 26478/2018, pronunciandosi in un casoN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026analogo a quello in esame, ha negato che la risoluzione dDealt a pubblicazione 13/05/2026rapporto presupponga necessariamente l’appartenenza ad unadelle categorie elencate nell’art. 35 comma 3 del d.lgs. n. 159”,evidenziando, quindi, quale fosse l’analogo oggetto del giudiziodi legittimità deciso con la citata pronuncia e richiamando partesaliente della relativa motivazione (v. in extenso pagg. 7-8 dellasentenza ora impugnata).8.

Dunque, l’allora appellante aveva formulato un motivod’impugnazione in cui si sosteneva nel merito una tesi che indiritto si fondava sull’assunto che il provvedimento di nonsubentro ex art. 56 d.lgs. cit. doveva riguardare un lavoratoreche si trovi in una delle situazioni soggettive delineate nell’art.35 dello stesso decreto, e che in fatto s’incentrava sul dato cheegli “non si trovava in alcuna delle ipotesi, tassativamente,indicate” da quest’ultima norma; il che assumeva di averdedotto e dimostrato in giudizio.Non era stata, invece, posta alla Corte la ben differentequestione che lo stesso provvedimento degli organi dellaprocedura non contenesse “la specificazione dei motivi delrecesso”; questione, questa, che, come riconosce lo stessoricorrente, comporterebbe una c.d.

“attività di indagine”(rectius, un accertamento fattuale) appunto diversa, relativa,cioè, anzitutto a quali fossero i motivi indicati nel testo deldichiarazione di mancato subentro e quindi al grado di specificitàdegli stessi motivi.9.

Ebbene, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte, infatti, qualora con il ricorso siano prospettate questionidi cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere dellaparte ricorrente, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allNeugmaerroe re gistro generale 16845/2025Numero sezionale 1236/2026l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di meriNtuom,e rom di ara ccolta generale 14074/2026anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorsDoat a pubblicazione 13/05/2026stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedentelo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilmerito della suddetta questione (così, tra le altre, Cass., sez.un., 27.1.2020, n. 1718).10.

Il secondo motivo, perciò, è inammissibile sia perché ladenuncia di “motivazione apparente” non è aderente alla noncolta ratio decidendi della Corte di merito sia perché comunquepone una questione nuova in fatto e in diritto.11.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 16845/2025titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoN, umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16845/2025Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026Data pubblicazione 13/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1236avverso la sentenza n. 392/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 10/02/2025 R.G.N. 123/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16845/20251. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appelloN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026di Catanzaro rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Doat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]contro la sentenza del Tribunale di Crotone n. 2/2024, cheaveva respinto il ricorso da lui proposto nei confronti dellaSerravalle [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha confermato detta sentenza.2. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: I) che il Rossi aveva lavorato alle dipendenze diSerravalle [OSCURATO:SOCIETA]., con mansioni di elettromeccanico edinquadramento al liv. B1 del CCNL settore elettrico,dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2023 allorquando era stato licenziato; II)che era accaduto che le quote e l’intero compendio aziendaledella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con provvedimento emesso indata 26.9.2022 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione GIP/GUP n.3278/14 R.G.N.R., n. 2154/14 [OSCURATO:PERSONA] e n. 26/2021 RMR, eranostati sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.,comma 1 e comma 2, con conseguente nomina, in qualità diamministratori giudiziari, del dott. [OSCURATO:PERSONA],dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; III)che, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società in amministrazionegiudiziaria aveva comunicato che “Il Tribunale di CatanzaroGIP/GUP … ha autorizzato gli scriventi a non subentrare nelrapporto di lavoro ex art. 56 del dlgs n. 159/2011. In particolarela presente risoluzione si giustifica per motivi di ordine pubblicoalla base della normativa di cui al dlgs n. 159/2011, nell’ambitodel procedimento da cui