Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37013/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per due ipotesi di reato contestate ai sensi degli artt. 110 e 624-bis cod.pen., nella seconda ipotesi nella sola forma tentata.

I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto contenenti unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

Difatti, i due motivi si risolvono in una - non consentita - richiesta di revisione del complesso materiale probatorio valutato dai giudici di merito (e consistente nell'esame degli estratti delle videocamere di sorveglianza apposti nei pressi dell'appartamento della persona offesa dal primo reato, dagli esiti della perquisizione effettuata su una vettura con a bordo i tre imputati dopo la consumazione del primo furto nonché negli esiti concordanti delle prove testimoniali) e quindi a un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa del medesimo, analizzato dai giudici di primo e secondo grado con motivazione scevra da vizi di illogicità e con argomentazioni del tutto coerenti in ordine, in particolare, alla valutazione degli esiti della prova testimoniale.

Il motivo di ricorso attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione delle sanzione - tenendo conto degli aumenti apportati per la continuazione - comunque inferiore alla media del trattamento edittale che, nell'ipotesi aggravata, prevede la reclusione da cinque a dieci anni.

Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pure manifestamente infondato A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti, anche in considerazione della concreta gravità dei fatti ascritti e della loro reiterazione nonché dei precedenti dell'imputato.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per due ipotesi di reato contestate ai sensi degli artt. 110 e 624-bis cod.pen., nella seconda ipotesi nella sola forma tentata. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto contenenti unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Difatti, i due motivi si risolvono in una - non consentita - richiesta di revisione del complesso materiale probatorio valutato dai giudici di merito (e consistente nell'esame degli estratti delle videocamere di sorveglianza apposti nei pressi dell'appartamento della persona offesa dal primo reato, dagli esiti della perquisizione effettuata su una vettura con a bordo i tre imputati dopo la consumazione del primo furto nonché negli esiti concordanti delle prove testimoniali) e quindi a un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa del medesimo, analizzato dai giudici di primo e secondo grado con motivazione scevra da vizi di illogicità e con argomentazioni del tutto coerenti in ordine, in particolare, alla valutazione degli esiti della prova testimoniale. Il motivo di ricorso attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione delle sanzione - tenendo conto degli aumenti apportati per la continuazione - comunque inferiore alla media del trattamento edittale che, nell'ipotesi aggravata, prevede la reclusione da cinque a dieci anni. Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pure manifestamente infondato A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti, anche in considerazione della concreta gravità dei fatti ascritti e della loro reiterazione nonché dei precedenti dell'imputato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
Sentenza Cassazione n. 37013/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris