CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 03276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del ricorrente, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di colpevolezza, soprattutto con riferimento all'elemento psicologico); considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., oltre ad essere parimenti reiterativo, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata; tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la carenza motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, pur a fronte della non lieve entità del danno, correttamente evidenziata dalla Corte di appello ai fini del diniego dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Consigliere E