è scaturita l’amministrazionegiudiziaria. Il rapporto di lavoro si interrompe ex lege alla datadi ricezione della presente”; IV) che il Rossi aveva impugnato illicenziamento (per quel che ancora rilevava ai fini dell’appello):(a) perché intimato da un’altra società, la [OSCURATO:PERSONA].r.l., sottoposta a sequestro giudiziario in data 1.2.2023; (b)per violazione e falsa applicazione dell’art. 35, c. 3, del d.lgs.Numero registro generale 16845/2025159/2011 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]); V) la trascrizione della parteN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026saliente della motivazione in base alla quale il primo giudicDeat a pubblicazione 13/05/2026aveva respinto il ricorso del lavoratore; VI) il contenuto dei duemotivi dell’appello di quest’ultimo.4. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato il primomotivo d’appello, con il quale il lavoratore deduceva che ilTribunale aveva sbagliato a considerare un mero refuso il fattoche il recesso fosse stato comunicato al Rossi da “[OSCURATO:SOCIETA]”, anziché dalla legittima datrice “[OSCURATO:PERSONA] EnergySrl”.4.1. Parimenti riteneva infondato il secondo motivod’impugnazione, con il quale l’appellante deduceva che,diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, ai finidell’applicabilità della speciale normativa di cui all’art. 56 d.lgs.n. 159/2011, non è sufficiente la ricorrenza del requisito,oggettivo, della sottoposizione dell’impresa ad una misura diprevenzione (o cautelare) di natura reale; ma occorre, altresì,che il lavoratore si trovi in una delle situazioni soggettivedelineate dall’art. 35 del cit. decreto; situazioni nelle quali eglinon versava.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. Resiste l’intimata con controricorso.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Nullità dellasentenza per violazione degli artt. 1398, 1399, 1418 e 2119c.c., art. 78, 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3Numero registro generale 16845/2025e 4 c.p.c.”. Deduce che: “il licenziamento è affetto da nullitàN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026perché intimato da un organo privo dei relativi poteri. Il dDra.t a pubblicazione 13/05/2026Spaccarotella e gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Florio erano, in realtà,sia gli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chegli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (doc.2-3), entrambe sottoposte a misure di prevenzione. Il recessoè stato, però, intimato dai signori Spaccarotella, [OSCURATO:PERSONA] eLegnami s.r.l. con la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha maiintrattenuto rapporti di lavoro”.1.1. Sostiene che: “Per giurisprudenza costante, la volontàdi recedere dal rapporto di lavoro, mediante licenziamento, deveessere manifestato dalla persona o dall’organo abilitato acompiere atti di gestione del rapporto di lavoro.Conseguentemente, il licenziamento intimato da soggettodiverso dal datore di lavoro è privo di effetti salva l’ipotesi diuna successiva ratifica da parte del soggetto legittimato; ratificache, nel caso di specie, non è mai intervenuta (in tal senso,Cass. civ. n. 28496/2019) visto che gli amministratori dellaSerravalle [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante l’impugnativa dilicenziamento, non hanno inteso convalidare l’operato degliamministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.1.2. Lamenta che: “Sul punto, la sentenza d’appello, che siè limitata ad affermare che non vi possono essere dubbi che illicenziamento sia stato irrogato dalla datrice [OSCURATO:PERSONA] amministrazione giudiziaria … considerato che lacomunicazione di mancato subentro è sottoscritto da coloro cheincontestatamente rivestono il ruolo di amministratori giudiari,è sicuramente errata nella parte in cui ha omesso di rilevare cheil dr. Spaccarotella e gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Florio erano, anche,Numero registro generale 16845/2025amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e cheN, umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026perciò, il recesso disposto dai legali rappresentanti di unDaat a pubblicazione 13/05/2026società (cfr. visure camerali allegate) diversa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era sicuramente nullo o, quanto meno,annullabile”.2. Il primo motivo è inammissibile.3. In disparte il promiscuo riferimento ai differenti mezzi diricorso di cui ai nn. 3) e 4) di cui all’art. 360, comma primo,c.p.c., il ricorrente nel sopra trascritto svolgimento della censuranon spiega assolutamente come e perché giudichi violate, daparte della Corte d’appello, le plurime norme di diritto(sostanziale e processuale) indicate nella rubrica della censura.3.1. Inoltre, la censura difetta dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione per diversee convergenti ragioni.Come si è visto, il ricorrente addebita alla Corte territorialedi aver “omesso di rilevare che il dr. Spaccarotella e gli Avv.tiDel Vecchio e Florio erano, anche, amministratori della societàSerravalle [OSCURATO:SOCIETA].”.Orbene - in disparte che tale omesso rilievo al più potevaessere fatto valere con il diverso mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c. alle condizioni ivi stabilite (salvoimbattersi nella specie nella preclusione ex art. 360, commaquarto, c.p.c. in caso di c.d. doppia conforme) -, il ricorrentenon trascrive in ricorso il punto della nota di recesso da cui sidovrebbe desumere che esso era “stato intimato dai signoriSpaccarotella, [OSCURATO:PERSONA] e Florio, nella loro qualità diamministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; né – tra le purmolteplici norme di diritto di cui si assume la violazione – indicaNumero registro generale 16845/2025i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., cheN, umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026per il tramite dell’art. 1324 c.c. (trattandosi di atto unilateraleD)a,t a pubblicazione 13/05/2026potevano costituire la base normativa per una censura ariguardo, in chiave appunto d’interpretazione del contenutotestuale di quella comunicazione.Il ricorrente, ancora, non deduce di aver fatto presente allaCorte di merito il dato che i suddetti rivestissero la duplicequalità di amministratori di entrambe le società, a detta dellostesso, “sottoposte a misure di prevenzione” (n.d.r.: rectius, a“sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca”); néassume che il suo motivo d’appello fosse stato formulato inmodo diverso da come riassunto dalla Corte distrettuale (v. §5.1. sub a) a pag. 6 dell’impugnata sentenza), cui quest’ultimaha poi risposto (cfr. § 8. alla successiva pag. 7).4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Nullitàdella sentenza per violazione del d.lgs. 159/2011, articoli 35, 41e 56 con riferimento agli articoli 2 e 4 L. 604/66, all’art. 72 RD267/42, all’art. 2119 c.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.”. Deduce che: “Lapronuncia della Corte di merito è nulla per motivazioneapparente perché priva dell’indicazione delle ragioni giuridicheposte a base della decisione (art. 118 disp. att. c.p.c.). Lasentenza della Corte di merito non consente infatti di capire,anche in relazione alle più recenti decisioni della Suprema Corte,in ordine all’obbligo di motivazione del recesso intimato dagliamministratori di una società sottoposta a sequestro, quale siastato l’iter logico seguito dal collegio visto che la Corte dicassazione, con ripetute pronunce successive a quellamenzionata nella sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro,ha disposto che l’amministrazione giudiziario ha il potere diNumero registro generale 16845/2025risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudiceN, umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie dDealt a pubblicazione 13/05/2026licenziamento disciplinare ma è tuttavia necessario che larisoluzione del rapporto di lavoro contenga la specificazione deimotivi del recesso, specificazione che costituisce un principiocardine dell’ordinamento giuridico in materia di licenziamento”.5. Anche questa censura è inammissibile per ragioni inparte analoghe a quelle sopra esposte in ordine al primo motivo.6. Il motivo, come si è visto, in rubrica formalmente fariferimento esclusivo all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c. in relazione ancora una volta ad una disparata seriedi norme di diritto (sostanziale e processuale).In realtà, come già emerge dalla prima parte dellosvolgimento della censura sopra riportata, in essa si deduceun’anomalia motivazionale in chiave di “motivazione apparente”(che doveva essere fatta valere con il mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 4), c.p.c.: cfr., ex plurimis, più di recente, il §10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792), salvo virare subitonel senso della deduzione della violazione di principi di dirittoricorso). Difatti, il ricorrente conclude che: “La Corte di merito,nel ritenere legittimo il licenziamento disposto per presunteragioni di ordine pubblico mai dimostrate e senza effettuare leobbligatorie attività di indagine, ha, illegittimamente ederroneamente, rinunciato al suo ruolo senza neppure tenereconto dell’insegnamento della Suprema Corte”.7. In ogni caso, al di là della commistione di censureeterogenee riscontrabile anche nel secondo motivo, esso poneNumero registro generale 16845/2025un problema diverso da quello devoluto alla cognizione dellaN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026Corte di merito. Data pubblicazione 13/05/2026Più nello specifico, come già accennato in narrativa, l’alloraappellante aveva lamentato (anche) che: “b) diversamente daquanto sostenuto dal Tribunale, ai fini dell’applicabilità dellaspeciale normativa di cui all’art. 56 cit., non è sufficiente laricorrenza del requisito, oggettivo, della sottoposizionedell’impresa ad una misura di prevenzione (o cautelare);occorre, altresì, che il lavoratore si trovi in una delle situazionisoggettive delineate dall’art. 35 del citato decreto legislativo. Edesso appellante, (al pari del collega Sestito), non ha relazioniparentali con gli amministratori ed i soci della “società”, nonrivestiva compiti di responsabilità e/o di gestione; non risultava,né risulta, indagato nel procedimento penale aperto a seguitodel sequestro giudiziario, che ha interessato la società datrice. In sostanza, la corretta applicazione della suindicatanormativa, consente, agevolmente di ritenere che, nellavicenda, il recesso, ovvero mancato subentro, subitodall’odierno appellante è immotivato, ingiustificato, illegittimo eda annullare poiché … non si trovava in alcuna delle ipotesi,tassativamente, elencate dal citato art. 35 ” (così alla pag. 6dell’impugnata sentenza).7.1. Né – ancora una volta - il ricorrente attualmentesostiene che la Corte avesse in ipotesi malinteso il contenuto oil senso della suddetta censura (che, come si è ora visto, la Corteaveva avuto cura di trascrivere in parte).Ed anche in questo caso la risposta dei giudici di secondogrado è stata pertinente, perché, nel giudicare infondato ancheil secondo motivo d’appello, ha ritenuto la decisione alloraimpugnata “conforme all’insegnamento della Suprema CorteNumero registro generale 16845/2025che nella sentenza n. 26478/2018, pronunciandosi in un casoN umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026analogo a quello in esame, ha negato che la risoluzione dDealt a pubblicazione 13/05/2026rapporto presupponga necessariamente l’appartenenza ad unadelle categorie elencate nell’art. 35 comma 3 del d.lgs. n. 159”,evidenziando, quindi, quale fosse l’analogo oggetto del giudiziodi legittimità deciso con la citata pronuncia e richiamando partesaliente della relativa motivazione (v. in extenso pagg. 7-8 dellasentenza ora impugnata).8. Dunque, l’allora appellante aveva formulato un motivod’impugnazione in cui si sosteneva nel merito una tesi che indiritto si fondava sull’assunto che il provvedimento di nonsubentro ex art. 56 d.lgs. cit. doveva riguardare un lavoratoreche si trovi in una delle situazioni soggettive delineate nell’art.35 dello stesso decreto, e che in fatto s’incentrava sul dato cheegli “non si trovava in alcuna delle ipotesi, tassativamente,indicate” da quest’ultima norma; il che assumeva di averdedotto e dimostrato in giudizio.Non era stata, invece, posta alla Corte la ben differentequestione che lo stesso provvedimento degli organi dellaprocedura non contenesse “la specificazione dei motivi delrecesso”; questione, questa, che, come riconosce lo stessoricorrente, comporterebbe una c.d. “attività di indagine”(rectius, un accertamento fattuale) appunto diversa, relativa,cioè, anzitutto a quali fossero i motivi indicati nel testo deldichiarazione di mancato subentro e quindi al grado di specificitàdegli stessi motivi.9. Ebbene, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte, infatti, qualora con il ricorso siano prospettate questionidi cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere dellaparte ricorrente, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allNeugmaerroe re gistro generale 16845/2025Numero sezionale 1236/2026l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di meriNtuom,e rom di ara ccolta generale 14074/2026anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorsDoat a pubblicazione 13/05/2026stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedentelo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilmerito della suddetta questione (così, tra le altre, Cass., sez.un., 27.1.2020, n. 1718).10. Il secondo motivo, perciò, è inammissibile sia perché ladenuncia di “motivazione apparente” non è aderente alla noncolta ratio decidendi della Corte di merito sia perché comunquepone una questione nuova in fatto e in diritto.11. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 16845/2025titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoN, umero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16845/2025Numero sezionale 1236/2026Numero di raccolta generale 14074/2026Data pubblicazione 13/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14074/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris